Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/06/1967 |
Numero: | 536 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai [...] |
Art. 2. L'art. 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 80.5.27b - Legge 27 giugno 1967, n. 536. [1]
Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.
(G.U. 14 luglio 1967, n. 175).
A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, n. 2), lettera b), della
L'art. 12 della
"Le aliquote contributive di cui al precedente art. 10, comma primo, numeri 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente art. 4".
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Legge abrogata dall'art. 33 della