§ 84.4.9 - Legge 20 marzo 1968, n. 369.
Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.4 personale
Data:20/03/1968
Numero:369


Sommario
Art. unico. 


§ 84.4.9 - Legge 20 marzo 1968, n. 369. [1]

Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.

(G.U. 12 aprile 1968, n. 95).

 

     Art. unico. [2]

     La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differita al 1° aprile 1968.

     A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto art. 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1981, n. 119, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto del presente articolo, dell'art. 22, L. 13 luglio 1967, n. 583, e 31, L. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche successivamente al 1° gennaio 1974.