§ 84.1.97 - D.L. 18 novembre 1999, n. 433.
Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:18/11/1999
Numero:433


Sommario
Art. 1.  Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
Art. 2.  Rilascio delle concessioni
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 84.1.97 - D.L. 18 novembre 1999, n. 433. [1]

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale

(G.U. 20 novembre 1999, n. 273)

 

     Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini [2]

     1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001 [3]. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999. [4]

     1 bis Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino sono assegnate entro il 31 luglio 2000. [5]

     1 ter All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "quarto". [6]

 

          Art. 2. Rilascio delle concessioni [7]

     1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. [8]

     1 bis All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     "Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria . [9]

     1 ter In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attività non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni. [10]

     2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il venti per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento. [11]

     3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario. [12]

     4. [Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma]. [13]

     5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione per bacino provinciale ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario.Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. [14]

     6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. E' in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto. [15]

     7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.

     7 bis Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. [16]

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 14 gennaio 2000, n. 5.

[2]  Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.

[3]  Termine differito al 15 marzo 2001 dall'art. 1 del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[7]  Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[10]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 28 della L. 3 maggio 2004, n. 112.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.