| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione | 
| Data: | 30/06/1960 | 
| Numero: | 590 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale. | 
| Art. 2. Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 [...] | 
| Art. 3. La lettera G della tabella C allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità [...] | 
| Art. 4. La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è [...] | 
| Art. 5. L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre [...] | 
| Art. 5 bis. | 
| Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per [...] | 
§ 95.19.49 - D.L. 30 giugno 1960, n. 590 [1].
Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 1 luglio 1960, n. 159).
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale.
     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 1 del 
     Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al 
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						 Aliquota per quintale lire  | 
				
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						 A) Oli minerali greggi, naturali:  | 
					
						 
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						 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni  | 
					
						 250  | 
				
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						 E) Oli da gas:  | 
					
						 
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						 3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale  | 
					
						 250  | 
				
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						 4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati  | 
					
						 250  | 
				
| 
						 5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1  | 
					
						 250  | 
				
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						 F) Residui della lavorazione:  | 
					
						 
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						 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:  | 
					
						 
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						 a) densi  | 
					
						 250  | 
				
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						 b) semifluidi  | 
					
						 320  | 
				
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						 c) fluidi  | 
					
						 370  | 
				
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						 d) fluidissimi  | 
					
						 440  | 
				
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						 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale  | 
					
						 250  | 
				
| 
						 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati  | 
					
						 250  | 
				
| 
						 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1  | 
					
						 250  | 
				
| 
						 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione  | 
					
						 250  | 
				
     La lettera G della tabella C allegata al 
G) Residui della lavorazione:
1) Si classificano come "residui della lavorazione" i residui della specie di colore nerastro, aventi:
a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.);
b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.
Si classificano come "residui della lavorazione" anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° C, sia superiore al 50 % in volume.
Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6 - alfa - II della tariffa dei dazi doganali di importazione si considerano come "residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori" i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione:
2) Per essere ammessi al trattamento dei "residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni" i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):
I) densi - viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
II) semifluidi - viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;
III) fluidi - viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;
IV) fluidissimi - viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.
     La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con 
"alfa" da usare direttamente come combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
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						 aa) densi  | 
					
						 dazio  | 
					
						 generale  | 
					
						 3%  | 
				
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						 bb) semifluidi  | 
					
						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 6%  | 
				
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						 cc) fluidi  | 
					
						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 6%  | 
				
| 
						 dd) fluidissimi  | 
					
						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 6%"  | 
				
E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/a/6 alfa I/aa) ed è ridotto temporaneamente al 3% il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/a/6 alfa I/bb), cc) e dd). A tali dazi sono applicabili le riduzioni previste per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.
     L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del 
     Alle coltivazioni di idrocarburi estratti nella provincia di Matera non si applicano le disposizioni dell'art. 1 del 
Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della 
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 7 luglio 1960, n. 165.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.