Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/06/1951 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma [...] |
Art. 2. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il [...] |
Art. 3. Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed [...] |
Art. 4. Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di [...] |
Art. 5. Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del [...] |
Art. 6. Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente [...] |
Art. 7. Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo [...] |
Art. 8. Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della [...] |
Art. 9. I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio [...] |
Art. 10. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere [...] |
Art. 11. Gli impiegati non di ruolo di 1a categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono [...] |
Art. 12. Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria [...] |
Art. 13. Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene [...] |
Art. 14. Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto [...] |
Art. 15. In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle [...] |
Art. 16. I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 |
Art. 17. Le disposizioni legislative attualmente in vigore che, ai fini del trattamento di quiescenza, consentono il riscatto dei servizi non di ruolo, limitatamente alla metà [...] |
Art. 18. Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, [...] |
Art. 19. Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il [...] |
Art. 20. Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento [...] |
Art. 21. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il [...] |
§ 80.5.121 – L. 5 giugno 1951, n. 376. [1]
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nella Amministrazione dello Stato.
(G.U. 9 giugno 1951, n. 129).
L'art. 1 del
Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del
Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, il servizio militare posteriore alla assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo, trattenimento alle armi o adempimento degli obblighi di leva, nonchè le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici o razziali.
Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori.
Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo della anzianità che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del
Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato.
Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dalla istruttoria, sentirà il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto Ministeriale presso ciascuna Amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al 4°, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al 5° dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.
Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto Ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'art. 3 del
Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.
Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del
a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, per il gruppo A
b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del
Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra Amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si farà luogo al collocamento nei ruoli transitori della Amministrazione proponente.
Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del
L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non può comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguardi impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio
Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneità, ai sensi dell'art. 5 del
Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della Costituzione della Repubblica, nelle forme stabilite dalla legge.
I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del
Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere ammessi a partecipare agli esami di promozione al grado 8° delle carriere di gruppo A del Ministero degli affari esteri.
Le disposizioni del
Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo A, senza corrispondenza con il ruolo organico della Magistratura.
Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancellerie presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio.
Gli impiegati non di ruolo di 1a categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del
Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dalla
Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1° maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948 qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato.
Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni quattro al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'art. 5 del
In deroga ad ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'art. 1 del
Gli impiegati non di ruolo di cui ai commi precedenti possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B, C, e del personale subalterno, dopo l'ultimo scritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.
Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4.
L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'art. 5 del
Gli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo possono essere promossi ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione [2].
I posti in soprannumero risultati in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.
Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.
Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con
Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguaglio agli stipendi in godimento.
E' applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18.
In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli organici.
I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del
Le disposizioni legislative attualmente in vigore che, ai fini del trattamento di quiescenza, consentono il riscatto dei servizi non di ruolo, limitatamente alla metà della loro durata, sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.
Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del
La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.
Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948. Anche il contributo di riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data sarà calcolato in relazione soltanto alla residua parte.
Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il riscatto del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.
Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del
L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non è tenuto al rimborso di contributi previsto dall'art. 9, comma ultimo, del
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni del
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della