Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1976 |
Numero: | 852 |
Sommario |
Art. 1. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel [...] |
Art. 2. Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per [...] |
Art. 3. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti [...] |
Art. 4. [6] |
Art. 5. [7] |
Art. 6. Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive [...] |
Art. 7. Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del [...] |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27515 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 [1] .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.
(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del
Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del
I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla
La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli artt. 31 e 33 del
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'art. 12 della
Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del
Nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nonché nelle deleghe e negli attestati di cui all'art. 12 della
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila [8] a lire cinquecentomila [9] .
Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della
In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del
[3] Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del
[4] Termine prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 3 del
[5] Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 4 del
[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[8] Importo elevato a lire duecentomila dall'art. 8 del
[9] Importo elevato a lire due milioni dall'art. 8 del
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.