Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 29/07/1971 |
Numero: | 587 |
Sommario |
Art. 1. La lettera a) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente |
Art. 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'ultimo comma del punto 1) dell'art. 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 5. Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'art. 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'art. 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 7. La facoltà di cui al comma secondo dell'art. 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, può essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal [...] |
Art. 8. Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista [...] |
Art. 9. Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente |
Art. 10. Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'art. 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data [...] |
Art. 11. L'art. 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 12. L'art. 38 della legge 2 aprile 1918, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 13. A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 |
Art. 14. Il punto 2) dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 15. La lettera d) dell'art. 5 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente |
Art. 16. La lettera b) dell'art. 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituita dalla seguente |
Art. 17. Nella gestione di cui all'art. 14 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle [...] |
Art. 18. Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 19. Il punto 2), lettere a) e b), dell'art. 10 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 20. Dal gettito dei contributi di cui all'art. 10, punto 2), lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dal precedente art. 19, l'Istituto nazionale [...] |
Art. 21. Il punto 2) dell'art. 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 22. L'art. 42 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 23. L'art. 45 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 24. L'art. 46 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 25. L'art. 48 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 26. I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 15 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con [...] |
Art. 27. Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le [...] |
Art. 28. A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi [...] |
Art. 29. L'art. 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 30. L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e [...] |
Art. 31. La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è soppressa |
Art. 32. Le aliquote contributive di cui all'art. 10, numeri 1 e 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, nel testo sostituito dagli articoli 2 e 19 della presente legge, possono [...] |
Art. 33. Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della legge 2 aprile 1958, n. 377, la legge 27 giugno 1967, n. 536, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1969, [...] |
Art. 34. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 80.5.298 – L. 29 luglio 1971, n. 587.
Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.
(G.U. 13 agosto 1971, n. 204).
Titolo I
NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE
La lettera a) dell'art. 6 della
"a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualità delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".
Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il punto 1) dell'art. 10 della
"1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo art. 13".
L'ultimo comma del punto 1) dell'art. 13 della
"Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo".
Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'art. 23 della
"All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento".
Con decorrenza dal 1° luglio 1967, all'art. 23 della
"Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo è corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalità di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, semprechè sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".
Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'art. 24 della
"La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.
Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva è aumentata di una somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.
In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'art. 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, è aumentato del 50 per cento. La pensione non può, in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, nè risultare minore della metà della medesima.
La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo, non può essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.
La pensione annua spettante ai sensi della presente legge è corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festività natalizie.
La tredicesima quota è corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno".
La facoltà di cui al comma secondo dell'art. 32 della
Una volta esercitata la facoltà prevista dal precedente comma non è consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.
Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facoltà prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'età pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della
"Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilità o indiretta.
Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.
Anche per quanto riguarda le condizioni di età, le condizioni di invalidità del coniuge o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'art. 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dell'invalidità del coniuge o della inabilità dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.
Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidità.
Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti".
Le pensioni e quote di pensione di riversibilità o indirette, liquidate ai sensi dell'art. 34 della
Ai soggetti di cui al comma precedente è corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, purchè sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.
L'art. 37 della
"La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della
L'art. 38 della
"Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennità una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennità di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di età inferiore ai 21 anni o, se di età superiore, permanentemente inabili al lavoro.
Per la liquidazione dell'indennità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".
A decorrere dal 1° gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni è applicata secondo le norme di cui all'art. 19 della
A decorrere dal 1° gennaio 1969 l'art. 39 della
Titolo II
NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE
Il punto 2) dell'art. 2 della
"2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'art. 42, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità nella misura prevista dall'art. 1 della
Il secondo comma dell'art. 2 della
La lettera d) dell'art. 5 della
"d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità, che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali".
La lettera b) dell'art. 6 della
"b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso art. 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidità dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'art. 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante".
Nella gestione di cui all'art. 14 della presente legge è costituita una speciale riserva, il cui importo dovrà essere pari, alla fine di ciascun anno, al doppio delle indennità di anzianità corrisposte nell'anno medesimo.
