Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/02/1985 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] |
Art. 2. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e restano fermi i rapporti [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27763 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 22 [1].
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 21 febbraio 1985, n. 45)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 66.540 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B) allegata alla
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 5,