Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/05/2000 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM |
Art. 2. Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite |
Art. 3. Delegazione generale palestinese in Italia |
Art. 4. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo |
Art. 5. Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero |
Art. 6. Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo |
Art. 7. Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza |
Art. 8. Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero |
Art. 9. Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 98.1.27226 - Legge 26 maggio 2000, n. 147.
Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri
(G.U. 9 giugno 2000, n. 133)
Art. 1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM [1]
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [2].
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Delegazione generale palestinese in Italia
1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero
1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del
2. Il terzo comma dell'articolo 168 del
"L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della
"4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Snellimento delle procedure di gestione economico patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della
3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.
Art. 9. Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero
1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della
3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.
4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, può, a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.
5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
6. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La denominazione della presente missione è modificata in "missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM" per effetto dell'art. 14-bis del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2003 dall'art. 1 del