§ 77.2.16 - Legge 4 aprile 1952, n. 218.
Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:04/04/1952
Numero:218


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A, B, C, D ed E , allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente [...]
Art. 2.      Gli articoli 6,8,9,12e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.
Art. 4.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono [...]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle [...]
Art. 8.      L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il [...]
Art. 9.  [7]
Art. 10.      Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al [...]
Art. 11.  [9]
Art. 12.  [10]
Art. 13.      Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, semprechè nel [...]
Art. 14.      Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto [...]
Art. 15.      I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per [...]
Art. 16.      All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un [...]
Art. 17.      Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del [...]
Art. 18.  [16]
Art. 19.      Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.
Art. 20.      Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, [...]
Art. 21.      Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte [...]
Art. 22.      Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con [...]
Art. 23.      Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di [...]
Art. 24.      Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto [...]
Art. 25.      Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione [...]
Art. 26.      E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data [...]
Art. 27.      L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai [...]
Art. 28.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli artt. 57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un [...]
Art. 29.      Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base [...]
Art. 30.      In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, [...]
Art. 31.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni [...]
Art. 32.      All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
Art. 33.      Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di [...]
Art. 34.      Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche.
Art. 35.      Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed [...]
Art. 36.      A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire centoventi per ogni pensione in corso di pagamento [...]
Art. 37.      Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto [...]
Art. 38.      Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e ogni altra disposizione contraria [...]
Art. 39.      La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.


§ 77.2.16 - Legge 4 aprile 1952, n. 218.

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

(G.U. 15 aprile 1952, n. 89, S.O.)

 

Titolo I

MODIFICAZIONI AL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636,

CONVERTITO NELLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272

 

     Art. 1.

     Le tabelle A, B, C, D ed E , allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 6,8,9,12e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 6.

     I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato. “

     I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

     “Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.

     “Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa”.

     “Art. 8.

     Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

     a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

     b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

     c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria”.

     “Art. 9.

     L'assicurato ha diritto alla pensione:

     1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino inscritti come tal negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

     2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

     a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

     b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

     “Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

     “I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi, quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. “Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949”.

     “Art. 12.

     L'ammontare della pensione annua è determinato: a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi; b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. “La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:

     1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

     per un anno 3 per cento

     per due anni 6 per cento

     per tre anni 10 per cento

     per quattro anni 15 per cento

     per cinque anni 22 per cento

     “Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);

     2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

     per un anno 6 per cento

     per due anni 13 per cento

     per tre anni 21 per cento

     per quattro anni 30 per cento

     per cinque anni 40 per cento

     “La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro, nonché della quota di lire 100 annue di cui all'art. 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827”.

     “Art. 13.

     Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettera a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

     “Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

     a) il 50 per cento al coniuge;

     b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

     “La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

     “Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

     “Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, la pensione è riversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno”.

 

          Art. 3.

     Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

     Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

     Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

     Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 [1] .

     Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti [2] .

     La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10 della tabella B, allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 [3] .

     Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato [4] .

     Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui è iscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

 

          Art. 8.

     L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.

     L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.

 

Titolo II

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI PER

L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

 

          Art. 9. [7]

     Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti:

     a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli artt. 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126;

     b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 43 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

     Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli artt. 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della presente legge; questa pensione base deve essere integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

     L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi artt. 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente art. 3.

     La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo art. 14.

     La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

 

          Art. 10.

     Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, al D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563, al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689, alla L. 14 giugno 1949, n. 322, e successive modificazioni.

     L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 9 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti, per i figli, ai seguenti minimi:

     a) pensioni di vecchiaia pensionati di età non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidità L. 60.000

     b) pensioni di vecchiaia pensionati di età inferiore ai 65 anni  L. 42.000

     c) pensioni ai superstiti L. 42.000

     Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

     I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

     Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito [8] .

     Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

 

          Art. 11. [9]

 

          Art. 12. [10]

 

          Art. 13.

     Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.

     L'indennità non può essere inferiore a L. 43.200 nè superiore a L. 129.600 [11] .

     In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 21 della presente legge.

     L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

 

          Art. 14.

     Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

     Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilità.

     Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

     Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

     Le attività e le passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

     Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

     Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, soppressa con l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è devoluto all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

 

          Art. 15.

     I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

     Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

     Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo [12].

     Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

     (Omissis) [13]

     (Omissis) [14]

 

          Art. 17.

     Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al presente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi può essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

     Le modalità per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali.

     Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi-decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Omissis) [15].

 

          Art. 18. [16]

 

          Art. 19.

     Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

     Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

 

          Art. 20.

     Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

 

          Art. 21.

     Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

     I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

     Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.

 

          Art. 22.

     Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali nonché le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

 

          Art. 23.

     Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo [17].

     Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave [18].

     Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave [19].

     Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila [20] .

