Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 18/12/1960 |
Numero: | 1561 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, [...] |
Art. 2. Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del codice civile |
Art. 3. Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi |
Art. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 77.5.59 – L. 18 dicembre 1960, n. 1561.
Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.
(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318).
L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio
Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del codice civile.
Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.