Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/12/1977 |
Numero: | 893 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 36 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso |
Art. 2. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti [...] |
Art. 3. I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 4. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 [...] |
Art. 5. La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal D.L. 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27531 - D.L. 9 dicembre 1977, n. 893 [1] .
Modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.
(G.U. 13 dicembre 1977, n. 338)
Il primo comma dell'art. 36 del
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del
I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 2 del