Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.2 cinema |
Data: | 17/08/2005 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di attività cinematografiche |
Art. 2. Cinecittà Holding S.p.A. |
Art. 3. Fondazione La Biennale di Venezia |
Art. 4. Disposizioni in materia di beni culturali |
Art. 5. Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 88.2.101 - D.L. 17 agosto 2005, n. 164. [1]
Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche [2].
(G.U. 18 agosto 2005, n. 191)
Art. 1. Disposizioni in materia di attività cinematografiche
1. All'articolo 27 del
«8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12, comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonchè gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonchè gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.».
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del
Art. 2. Cinecittà Holding S.p.A.
1. Al
«Art. 23-bis (Cinecittà Holding S.p.A.). - 1. Cinecittà Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del
2. Cinecittà Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle società da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalità italiana, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società controllate, nonchè un programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecittà Holding S.p.A. è tenuta, altresì, a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea.».
Art. 3. Fondazione La Biennale di Venezia
1. Al
a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione» e al comma 2, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;
b) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali.»;
c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e l'altro scelto».
Art. 4. Disposizioni in materia di beni culturali
1. Al
a) all'articolo 2-quater, comma 2:
1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;
2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;
3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a: «del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;
b) l'articolo 2-decies è abrogato.
2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
Art. 5. Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dall'articolo 1 della
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2005, n. 243).
[2] Titolo così corretto con Errata corrige pubblicato nella G.U. 22 agosto 2005, n. 194.
[3] Per effetto dell'art. 1 della