Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 08/11/1961 |
Numero: | 1247 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati [...] |
Art. 2. La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che [...] |
Art. 3. Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti [...] |
Art. 4. Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella [...] |
Art. 5. Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, [...] |
§ 80.9.179 - Legge 8 novembre 1961, n. 1247. [1]
Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.
(G.U. 9 dicembre 1961, n. 305)
L'art. 4, secondo comma, della
L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del
La norma del primo comma dell'art. 8 della
Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio.
Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla
Il personale di cui al precedente art. 1, non appartenente alle categorie indicate nella tabella I allegata al regio
Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio.
Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'art. 14 della
Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella tabella I allegata al regio
Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del