§ 96.3.4 - Legge 4 agosto 1955, n. 702.
Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/08/1955
Numero:702


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare, a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti [...]
Art. 2.      L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...]
Art. 3.      E' abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.


§ 96.3.4 - Legge 4 agosto 1955, n. 702.

Aumento dello stanziamento annuo per contributi da erogare a favore di iniziative di interesse turistico.

(G.U. 19 agosto 1955, n. 190)

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 da erogare, a cura del Commissariato del turismo, per la concessione di contributi, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico.

 

          Art. 2.

     L'onere di cui sopra sarà fronteggiato per lire 4.000.000 mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e, per lire 296.000.000, mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione ed esercizio medesimi.

     Per l'esercizio in corso, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     E' abrogata la legge 19 giugno 1950, n. 398.