Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 16/05/1960 |
Numero: | 406 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale. |
Art. 1 bis. |
Art. 2. L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, concernente la concessione di aliquote ridotte [...] |
§ 95.19.48 - D.L. 16 maggio 1960, n. 406 [1].
Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.
(G.U. 16 maggio 1960, n. 119).
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale.
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, dalla lettera E, punto 1, della tabella B allegata al
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 6000 a lire 3900 al quintale [2].
Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con
Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del
Non si farà luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio.
Alle aziende petrolifere è dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi.
La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverrà mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalità di rimborso.
L'efficacia del
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle disposizioni di cui al comma precedente per il prodotto denominato "jet-fuel JP4" sono ridotte da lire 11.200 a lire 9120 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 e da lire 1120 a lire 912 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.
Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge [5].
[1] Convertito in legge dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.