Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 23/12/1977 |
Numero: | 935 |
Sommario |
Art. 1. Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere [...] |
Art. 2. L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica |
Art. 3. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici [...] |
Art. 4. Sono abrogati l'art. 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31 |
Art. 5. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978 |
§ 95.15.16 - Legge 23 dicembre 1977, n. 935.
Arrotondamento degli importi ai fini dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
(G.U. 29 dicembre 1977, n. 354)
Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.
Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale [1].
L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:
a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somme dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;
b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;
c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.
Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono abrogati l'art. 6 della
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 del