§ 80.5.303 – D.P.R. 1 giugno 1972, n. 319.
Riordinamento delle ex carriere speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/06/1972
Numero:319


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1972, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche iniziali di vice direttore e di direttore di 2 classe, o equiparate, dei ruoli organici [...]
Art. 2.      I ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della [...]
Art. 3.      Sono istituiti dal 1° luglio 1972 i ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Ministero dell'interno, [...]
Art. 4.      Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2 ed assunti nei tronconi di concetto delle ex carriere [...]
Art. 5.      Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano le qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, e che a tali qualifiche [...]
Art. 6.      Per gli impiegati di cui al primo comma del precedente art. 5, l'anzianità di servizio effettivo nella carriera di concetto è valutata per intero ai fini [...]
Art. 7.      La decorrenza degli inquadramenti e delle nomine previsti dal presente decreto non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1972
Art. 8.      Gli impiegati di cui al precedente art. 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o a partire da quella in cui maturano le anzianità [...]
Art. 9.      Le disposizioni del presente decreto trovano, altresì, applicazione nei riguardi degli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria [...]
Art. 10.      Fino a quando non saranno disciplinate con legge le specifiche attribuzioni, al personale delle varie carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e [...]
Art. 11.      I concorsi, banditi ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la nomina alla qualifica di vice direttore, o [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.303 – D.P.R. 1 giugno 1972, n. 319.

Riordinamento delle ex carriere speciali.

(G.U. 18 luglio 1972, n. 185).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1972, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche iniziali di vice direttore e di direttore di 2 classe, o equiparate, dei ruoli organici delle carriere direttive ordinarie, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, in sostituzione delle soppresse carriere speciali delle seguenti Amministrazioni, è incrementata del contingente a fianco di ciascun ruolo indicato:

 

Consiglio di Stato

ruolo organico della carriera direttiva (tabella A - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1971)

n.

4

Corte dei conti

ruolo organico della carriera direttiva (tabella A - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 1971)

"

85

Ministero di grazia e giustizia

ruolo organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie (tabella A - decreto ministeriale 10 maggio 1971)

"

947

Ministero del tesoro

ruolo organico della carriera direttiva delle direzioni provinciali del tesoro (quadro I - legge 12 agosto 1962, n. 1290 modificato art. 1 decreto ministeriale 7 maggio 1971)

"

238

Ministero del tesoro

ruolo organico della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato (quadro IX - decreto ministeriale 2 aprile 1971)

"

212

Ministero delle finanze

ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva delle dogane (tabella IV - decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

"

575

Ministero delle finanze

ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (tabella V - decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

"

960

Ministero delle finanze

ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari (tabella VI - decreto ministeriale 15 gennaio 1971)

"

860

Ministero della difesa

ruolo organico della carriera direttiva della giustizia militare (tabella 15 - decreto ministeriale 15 marzo 1971)

"

4

Ministero della pubblica istruzione

ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica (tabella A - decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283)

"

93

Ministero della pubblica istruzione

ruolo organico della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie (tabella I - legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificata dall'art. 1 della legge 3 giugno 1970, n. 380)

"

34

     Con effetto dal 1° luglio 1972, i ruoli della carriera direttiva dei direttori di ragioneria di Artiglieria e della Motorizzazione, del Genio militare, di Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 riportate nei decreti ministeriali 15 marzo 1971, sono sostituiti dal ruolo unico della carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa con la dotazione organica di cui all'annessa tabella A.

     Il ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa di cui alla tabella 64 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è soppresso.

     Il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva di cui ai commi precedenti secondo e terzo è inquadrato nel ruolo unico dell'annessa tabella A, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

     Con effetto dal 1° luglio 1972 i ruoli della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alle tabelle B ed R, riportate nel decreto ministeriale 20 gennaio 1971, sono sostituiti dal ruolo unico della carriera direttiva di ragioneria della medesima Amministrazione con la dotazione organica di cui alla tabella C, annessa al presente decreto. Gli impiegati appartenenti ai ruoli soppressi sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1972, nelle corrispondenti qualifiche conservando l'anzianità di qualifica e di carriera possedute e prendono posto nelle qualifiche di inquadramento, secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta e, a parità di tale anzianità, secondo l'età, salvo in ogni caso l'ordine di ruolo di provenienza.

 

          Art. 2.

     I ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali delle Amministrazioni dello Stato, istituiti ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono resi ad esaurimento con effetto dal 1° luglio 1972.

     Dalla stessa data, i ruoli delle carriere di concetto delle soppresse carriere speciali dei ragionieri di Artiglieria e della Motorizzazione, del Genio militare, di Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle n. 16-bis, 17-bis, 18-bis e 19-bis, riportate nei decreti ministeriali 15 marzo 1971, sono unificati nel ruolo unico, reso ad esaurimento, dei ragionieri della Difesa di cui all'annessa tabella B.

