| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 22/12/1984 | 
| Numero: | 864 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso [...] | 
| Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla [...] | 
| Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] | 
§ 98.1.27756 - D.L. 22 dicembre 1984, n. 864 [1].
Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 22 dicembre 1984, n. 351)
1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 62.579 a L. 64.054 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
     2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla 
     3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista della lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla 
4. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 65.890 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 al quintale.
     2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla 
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 5 della