§ 98.1.26274 - Legge 26 aprile 1985, n. 154.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1985
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente [...]
Art. 2.      1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive [...]
Art. 3.      L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo [...]
Art. 4.      La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire [...]
Art. 5.      Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio [...]


§ 98.1.26274 - Legge 26 aprile 1985, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 30 aprile 1985, n. 101)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

     L'art. 2 è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), "Prodotti petroliferi", dopo il n. 6 è inserito il seguente:

     "7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici".

     2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "e dalla fabbricazione di vernici". Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono soppresse le parole: "di vernici,".

     3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.

     4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti l'applicazione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sulle miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nelle fabbricazioni di colle e mastici e di vernici.

 

          Art. 3.

     L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.

 

          Art. 4.

     La sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, viene fissata nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

 

          Art. 5.

     Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.