Tale consistenza sarà raggiunta entro il primo decennio di applicazione della presente legge. Per il raggiungimento della prevista consistenza della riserva, si provvede mediante versamento di un contributo annuo per la durata del decennio, a totale carico del datore di lavoro, pari all'1,90 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 della
La riserva di cui al primo comma sarà incrementata dagli eventuali avanzi annuali relativi all'assicurazione temporanea di gruppo per le integrazioni dovute nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto.
Il secondo comma dell'art. 7 della
"In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni".
Il terzo comma dell'art. 7 della
Il punto 2), lettere a) e b), dell'art. 10 della
"2) per le prestazioni di cui all'art. 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo art. 13. Tale contributo è assegnato:
a) per il 16 per cento alla gestione per le indennità di anzianità;
b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto".
Dal gettito dei contributi di cui all'art. 10, punto 2), lettera a), della
Il punto 2) dell'art. 41 della
"2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità".
L'art. 42 della
"Le prestazioni di cui al precedente art. 41 sono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di morte dell'iscritto, le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposte:
per la parte commisurata all'indennità di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile;
per la restante parte, corrispondente all'integrazione di cui al punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai figli minori e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il secondo grado; la ripartizione è fatta in parti uguali".
L'art. 45 della
"Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro; mentre, ai fini della determinazione dell'integrazione prevista dall'art. 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.
Il lavoratore può ottenere, ai fini dell'indennità di anzianità, il ricongiungimento dei diversi periodi di servizio, sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre tre mesi dalla data di risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
La domanda per il ricongiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione è dovuto dal lavoratore il contributo per le prestazioni di capitale di cui all'art. 10, n. 2), calcolato sulla retribuzione goduta alla data della domanda.
Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in unica soluzione, contestualmente alla domanda, oppure dilazionato, nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso saranno dovuti al Fondo gli interessi del 4,50 per cento, decorrenti dal giorno della domanda.
Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del ricongiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione".
L'art. 46 della
"Nei casi in cui l'ultima retribuzione, sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale, sia superiore alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, o sia comprensiva di assegni ad personam, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base all'intera retribuzione.
Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni dell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento, e, ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni ad personam, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione, ai sensi del quinto comma dell'art. 23.
Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro 5 anni verso il datore di lavoro, mediante emissione di ordine di pagamento da notificare al datore di lavoro stesso, il quale, entro 30 giorni dalla notifica, deve provvedere al rimborso. Decorso tale termine, si procede coattivamente al recupero; l'ordine di pagamento è valido ai sensi dell'art. 635 del codice di procedura civile.
Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo".
L'art. 48 della
"Gli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere anticipazioni sulle indennità maturate per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.
I criteri per la concessione delle anticipazioni, nei limiti delle disponibilità della gestione e delle indennità maturate dall'iscritto, le relative garanzie e le modalità delle anticipazioni stesse saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su proposta del comitato speciale del Fondo.
Il Fondo ha diritto di trattenere, anche in caso di morte dell'iscritto, sulle somme dovute per il trattamento di anzianità e sulle relative integrazioni, gli importi delle anticipazioni non ancora restituite, con i relativi interessi e spese".
Titolo III
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidità in essere alla data del 15 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 67 della
Classe di importo della pensione base annua |
Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione spettante con decorrenza dal 1° gennaio 1969 |
||||
1ª |
|
fino a |
lire |
499 |
395.850 |
2ª |
da lire |
500 a |
lire |
999 |
468.650 |
3ª |
da lire |
1.000 a |
lire |
1.499 |
526.500 |
4ª |
da lire |
1.500 a |
lire |
2.499 |
581.100 |
5ª |
da lire |
2.500 a |
lire |
3.499 |
634.400 |
6ª |
da lire |
3.500 a |
lire |
4.999 |
715.650 |
7ª |
da lire |
5.000 a |
lire |
6.499 |
793.650 |
8ª |
da lire |
6.500 a |
lire |
7.999 |
868.400 |
9ª |
da lire |
8.000 a |
lire |
9.999 |
939.250 |
10ª |
da lire |
10.000 a |
lire |
11.999 |
977.600 |
11ª |
da lire |
12.000 a |
lire |
14.999 |
1.014.000 |
12ª |
da lire |
15.000 a |
lire |
17.999 |
1.020.500 |
13ª |
da lire |
18.000 a |
lire |
23.999 |
1.025.050 |
14ª |
da lire |
24.000 a |
lire |
29.999 |
1.028.950 |
15ª |
da lire |
30.000 a |
lire |
41.999 |
1.032.200 |
16ª |
da lire |
42.000 a |
lire |
53.999 |
1.033.500 |
17ª |
da lire |
54.000 a |
lire |
65.999 |
1.034.150 |
18ª |
da lire |
66.000 |
in poi |
|
1.034.800 |
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai superstiti, derivanti da pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono determinati applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella di cui sopra, con effetto dal 1° gennaio 1969 o dalla decorrenza della pensione indiretta o di riversibilità se posteriore, le aliquote stabilite dall'art. 9 della presente legge.
