Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/12/1996 |
Numero: | 667 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito [...] |
Art. 2. 1. E' prorogata fino al 31 dicembre 1998 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia (Missione di monitoraggio della [...] |
Art. 3. 1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in [...] |
Art. 4. 1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con [...] |
Art. 5. 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.27088 - Legge 31 dicembre 1996, n. 667.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.
(G.U. 31 dicembre 1996, n. 305)
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. E' prorogata fino al 31 dicembre 1998 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia (Missione di monitoraggio della Comunità europea - ECMM) [1].
A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni annui per il biennio 1997-1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della
1. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1996, non impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] L'art. 14-bis del