Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 30/06/1960 |
Numero: | 590 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale. |
Art. 2. Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 [...] |
Art. 3. La lettera G della tabella C allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità [...] |
Art. 4. La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è [...] |
Art. 5. L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre [...] |
Art. 5 bis. |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per [...] |
§ 95.19.49 - D.L. 30 giugno 1960, n. 590 [1].
Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 1 luglio 1960, n. 159).
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a lire 6000 per quintale.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 1 del
Le lettere A ed E, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera F, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al
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Aliquota per quintale lire |
A) Oli minerali greggi, naturali: |
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1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni |
250 |
E) Oli da gas: |
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3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale |
250 |
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati |
250 |
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1 |
250 |
F) Residui della lavorazione: |
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1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: |
|
a) densi |
250 |
b) semifluidi |
320 |
c) fluidi |
370 |
d) fluidissimi |
440 |
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale |
250 |
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati |
250 |
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw. 1 |
250 |
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione |
250 |
La lettera G della tabella C allegata al
G) Residui della lavorazione:
1) Si classificano come "residui della lavorazione" i residui della specie di colore nerastro, aventi:
a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.);
b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.
Si classificano come "residui della lavorazione" anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° C, sia superiore al 50 % in volume.
Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6 - alfa - II della tariffa dei dazi doganali di importazione si considerano come "residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori" i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione:
2) Per essere ammessi al trattamento dei "residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni" i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):
I) densi - viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
II) semifluidi - viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;
III) fluidi - viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;
IV) fluidissimi - viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.
La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con
"alfa" da usare direttamente come combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
aa) densi |
dazio |
generale |
3% |
bb) semifluidi |
" |
" |
6% |
cc) fluidi |
" |
" |
6% |
dd) fluidissimi |
" |
" |
6%" |
E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/a/6 alfa I/aa) ed è ridotto temporaneamente al 3% il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/a/6 alfa I/bb), cc) e dd). A tali dazi sono applicabili le riduzioni previste per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.
L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del
Alle coltivazioni di idrocarburi estratti nella provincia di Matera non si applicano le disposizioni dell'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 7 luglio 1960, n. 165.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.