| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni | 
| Capitolo: | 84.4 personale | 
| Data: | 20/03/1968 | 
| Numero: | 369 | 
| Sommario | 
| Art. unico. | 
§ 84.4.9 - Legge 20 marzo 1968, n. 369. [1]
Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.
(G.U. 12 aprile 1968, n. 95).
     La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della 
A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto art. 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1981, n. 119, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto del presente articolo, dell'art. 22,