Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 35. Diplomazia e consolati |
Capitolo: | 35.3 personale |
Data: | 24/03/2000 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 99 è inserito il seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 3. 1. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 4. 1. L'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 5. 1. L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 6. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 105 è inserito il seguente articolo (Omissis) |
Art. 7. 1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis) |
Art. 8. 1. L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 9. 1. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 10. 1. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti (Omissis) |
Art. 11. 1. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 12. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito, dopo l'articolo 110, il seguente articolo (Omissis) |
Art. 13. 1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 14. 1. L'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 15. L'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 16. 1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 17. Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione |
Art. 18. Abrogazioni e disapplicazioni |
§ 35.3.36 - D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.
Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.
(G.U. 11 aprile 2000, n. 85)
1. Nel
"Art. 99 bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".
1. L'articolo 101 del
1. L'articolo 102 del
1. L'articolo 103 del
1. L'articolo 105 del
1. Nel
1. L'articolo 106 del
1. L'articolo 107 del
1. L'articolo 108 del
1. L'articolo 109 del
1. L'articolo 110 del
1. Nel
1. L'articolo 111 del
1. L'articolo 112 del
L'articolo 274 del
1. L'articolo 16 del
Art. 17. Norme di attuazione, transitorie e di prima applicazione
1. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 99-bis del
2. Alla spesa relativa all'incremento dell'organico della carriera diplomatica, disposto dall'articolo 101 del
3. Le posizioni soprannumerarie che alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora sussistono nei gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e di consigliere d'ambasciata a norma della
4. Nel corso dell'anno in cui entra in vigore il presente decreto le nomine ai gradi di ambasciatore e di Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a), e quarto comma dell'articolo 105 del
5. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal primo comma dell'articolo 106 del
6. Le relazioni previste dal primo comma dell'articolo 106-bis del
7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 107 del
7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del
8. Nei primi dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, per gli avanzamenti ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle seguenti norme:
a) primo comma, lettera b), dell'articolo 108 del
b) primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 109 del
9. Nei primi due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i funzionari che alla predetta data rivestono il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe.
10. I funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano collocati a disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 111 del
11. Per la determinazione del trattamento economico, disciplinato dall'articolo 112, del
Art. 18. Abrogazioni e disapplicazioni
1. Sono abrogati i seguenti articoli del
articolo 17 (Organizzazione delle direzioni generali e dei servizi);
articolo 18, secondo comma;
articolo 96 (Requisiti di promovibilità, periodicità delle promozioni);
articolo 97 (Promozioni);
articolo 98 (Commissioni di avanzamento);
articolo 99, secondo comma;
articolo 104 (Periodo di servizio presso altre amministrazioni);
articolo 149 (Dotazioni organiche).
2. Sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 20 della
b) il comma 2 dell'articolo 16 della
c) la
d) il
e) il
f) il
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del
Tabella 1 - (di cui al terzo comma, lettera a), dell'articolo 101)
Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.
Gradi |
Funzioni |
Ambasciatore |
Capo di rappresentanza diplomatica |
Ministro plenipotenziario |
Capo di rappresentanza diplomatica |
|
Ministro presso rappresentanza diplomatica |
|
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Capo di consolato generale di 1ª classe |
Consigliere di ambasciata |
Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Capo di consolato generale |
|
Console generale aggiunto presso consolato generale di 1ª classe |
Consigliere di legazione |
Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Console presso consolato generale di 1ª classe |
|
Capo di consolato di 1ª classe (**) |
Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado |
Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Capo di consolato |
|
Console aggiunto presso consolato generale di 1ª classe o console presso consolato generale (*) |
Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado |
Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) |
|
Capo d vice consolato |
|
Vice console presso consolato generale di 1ª classe, consolato generale o consolato (*) |
(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego. |
|
(**) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
Tabella 2 - (di cui al nono comma dell'articolo 101)
Dotazione organica del personale della carriera diplomatica.
Ambasciatore......................................................... |
22 |
Ministro plenipotenziario...................................... |
208 |
Consigliere di ambasciata ................................. |
232 |
Consigliere di legazione ..................................... |
270 |
Segretario di legazione........................................ |
387 |
Totale................................ |
1.119 |
[1] Comma inserito dall'art. 8 quater del
[2] Comma così modificato dall’art. 29 della