§ 18.4.1 - D.L. 20 maggio 1955, n. 403 .
Concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il jet-fuel J P4" ed il cherosene", destinati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:20/05/1955
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti denominati jet-fuel JP4" e cherosene" destinati all'Amministrazione [...]
Art. 2.      Il presente decreto, che ha effetto fino al 30 giugno 1958, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello [...]


§ 18.4.1 - D.L. 20 maggio 1955, n. 403 [1] .

Concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il jet-fuel J P4" ed il cherosene", destinati all'Amministrazione della difesa

(G.U. 21 maggio 1955, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti denominati jet-fuel JP4" e cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa, per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione, sono fissate nella seguente misura:

     Voce 271 - b 1 jet-fuel JP4"

     L. 10.685 per quintale, nei limiti di un contingente annuo di tonn. 18.000 [2] ;

     L. 1.068,50 per quintale, per i quantitativi eccedenti il contingente suindicato.

     Voce 271 - b - 3 cherosene

     L. 6.000per quintale nei limiti di un contingente annuo di tonn. 17.000 [3] ;

     L. 600per quintale, per i quantitativi eccedenti il contingente suindicato.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto, che ha effetto fino al 30 giugno 1958, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà legge [4].


[1]  Convertito in legge dalla L. 1° luglio 1955, n. 551.

[2]  Aliquota così modificata dall'art. 1 del D.L. 23 febbraio 1964, n. 25.

[3]  Aliquota così modificata dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1960, n. 590.

[4]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1964 dall'art. 1 del D.L. 22 giugno 1962, n. 570.