§ 84.4.8 - Legge 13 luglio 1967, n. 583.
Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.4 personale
Data:13/07/1967
Numero:583


Sommario
Art. 1.  (Maggiorazione delle pensioni dirette).
Art. 2.  (Trattamento minimo di pensione).
Art. 3.  (Maggiorazione delle pensioni di riversibilità).
Art. 4.  (Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione).
Art. 5.  (Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione).
Art. 6.  (Prestazioni ai superstiti: misure).
Art. 7.  (Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria).
Art. 8.  (Superstiti di iscritto senza diritto a pensione).
Art. 9.  (Scala mobile).
Art. 10.  (Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri).
Art. 11.  (Contributi).
Art. 12.  (Riparto dell'onere contributivo).
Art. 13.  (Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo).
Art. 14.  (Retribuzione soggetta a contributo).
Art. 15.  (Regolarizzazione contributiva delle assenze).
Art. 16.  (Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati).
Art. 17.  (Anticipato collocamento in pensione: supplemento di pensione).
Art. 18.  (Contributi omessi e prescritti: costituzione di rendita vitalizia).
Art. 19.  (Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione).
Art. 20.  (Accertamento dell'invalidità e dell'inabilità).
Art. 21.  (Ricorsi).
Art. 22.  (Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue).


§ 84.4.8 - Legge 13 luglio 1967, n. 583.

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790.

(G.U. 29 luglio 1967, n. 189).

 

     Art. 1. (Maggiorazione delle pensioni dirette).

     Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1965, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle misure percentuali appresso indicate:

     60 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

     55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1949;

     50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1950 ed il 31 dicembre 1952;

     40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

     35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 ed il 31 dicembre 1956;

     30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1957;

     24 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1958;

     18 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1959;

     15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1960;

     10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1961;

     5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1962;

     2 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nell'anno 1963.

 

          Art. 2. (Trattamento minimo di pensione).

     A decorrere dal 1° gennaio 1965, il trattamento minimo di pensione, di cui all'art. 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è aumentato a lire 461.500 annue.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965 è abrogato il sesto comma dell'art. 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

 

          Art. 3. (Maggiorazione delle pensioni di riversibilità).

     A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità di cui all'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

     A decorrere dal 1° gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilità indicate nell'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'art. 6 della presente legge.

 

          Art. 4. (Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto a pensione).

     L'art. 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

     1) per il coniuge:

     a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

     b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in età superiore a 72 anni, ovvero in età inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

     c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

     2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato, qualora frequentino l'università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonché agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

     3) per il padre:

     a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

     4) per la madre:

     a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

     b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.

     Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

     In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

     La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente art. 19; le stesse nonne si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità o della inabilità dei superstiti".

 

          Art. 5. (Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto a pensione).

     L'art. 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Cessa il diritto alla pensione:

     a) per la vedova quando contragga matrimonio;

     b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

     c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti al punto 2) del precedente articolo o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito.

     Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che sarebbe a lui spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare, la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

     Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa".

 

          Art. 6. (Prestazioni ai superstiti: misure).

     A decorrere dal 1° gennaio 1966, l'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Ai superstiti indicati nell'art. 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

     1) al coniuge solo, il 60 per cento;

     2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

     1) un figlio, il 60 per cento;

     2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

     Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.

     In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

     Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquota della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.

     Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti".

 

          Art. 7. (Prestazioni al coniuge superstite - Norma transitoria).

     Il coniuge superstite del pensionato deceduto, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'art. 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell'art. 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione.

     La pensione spettante ai sensi del comma precedente è calcolata come indicato dall'art. 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. (Superstiti di iscritto senza diritto a pensione).

     L'art. 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 14 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i cinque anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito col successivo art. 28".

 

          Art. 9. (Scala mobile). [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

     Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

     L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

     Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

     L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; nè potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1°gennaio 1976, dall'art. 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'art. 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10. (Comitato di vigilanza del Fondo - Pareri).

     All'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunta la seguente lettera:

     "e) esprimere pareri sulla determinazione della misura di adeguamento delle pensioni all'incremento dell'indice del costo della vita".

 

          Art. 11. (Contributi).

     Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo per effetto dei miglioramenti previsti dalla presente legge, si provvede:

     a) con l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo disponibile alla data del 31 dicembre 1964;

     b) con la istituzione di un contributo suppletivo pari al 2 per cento della retribuzione imponibile, dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1965, per la durata di cinque anni, per fare fronte agli aumenti del trattamento di pensione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, primo comma, della presente legge;

     c) con l'elevazione del contributo ordinario di cui all'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dal 17 per cento al 19 per cento della retribuzione imponibile, con effetto a partire dal 1° gennaio 1966, per far fronte al miglioramento del trattamento di riversibilità e per il finanziamento del sistema di adeguamento delle pensioni, di cui agli articoli da 3, secondo comma, a 9 della presente legge.

