§ 95.19.49 - D.L. 30 giugno 1960, n. 590 .
Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:30/06/1960
Numero:590


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale.
Art. 2.      Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 [...]
Art. 3.      La lettera G della tabella C allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità [...]
Art. 4.      La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è [...]
Art. 5.      L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per [...]


§ 95.19.49 - D.L. 30 giugno 1960, n. 590 [1].

Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 1 luglio 1960, n. 159).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 503, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e col decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, sono ridotte, per il prodotto denominato "cherosene" destinato all'Amministrazione della difesa, da lire 8000 a lire 6000 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 17.000 e da lire 800 a lire 600 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente [2].

 

          Art. 2.

     Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono modificate come segue:

 

Aliquota per quintale lire

A) Oli minerali greggi, naturali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni

250

E) Oli da gas:

 

3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

250

4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

250

5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1

250

F) Residui della lavorazione:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

a) densi

250

b) semifluidi

320

c) fluidi

370

d) fluidissimi

440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale

250

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

250

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1

250

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

250

 

          Art. 3.

     La lettera G della tabella C allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni:

     G) Residui della lavorazione:

     1) Si classificano come "residui della lavorazione" i residui della specie di colore nerastro, aventi:

     a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.);

     b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

     c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

     Si classificano come "residui della lavorazione" anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° C, sia superiore al 50 % in volume.

     Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6 - alfa - II della tariffa dei dazi doganali di importazione si considerano come "residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori" i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione:

     2) Per essere ammessi al trattamento dei "residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni" i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

     I) densi - viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

     II) semifluidi - viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     III) fluidi - viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     IV) fluidissimi - viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

 

          Art. 4.

     La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "alfa" da usare direttamente come combustibili:

     I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

aa) densi

dazio

generale

3%

bb) semifluidi

"

"

6%

cc) fluidi

"

"

6%

dd) fluidissimi

"

"

6%"

     E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/a/6 alfa I/aa) ed è ridotto temporaneamente al 3% il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/a/6 alfa I/bb), cc) e dd). A tali dazi sono applicabili le riduzioni previste per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

 

          Art. 5.

     L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, è ridotta da lire 1,50 a lire 1 per ogni metro cubo di gas alla temperatura di 15° centigradi ed alla pressione normale.

 

          Art. 5 bis. [3]

     Alle coltivazioni di idrocarburi estratti nella provincia di Matera non si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito con legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, per la parte di idrocarburi utilizzata per iniziative industriali che verranno ubicate nell'area di sviluppo industriale "Valle del Basento". La delimitazione dell'area e il Consorzio relativo verranno promossi ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 14 agosto 1960, n. 825. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 7 luglio 1960, n. 165.

[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.