Il nuovo trattamento annuo complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità, comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è corrisposto dal Fondo suddiviso in 13 quote mensili, con le modalità previste dall'art. 24 della
Ai titolari dei trattamenti complessivi di pensione indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo è corrisposta un'indennità una tantum, a titolo di miglioramenti riferiti al periodo dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1968, comprendente gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966, secondo la seguente tabella:
Classe di importo della pensione base annua |
Somme da corrispondere a titolo forfettario ai titolari di pensione |
|||||
|
Diretta |
Indiretta o di riversibilità |
||||
1ª |
|
fino a |
lire |
499 |
766.453 |
784.453 |
2ª |
da lire |
500 a |
lire |
999 |
1.063.865 |
784.453 |
3ª |
da lire |
1.000 a |
lire |
1.499 |
1.178.366 |
784.453 |
4ª |
da lire |
1.500 a |
lire |
2.499 |
1.265.997 |
784.453 |
5ª |
da lire |
2.500 a |
lire |
3.499 |
1.340.698 |
784.453 |
6ª |
da lire |
3.500 a |
lire |
4.999 |
1.466.016 |
912.882 |
7ª |
da lire |
5.000 a |
lire |
6.499 |
1.571.611 |
1.039.052 |
8ª |
da lire |
6.500 a |
lire |
7.999 |
1.657.487 |
1.163.581 |
9ª |
da lire |
8.000 a |
lire |
9.999 |
1.722.963 |
1.223.629 |
10ª |
da lire |
10.000 a |
lire |
11.999 |
1.718.785 |
1.236.442 |
11ª |
da lire |
12.000 a |
lire |
14.999 |
1.701.004 |
1.241.514 |
12ª |
da lire |
15.000 a |
lire |
17.999 |
1.626.496 |
1.206.704 |
13ª |
da lire |
18.000 a |
lire |
23.999 |
1.545.182 |
1.168.024 |
14ª |
da lire |
24.000 a |
lire |
29.999 |
1.457.075 |
1.122.472 |
15ª |
da lire |
30.000 a |
lire |
41.999 |
1.362.839 |
1.079.435 |
16ª |
da lire |
42.000 a |
lire |
53.999 |
1.261.812 |
1.029.533 |
17ª |
da lire |
54.000 a |
lire |
65.999 |
1.153.978 |
975.758 |
18ª |
da lire |
66.000 |
in poi |
|
1.046.826 |
922.367 |
Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.
Alle pensioni liquidate dal Fondo con le decorrenze sottoindicate, in essere alla data del 31 dicembre 1968, sono applicate, sugli importi in atto a tale data, le seguenti percentuali di aumento, con effetto dal gennaio 1969:
30 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1950;
28 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;
24 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;
23 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;
18 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;
10 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955;
9 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1956 e il 31 gennaio 1957;
3,17 per cento per pensioni con decorrenza compresa tra il 15 febbraio 1957 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è costituito, ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della
Nei confronti dei pensionati il cui trattamento di pensione è comprensivo, ai sensi degli articoli 24, secondo comma, e 57 della
Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che abbiano ottenuto la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso con decorrenza successiva a tale data, l'importo del trattamento di pensione adeguato con l'applicazione delle percentuali di aumento di cui sopra non potrà essere, comunque, inferiore a quello assicurato dal precedente art. 26 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.