     Gli impiegati appartenenti ai singoli ruoli delle soppresse carriere di concetto di ragioneria del Ministero della difesa sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1972, nella corrispondente qualifica del ruolo unico ad esaurimento previsto dal secondo comma del presente articolo, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

          Art. 3.

     Sono istituiti dal 1° luglio 1972 i ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero della pubblica istruzione, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII annesse al presente decreto.

     Le attribuzioni del personale appartenente ai suddetti ruoli sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

 

          Art. 4.

     Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di cui al precedente art. 2 ed assunti nei tronconi di concetto delle ex carriere speciali ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 1970, i quali nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo non inferiore a "distinto", conseguono l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli delle carriere direttive ex speciali, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

     Gli impiegati assunti in applicazione delle disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono trasferiti nei ruoli ordinari della carriera di concetto di cui al precedente art. 3 secondo l'ordine di ruolo, conservando l'anzianità di qualifica.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei confronti degli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purchè vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, banditi ed espletati sotto l'imperio delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 5.

     Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestano le qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, e che a tali qualifiche perverranno al 1° luglio 1972, sono inquadrati nella qualifica di consigliere, o equiparata, alla seconda classe di stipendio.

     Gli impiegati che alla predetta data rivestano la qualifica di segretario, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di consigliere, o equiparata, alla prima classe di stipendio al compimento di due anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti di diploma di laurea o titolo equipollente e al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto se provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Gli inquadramenti disposti ai sensi dei precedenti commi sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

     Gli impiegati in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguono la nomina alla qualifica di consigliere, o equiparata, alla prima classe di stipendio, al compimento di sei anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto.

     L'inquadramento e l'ammissione all'esame colloquio previsti dai precedenti commi sono subordinati, rispettivamente, al giudizio di idoneità e di ammissibilità del consiglio di amministrazione.

     L'inquadramento e la nomina sono disposti, occorrendo, anche in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero e delle unità complessivamente presenti nel rispettivo ruolo di concetto ad esaurimento sono lasciati indisponibili, a partire dalla qualifica iniziale, altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto ordinaria di cui all'art. 3 del presente decreto.

     Le disposizioni previste dal presente decreto sono estese al personale delle ex carriere speciali passato alle regioni a statuto ordinario a seguito del trasferimento a queste ultime delle funzioni amministrative statali, nonchè al personale di concetto del ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria di cui alla tabella 8 allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 382, quale sostituita con le tabelle R ed B, approvate con il decreto ministeriale 20 gennaio 1971.

 

          Art. 6.

     Per gli impiegati di cui al primo comma del precedente art. 5, l'anzianità di servizio effettivo nella carriera di concetto è valutata per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio; per gli impiegati di cui ai commi secondo e quarto del medesimo art. 5, l'anzianità valutabile, agli stessi fini, è quella eccedente i periodi richiesti per l'inquadramento e la nomina.

     Ai fini della promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente art. 5 sono valutate per metà, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Per gli impiegati provenienti dalle qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, la promozione a direttore di sezione non potrà essere conferita se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno.

 

          Art. 7.

     La decorrenza degli inquadramenti e delle nomine previsti dal presente decreto non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1972.

 

          Art. 8.

     Gli impiegati di cui al precedente art. 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o a partire da quella in cui maturano le anzianità previste dallo stesso art. 5, possono optare, a domanda, per la permanenza nel ruolo della carriera di concetto ad esaurimento.

     Gli impiegati che non conseguono l'inquadramento e la nomina ai sensi del presente decreto rimangono nel rispettivo ruolo di concetto ad esaurimento.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del presente decreto trovano, altresì, applicazione nei riguardi degli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione i quali, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, appartenevano al ruolo di concetto dell'ex carriera speciale.

     Gli inquadramenti e le nomine del personale di cui al precedente comma sono disposti, occorrendo anche in soprannumero nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, così come modificata ai sensi del precedente art. 1. In corrispondenza del soprannumero saranno lasciati indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario della carriera di concetto di ragioneria di cui alla tabella XII annessa al presente decreto.

 

Norme transitorie

 

          Art. 10.

     Fino a quando non saranno disciplinate con legge le specifiche attribuzioni, al personale delle varie carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle ex carriere speciali, ivi comprese, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, quelle previste dagli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni, e, per il personale delle cancellerie della giustizia militare, quelle previste dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

          Art. 11.

     I concorsi, banditi ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento, saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove di esame.

     I vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi precedono, nell'ordine, gli impiegati che saranno inquadrati nella qualifica iniziale alla seconda classe di stipendio.

     I concorsi banditi, dei quali gli esami non abbiano avuto ancora inizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non avranno più corso.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabelle [1]

(Omissis)


[1] Tabelle modificate dal D.P.R. 1 luglio 1974, n. 421 e dal D.P.R. 1 luglio 1974, n. 422.