     I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

 

          Art. 24.

     Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente art. 23.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25.

     Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

 

     Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per pensione di:

 

Anni

Invalidità

Vecchiaia

1952

1/5

1/15

1953

2/5

2/15

1954

2/5

3/15

1955

2/5

4/15

1956

3/5

5/15

1957

3/5

7/15

1958

3/5

8/15

1959

4/5

9/15

1960

4/5

11/15

1961

4/5

13/15

 

     Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto all'articolo 11 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 3 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126.

     Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria, di cui al precedente articolo 5, nel periodo di validità delle disposizioni di cui al presente articolo i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

 

          Art. 26.

     E' garantito a tutti i titolari di pensione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge un aumento minimo, rispetto al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data stessa, di lire 3.600 annue.

     L'aumento minimo annuo di cui al comma precedente si applica anche al trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.

 

          Art. 27.

     L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in età superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attività retribuita alle dipendenze altrui.

     (Omissis) [21].

 

          Art. 28.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli artt. 57 e 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

     Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli artt. 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

     Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di invalidità solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

 

          Art. 29.

     Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403.

     Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:

     i contributi versati sino a tutto il 1914: 400 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1915 al 1918: 300 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1919 al 1922: 200 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1923 al 1937: 100 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1938 al 1939: 50 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1940 al 1942: 40 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1943 al 1945: 30 volte il loro importo

     i contributi versati dal 1946 al 1947: 5 volte il loro importo

     I contributi versati dal 1° gennaio 1948 in poi sono computati alla pari [22] .

     Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

     Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.

 

          Art. 30.

     In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.

 

          Art. 31.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 9, 10, 13, 26 e 30 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

     a) datori di lavoro 55 per cento

     b) lavoratori 20 per cento

     c) Stato 25 per cento

     In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 10 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

     A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura del 9 per cento della retribuzione, di cui il 6,60 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.

     Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

     a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:

     datori di lavoro L. 33,26

     lavoratori L. 12,10

     b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo: 

     datori di lavoro L. 26,80

     lavoratori L. 9,74

     c) per ogni giornata di bracciante uomo: 

     datori di lavoro L. 40,28

     lavoratori L. 14,65

     d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo: 

     datori di lavoro L. 31,78

     lavoratori L. 11,56

     Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art. 21 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

     a) per l'assicurazione contro la tubercolosi  2,60%

     b) per l'assicurazione contro la disoccupazione 2-%

     La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

     a) per ogni giornata di salariato fisso:

     uomo L. 9,24

     donna o ragazzo L. 7,71

     b) per ogni giornata di bracciante: 

     uomo L. 15,40

     donna o ragazzo L. 7,71

     c) per ogni giornata di colono o mezzadro L. 4,82

 

          Art. 32.

     All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:

     a) per l'esercizio 1951-52, si farà fronte coi fondi inscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate di cui alla prima nota di variazione al bilancio dell'esercizio stesso;

     b) per l'esercizio 1952-53, si farà fronte coi fondi inscritti al capitolo n. 90 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della presente legge, nonché coi fondi di cui al capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 34.

     Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche.

     Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo.

     Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidità devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri.

     Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria è fissato in 180 contributi giornalieri.

     (Omissis) [23]

 

          Art. 35.

     Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale.

     Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

 

          Art. 36.

     A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire centoventi per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.

     Per l'anno 1952 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

     Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 32 della presente legge.

     All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'art. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269.

     L'art. 10 del D.L. 23 marzo 1948, n. 361 è abrogato.

 

          Art. 37.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme intese a:

     1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

     2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

 

          Art. 38.

     Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 39.

     La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni è stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima.

 

 

     TABELLA A

     (Omissis) [24]

 

     TABELLA B

     (Omissis) [25]

 


[1]  Comma già sostituito dall'art. 7 della L. 6 agosto 1975, n. 419 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 4 marzo 1987, n. 88.

[2]  Comma inserito dall'art. 7 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[3]  Comma inserito dall'art. 7 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[4]  Comma inserito dall'art. 7 della L. 6 agosto 1975, n. 419.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

[6]  Articolo modificato dall'art. 12 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ed abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 novembre 1955, n. 1125.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[10]  Articolo modificato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ed abrogato dall'art. 37 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[12]  La retribuzione di cui al presente comma è stato elevato a L. 500 dall' art. 13 della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

[13]  Comma abrogato dall' art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[14]  Comma abrogato dall' art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[15]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[17]  Comma modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18]  Comma modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19]  Comma modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[20]  Comma così modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[21]  Comma abrogato dall'art. 23 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[22]  La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 141, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore.

[23]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[24]  Tabella modificata dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338

[25]  Tabella modificata dalla L. 12 agosto 1962, n. 1338.