§ 98.1.27414 - D.L. 22 giugno 1962, n. 570 .
Proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/06/1962
Numero:570


Sommario
Art. 1.      L'efficacia del decreto legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, con l'art. 2 del [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27414 - D.L. 22 giugno 1962, n. 570 [1] .

Proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa.

(G.U. 30 giugno 1962, n. 163)

 

     Art. 1.

     L'efficacia del decreto legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, con l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, e con il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 768, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1964, ferme restando le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste, per il prodotto denominato "cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, e, per il prodotto denonimato "jet-fuel JP4" pure destinato all'Amministrazione della difesa, dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1961, n. 111.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 2 agosto 1962, n. 1185.