§ 80.5.27b - Legge 27 giugno 1967, n. 536.
Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/06/1967
Numero:536


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai [...]
Art. 2.      L'art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.27b - Legge 27 giugno 1967, n. 536. [1]

Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.

(G.U. 14 luglio 1967, n. 175).

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.

 

          Art. 2.

     L'art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

     "Le aliquote contributive di cui al precedente art. 10, comma primo, numeri 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente art. 4".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Legge abrogata dall'art. 33 della L. 29 luglio 1971, n. 587.