§ 98.1.27531 - D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 .
Modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1977
Numero:893


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 36 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso
Art. 2.      Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti [...]
Art. 3.      I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 4.      La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 [...]
Art. 5.      La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27531 - D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 [1] .

Modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

(G.U. 13 dicembre 1977, n. 338)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 36 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 3.

     I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979 [2] .

 

          Art. 4.

     La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 5.

     La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 1 febbraio 1978, n. 20.

[2]  Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1978, n. 816.