§ 80.9.179 - Legge 8 novembre 1961, n. 1247.
Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/11/1961
Numero:1247


Sommario
Art. 1.      L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati [...]
Art. 2.      La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che [...]
Art. 3.      Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti [...]
Art. 4.      Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella [...]
Art. 5.      Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, [...]


§ 80.9.179 - Legge 8 novembre 1961, n. 1247. [1]

Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

(G.U. 9 dicembre 1961, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di disposizione anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato completa applicazione.

     L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, è effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti là domanda prevista all'art. 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la confermino con istanza scritta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Amministrazione presso la quale prestino effettivamente servizio. La mancata presentazione di detta istanza è motivo di decadenza. A detti impiegati, che siano provvisti di fondi di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199.

 

          Art. 2.

     La norma del primo comma dell'art. 8 della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve intendersi, per il personale di cui al n. 5) dell'art. 4 della legge medesima, nel senso che detto personale è inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera corrispondente alle funzioni organicamente attribuite al personale medesimo alla data del 1° maggio 1948, se in possesso del titolo di studio prescritto, oppure nei ruoli delle carriere inferiori in relazione al titolo di studio posseduto.

     Per l'inquadramento del personale contemplato nel citato art. 8 nei ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario si prescinde dal titolo di studio.

 

          Art. 3.

     Il personale di cui al precedente art. 1, non inquadrato nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, o che rinunci all'inquadramento in detti ruoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, rimane in servizio nella posizione di ruolo aggiunto, conseguita presso la Direzione generale dell'alimentazione o altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dello stesso precedente art. 1.

     Il personale di cui al precedente art. 1, non appartenente alle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che non consegua l'inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento, viene inquadrato in una delle categorie previste dalla citata tabella, in base al titolo di studio posseduto.

     Per l'inquadramento nelle categorie III e IV si prescinde dal titolo di studio.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma, che sia provvisto di fondo di previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento in una delle categorie indicate nella citata tabella, le disposizioni del primo comma dell'art. 14 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

 

          Art. 4.

     Il personale di cui all'art. 1, che alla data del provvedimento di inquadramento in ruolo aggiunto o nei ruoli ad esaurimento o in una delle categorie indicate nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, fruisce di stipendio superiore a quello inerente alla posizione di inquadramento, conserva la differenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nelle successive progressioni di carriera, anche se semplicemente economica.

 

          Art. 5.

     Agli impiegati inquadrati nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 1° luglio 1956, rivestivano qualifiche di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, equiparate o gerarchicamente corrispondenti al grado VIII di gruppo A, IX di gruppo B o XI di gruppo C del cessato ordinamento, si applicano le norme contenute negli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.