§ 18.4.o - Legge 10 maggio 1976, n. 262.
Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:10/05/1976
Numero:262


Sommario
Art. unico.      L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976


§ 18.4.o - Legge 10 maggio 1976, n. 262.

Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo

(G.U. 18 maggio 1976, n. 130)

 

     Art. unico.

     L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976 [1] .

 


[1] Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.