§ 98.1.27763 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 22 .
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1985
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...]
Art. 2.      Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e restano fermi i rapporti [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27763 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 22 [1].

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 21 febbraio 1985, n. 45)

 

     Art. 1.

     1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 66.540 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.

     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 46.072 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione dalla difesa, è stabilita in L. 6.654 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

 

          Art. 2.

     Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 5, L. 26 aprile 1985, n. 154, conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente decreto e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.