     Il contributo suppletivo di cui alla lettera b) del precedente comma è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'art. 10 della legge stessa, integrato dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti dall'art. 19 della presente legge.

 

          Art. 12. (Riparto dell'onere contributivo).

     A decorrere dal 1° gennaio 1965, il contributo complessivamente dovuto al Fondo è ripartito come segue:

     a) fino al 18 per cento, per tre quarti è posto a carico dei datori di lavoro e per un quarto a carico dei lavoratori;

     b) per la parte eccedente il 18 per cento, per due terzi è posto a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.

     Con effetto a partire dal 1° gennaio 1965, sono abrogate le norme relative alla ripartizione del contributo tra datori di lavoro e lavoratori, contenute nell'art. 8, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nonché nell'art. 3, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1962, n. 1790.

 

          Art. 13. (Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo).

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450".

 

          Art. 14. (Retribuzione soggetta a contributo).

     L'art. 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

     a) stipendio o salario contrattuale;

     b) aumenti periodici di anzianità;

     c) assegni di merito e ad personam;

     d) indennità di contingenza;

     e) indennità di connessione con le maestranze;

     f) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione".

 

          Art. 15. (Regolarizzazione contributiva delle assenze).

     I primi tre commi dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

     "In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, l'iscritto, entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale abbia ripreso servizio e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione, può chiedere di versare, per tutta o parte dell'assenza stessa, il contributo o la quota di contributo che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

     Nel caso contemplato dall'art. 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del periodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da centribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta nel termine di cui al comma precedente.

     E' in facoltà da cui l'iscritto dipende, previa richiesta dallo stesso inoltrata entro il suddetto termine, di provvedere direttamente alla regolarizzazione delle assenze, integrando la normale contribuzione dovuta al Fondo e addebitando all'iscritto medesimo il relativo contributo o quota di contributo. In tal caso l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli iscritti per i quali sia avvenuta la regolarizzazione, indicando, per ciascuno di essi, il periodo di assenza e il relativo contributo versato".

 

          Art. 16. (Anticipato collocamento in pensione: utilizzazione dei posti rinunciati).

     Dopo il terzo comma dell'art. 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è inserito il seguente:

     "Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno".

 

          Art. 17. (Anticipato collocamento in pensione: supplemento di pensione).

     L'art. 29 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "In caso di anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, all'iscritto in favore del quale risultino contributi debitamente versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è anche dovuto a carico del Fondo e con la medesima decorrenza della pensione per vecchiaia, un supplemento di pensione, ch'è calcolato, quale che sia il numero dei contributi versati o accreditati, con i medesimi criteri indicati, per la determinazione della misura della pensione supplementare a carico dell'assicurazione predetta, dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il supplemento di pensione di cui al precedente comma non è reversibile ai superstiti ed è corrisposto fino al termine del mese in cui il pensionato raggiunga l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".

 

          Art. 18. (Contributi omessi e prescritti: costituzione di rendita vitalizia).

     Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

     La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'età del lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo di omessa contribuzione.

     La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario, il versamento della riserva matematica dà luogo al riconoscimento dei contributi, a favore del lavoratore, pari a quelli che avrebbero dovuto essere versati per il periodo regolarizzato.

     Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento è condizionato al parere favorevole del Comitato di vigilanza del Fondo stesso.

 

          Art. 19. (Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione).

     Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato art. 10, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'art. 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

 

          Art. 20. (Accertamento dell'invalidità e dell'inabilità).

     Il secondo comma dell'art. 19 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza".

 

          Art. 21. (Ricorsi).

     Il secondo comma dell'art. 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 8 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, è sostituito dal seguente:

     "Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento della invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, o della inabilità, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte".

 

          Art. 22. (Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue). [2]

     I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 aprile 1968 [3] al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita.

     Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni è dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza.

     Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire è dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento.

     L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non può comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire.

     Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed è versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 22 ottobre 1973, n. 672.

[2] Il presente articolo cessano di avere efficacia dall’1 gennaio 1976 per effetto dell'art. 31 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 1981, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 Annue, venga applicata anche successivamente al 1° gennaio 1974.

[3] Termine così prorogato dall'art. unico della L. 20 marzo 1968, n. 369.