A tutti i titolari di pensione in essere alla data del 1° gennaio 1969 è corrisposto un numero di mensilità della pensione in godimento al 31 dicembre 1968, variabile in relazione all'anno di decorrenza della pensione, quale risulta dal seguente prospetto:
|
Numero delle mensilità di pensione dell'importo in godimento al 31 dicembre 1968 da corrispondere a titolo forfettario |
|||||
Decorrenza originaria della pensione |
Pensioni dirette |
Pensioni indirette o di riversibilità |
||||
|
Di importo superiore al minimo |
Di importo pari o inferiore al minimo. Pensionati di età |
Di importo superiore al minimo |
Di importi pari o inferiore al minimo. Pensionati di età |
||
|
|
Inferiore a 65 anni |
Pari o superiore a 65 anni |
|
Inferiore a 65 anni |
Pari o superiore a 65 anni |
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1950 |
21,76 |
49,05 |
35,80 |
34,79 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1951 |
20,31 |
49,05 |
35,80 |
33,14 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1952 |
17,40 |
49,05 |
35,80 |
29,34 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1953 al 31 dicembre 1953 |
16,68 |
49,05 |
35,80 |
29,01 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1954 |
13,05 |
49,05 |
35,80 |
24,88 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1955 |
7,25 |
49,05 |
35,80 |
18,28 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 |
6,53 |
51,54 |
35,80 |
17,46 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957 |
2,30 |
52,74 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958 |
2,30 |
55,09 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1959 |
2,30 |
54,73 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960 |
2,30 |
55,84 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961 |
2,30 |
57,01 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962 |
2,30 |
58,08 |
35,80 |
12,64 |
59,18 |
35,80 |
Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963 |
2,14 |
53,63 |
27,28 |
12,49 |
59,18 |
27,28 |
Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 |
1,80 |
35,62 |
17,70 |
12,27 |
35,62 |
17,70 |
Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 |
1,44 |
27,54 |
11,32 |
10,76 |
27,54 |
11,32 |
Dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966 |
1,04 |
15,77 |
7,27 |
7,73 |
15,77 |
7,27 |
Dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967 |
0,62 |
8,98 |
3,94 |
4,64 |
8,98 |
3,94 |
Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 |
0,21 |
2,53 |
1,14 |
1,55 |
2,53 |
1,14 |
Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono a carico del Fondo.
A decorrere dal 1° gennaio 1969, gli importi delle pensioni in essere a tale data, risultanti dall'applicazione della presente legge, sono rivalutati, applicando ad essi i sottoelencati coefficienti, che, ai sensi dell'art. 39 della
Pensioni con decorrenza anteriore al giugno 1966 |
coeff. 1,040627 |
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1966 e il 31 dicembre 1966 |
coeff. 1,038534 |
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967 |
coeff. 1,019925 |
Pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1968 e il 31 dicembre 1968 |
coeff. 1,006921 |
L'art. 57 della
"Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nell'assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltrechè alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi".
L'Istituto nazionale delle assicurazioni cessa, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla gestione della capitalizzazione e dell'assicurazione temporanea di gruppo, affidatagli dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma della
L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimette all'Istituto nazionale della previdenza sociale un rendiconto della gestione, chiuso al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, accreditando a questo ultimo Istituto le attività eventualmente esistenti.
Il rendiconto di cui al precedente comma, previo parere del comitato speciale del Fondo, è reso definitivo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale subentra, a tutti gli effetti, nei rapporti fino allora facenti capo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in forza della
L'Istituto nazionale delle assicurazioni trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fascicoli individuali, i documenti e le scritture contabili relativi a tutti gli iscritti al Fondo sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ogni altro documento e atto in suo possesso concernente i rapporti ancora pendenti con le aziende e con gli iscritti.
La rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seno al comitato speciale di cui all'art. 4 della
Le aliquote contributive di cui all'art. 10, numeri 1 e 2, della
Se la detta variazione non interviene restano in vigore, a tutti gli effetti, i contributi stabiliti per l'anno precedente.
Dopo il primo quadriennio di applicazione della presente legge, potrà essere variato, con le modalità e la decorrenza di cui al primo comma, il contributo previsto dal precedente art. 17, in relazione alle risultanze di gestione del quadriennio.
E' abrogato l'art. 12 della
Sono abrogati gli articoli 40, 44 e 47 della
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.