§ 80.5.121 – L. 5 giugno 1951, n. 376.
Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nella Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/06/1951
Numero:376


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma [...]
Art. 2.      Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il [...]
Art. 3.      Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed [...]
Art. 4.      Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di [...]
Art. 5.      Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del [...]
Art. 6.      Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente [...]
Art. 7.      Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo [...]
Art. 8.      Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della [...]
Art. 9.      I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio [...]
Art. 10.      Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere [...]
Art. 11.      Gli impiegati non di ruolo di 1a categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono [...]
Art. 12.      Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria [...]
Art. 13.      Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene [...]
Art. 14.      Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto [...]
Art. 15.      In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle [...]
Art. 16.      I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Art. 17.      Le disposizioni legislative attualmente in vigore che, ai fini del trattamento di quiescenza, consentono il riscatto dei servizi non di ruolo, limitatamente alla metà [...]
Art. 18.      Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, [...]
Art. 19.      Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il [...]
Art. 20.      Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento [...]
Art. 21.      Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il [...]


§ 80.5.121 – L. 5 giugno 1951, n. 376. [1]

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nella Amministrazione dello Stato.

(G.U. 9 giugno 1951, n. 129).

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, semprechè all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina.

     Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, può farsi riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione.

     La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data.

 

          Art. 2.

     Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, il servizio militare posteriore alla assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo, trattenimento alle armi o adempimento degli obblighi di leva, nonchè le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici o razziali.

 

          Art. 3.

     Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

     Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo della anzianità che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico.

 

          Art. 4.

     Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato.

     Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dalla istruttoria, sentirà il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto Ministeriale presso ciascuna Amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al 4°, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al 5° dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

     Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto Ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.

 

          Art. 5.

     Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore, per il gruppo A

     b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo B.

 

          Art. 6.

     Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda di inquadramento di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra Amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si farà luogo al collocamento nei ruoli transitori della Amministrazione proponente.

 

          Art. 7.

     Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è attribuita la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene la nomina, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto della anzianità di servizio posseduta; e la differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina è conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di retribuzione.

     L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non può comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguardi impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneità, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora siano provvisti di una retribuzione che, compreso l'eventuale assegno di cui al primo comma del presente articolo, superi lo stipendio iniziale spettante per il grado conseguito, conservano a titolo di assegno personale l'eccedenza sullo stipendio predetto. L'assegno è utile ai fini del trattamento di quiescenza e viene riassorbito negli aumenti di stipendio successivi.

 

          Art. 8.

     Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della Costituzione della Repubblica, nelle forme stabilite dalla legge.

 

          Art. 9.

     I trasferimenti di personale previsti dall'art. 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 10.

     Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere ammessi a partecipare agli esami di promozione al grado 8° delle carriere di gruppo A del Ministero degli affari esteri.

     Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della presente legge concernenti la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo nei ruoli speciali transitori non si applicano al personale assunto presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero con la qualifica di "impiegato locale", fatta eccezione per gli impiegati locali che, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, sono stati destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e che alla data della presente legge vi prestino ancora servizio.

     Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo A, senza corrispondenza con il ruolo organico della Magistratura.

     Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancellerie presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio.

 

          Art. 11.

     Gli impiegati non di ruolo di 1a categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono collocati, a loro domanda, in un ruolo speciale transitorio di gruppo A da istituire presso la Corte stessa, purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto legislativo predetto.

     Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968, ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti, con esclusione dei limiti di età.

 

          Art. 12.

     Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1° maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948 qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato.

 

          Art. 13.

     Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni quattro al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     In deroga ad ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo.

     Gli impiegati non di ruolo di cui ai commi precedenti possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B, C, e del personale subalterno, dopo l'ultimo scritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

     Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4.

     L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

     Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C.

     Gli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo possono essere promossi ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione [2].

     I posti in soprannumero risultati in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

     Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi.

 

          Art. 14.

     Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente art. 13, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

     Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguaglio agli stipendi in godimento.

     E' applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18.

 

          Art. 15.

     In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli organici.

 

          Art. 16.

     I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni legislative attualmente in vigore che, ai fini del trattamento di quiescenza, consentono il riscatto dei servizi non di ruolo, limitatamente alla metà della loro durata, sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 18.

     Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile fino alla metà della sua durata, possono riscattarne in tutto o in parte il residuo in base alle norme dell'art. 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso art. 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

     La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

     Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948. Anche il contributo di riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data sarà calcolato in relazione soltanto alla residua parte.

 

          Art. 19.

     Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il riscatto del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

 

          Art. 20.

     Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, cessa il versamento delle contribuzioni per le assicurazioni sociali obbligatorie e relativi fondi di integrazione e di solidarietà sociale, a decorrere dalla data di collocamento nei ruoli stessi.

     L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non è tenuto al rimborso di contributi previsto dall'art. 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

 

          Art. 21.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e quelle della presente legge ai regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L. 4 aprile 1953, n. 240.