§ 95.19.48 - D.L. 16 maggio 1960, n. 406 .
Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:16/05/1960
Numero:406


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale.
Art. 1 bis. 
Art. 2.      L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, concernente la concessione di aliquote ridotte [...]


§ 95.19.48 - D.L. 16 maggio 1960, n. 406 [1].

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile.

(G.U. 16 maggio 1960, n. 119).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 11.200 a lire 9120 per quintale.

     L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, dalla lettera E, punto 1, della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è ridotta da lire 6000 a lire 5400 per quintale.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 6000 a lire 3900 al quintale [2].

     Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360, è ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione [3].

 

          Art. 1 bis. [4]

     Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di gasolio.

     Non si farà luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio.

     Alle aziende petrolifere è dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi.

     La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverrà mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

     Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalità di rimborso.

 

          Art. 2.

     L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, concernente la concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1961.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle disposizioni di cui al comma precedente per il prodotto denominato "jet-fuel JP4" sono ridotte da lire 11.200 a lire 9120 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 18.000 e da lire 1120 a lire 912 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.

     Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge [5].


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 13 luglio 1960, n. 661. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.