Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 18/11/1999 |
Numero: | 433 |
Sommario |
Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini |
Art. 2. Rilascio delle concessioni |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 84.1.97 - D.L. 18 novembre 1999, n. 433. [1]
Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale
(G.U. 20 novembre 1999, n. 273)
Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini [2]
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del
1 bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della
1 ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della
Art. 2. Rilascio delle concessioni [7]
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della
1 bis All'articolo 3, comma 19, della
"Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
1 ter In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della
4. [Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma]. [13]
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione per bacino provinciale ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario.Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. [14]
6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.
7 bis Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[3] Termine differito al 15 marzo 2001 dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[13] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 28 della
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.