Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 18. Carburanti |
Capitolo: | 18.4 regime fiscale |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 262 |
Sommario |
Art. unico. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976 |
§ 18.4.o - Legge 10 maggio 1976, n. 262.
Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo
(G.U. 18 maggio 1976, n. 130)
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976 [1] .
[1] Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 7 del