§ 79.3.40 - D.M. 29 gennaio 1999, n. 85.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:29/01/1999
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Servizi affidabili in concessione.
Art. 3.  Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati.
Art. 4.  Ambiti funzionali e modalità per l'affidamento in concessione.
Art. 5.  Requisiti dei terzi affidatari e del personale.
Art. 6.  Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche.
Art. 7.  Vigilanza, ispezione e controlli.
Art. 8.  Costi e recupero a carico dell'utenza.
Art. 8 bis.  [2]
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 79.3.40 - D.M. 29 gennaio 1999, n. 85.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza

(G.U. 2 aprile 1999, n. 77)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

     2. Con il presente regolamento vengono altresì stabiliti gli ambiti funzionali, le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi di cui al comma 1, i requisiti dei soggetti concessionari e dei terzi affidatari, nonché le caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate e le caratteristiche essenziali, anche ai fini della vigilanza e del controllo, degli altri servizi di controllo, che non comportano l'esercizio di pubbliche potestà, effettuati in ambito aeroportuale.

     3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

     4. Restano ferme le attribuzioni e i compiti delle amministrazioni pubbliche. Restano disciplinati dall'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i doveri di collaborazione con gli organi di polizia.

 

          Art. 2. Servizi affidabili in concessione.

     1. Sono affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale:

     a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;

     b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;

     c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.

     2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

 

          Art. 3. Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati.

     1. Il gestore aeroportuale svolge direttamente o tramite impresa di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprietà o in concessione.

     2. Sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali, direttamente ovvero tramite il gestore aeroportuale o imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, i seguenti servizi:

     a) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci e plichi di corrieri espresso effettuati in aree in sub-concessione;

     b) controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;

     c) vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;

     d) procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check-in;

     e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo;

     f) riscontro di identità del passeggero e dei documenti d'imbarco alle porte di imbarco;

     g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte d'imbarco;

     h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile;

     i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza;

     l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;

     m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;

     n) interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza;

     o) ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

     p) altri servizi previsti dal Programma nazionale di sicurezza o richiesti espressamente dai vettori e da altri operatori aeroportuali.

 

          Art. 4. Ambiti funzionali e modalità per l'affidamento in concessione.

     1. I servizi indicati nell'articolo 2 sono di norma, e sulla base di direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'interno, affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale, che li espletano direttamente, anche tramite proprie organizzazioni societarie specializzate comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, ovvero li affidano, mediante procedure concorrenziali, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158, a imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonché dell'autorizzazione prefettizia di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.

     2. La durata della concessione dei servizi alle società di gestione aeroportuale coincide con la durata della concessione aeroportuale.

     3. La società di gestione aeroportuale risponde nei confronti dell'amministrazione concedente per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al comma 1, anche se esercitati da soggetti terzi.

     4. L'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza a soggetti terzi, che può riguardare anche più di un aeroporto, avviene previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.

     5. L'affidamento in concessione concerne l'espletamento dei servizi di controllo come definiti dal Programma nazionale di sicurezza di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, fermo restando che ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza del trasporto aereo, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorità preposta alla pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria, e richiede ai soggetti concessionari e affidatari dei servizi di controllo l'attuazione di tali misure che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni anche se non siano contemplate dal Programma nazionale di sicurezza.

     6. Nell'atto di concessione e di affidamento vengono imposte prescrizioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività aeroportuali, anche su richiesta del Ministro dell'interno.

     7. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sui poteri, in caso di necessità, dell'autorità di pubblica sicurezza o del direttore dell'aeroporto, i servizi di controllo di sicurezza devono essere espletati secondo programmi preventivamente approvati dall'autorità aeroportuale sentito l'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo.

     8. E' comunicato per iscritto entro trenta giorni all'autorità concedente, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società concessionaria o affidataria del servizio che interessi più del dieci per cento del capitale sociale.

     9. Fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni antimafia in vigore e il potere generale di revoca in capo all'amministrazione concedente per motivi di interesse pubblico, il concessionario, ovvero l'affidatario nei casi previsti dal comma 1, decade dalla concessione o dall'affidamento nei seguenti casi:

     a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;

     b) violazione degli obblighi imposti dal concedente ovvero delle prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità aeroportuale;

     c) incapacità del concessionario o dell'affidatario dei servizi di garantire lo svolgimento dei controlli secondo i parametri fissati, così come accertato dall'autorità competente;

     d) ogni altro abuso del titolo;

     e) dichiarazione di fallimento;

     f) perdita della capacità legale.

 

          Art. 5. Requisiti dei terzi affidatari e del personale.

     1. I servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 2, ove non attribuiti in concessione, sono affidati ad imprese in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, richiamati dall'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché dall'allegato A al presente regolamento, e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa dall'amministrazione concedente.

     2. Il personale comunque adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali, personali, giuridici, tecnici e professionali di cui all'allegato B al presente regolamento.

     3. Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), f) e g), nonché di quelli di cui alle successive lettere o) e p) che abbiano contenuto esclusivamente tecnico, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti personali e professionali di cui al comma 2, anche della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. A richiesta del vettore o del comandante dell'aeromobile, l'ispezione preventiva nella cabina può essere svolta dal personale di bordo o dal personale dipendente dal vettore, anche se privo della predetta qualità.

     4. La qualità di guardia particolare giurata di cui al comma 3 è richiesta sia per il personale dipendente dalla società di gestione aeroportuale, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza munite della licenza di cui all'articolo 134 dello stesso testo unico, ovvero di quello dipendente dal vettore.

     5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e il Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza accertano i requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza, la cui preparazione deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e delle apparecchiature adibite ai controlli, secondo le modalità fissate con apposito decreto del Ministro dei trasporti e navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Per le imprese tenute a munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per il personale tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia.

 

          Art. 6. Caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche.

     1. La funzionalità delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali è accertata, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato C al presente regolamento, da un comitato di esperti composto di sette membri, di cui tre designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, tre designati dal Ministero dell'interno e presieduto dal dirigente della competente unità di gestione del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 7. Vigilanza, ispezione e controlli.

     1. Per quanto di rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'Amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalità del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.

     2. L'attività di ispezione è svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di dodici ispettori esperti, di cui sei designati dal Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e può essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dall'Amministrazione della pubblica sicurezza [1].

 

          Art. 8. Costi e recupero a carico dell'utenza.

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.

 

     Art. 8 bis. [2]

     1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformità alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonché le modalità di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica.

 

          Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato A - (Art. 5, comma 1) - REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLE IMPRESE DI SICUREZZA

     1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:

     1.1. Requisiti professionali.

     Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza di attività similare e/o esperienza nel settore aeroportuale e devono prevedere:

     a) l'affidamento della responsabilità dei controlli di sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale e giuridica documentata per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi dl sicurezza;

     b) l'assunzione di personale che deve possedere i requisiti personali e professionali previsti nell'allegato B

     c) il piano di formazione professionale del personale deve essere conforme alla scheda "Programma di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza";

     d) i criteri di controllo attitudinale del personale;

     e) un sistema di riqualificazione del personale;

     f) un piano di controllo interno di qualità;

     g) possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi direttamente gestiti da società di gestione aeroportuale, ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.

     1.2. Requisiti finanziari.

     Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni. A tal fine devono dimostrare l'inesistenza di una dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un piano economico per almeno i primi due anni di attività e idonea fidejussione.

     1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria sede sociale nel territorio nazionale e comunque nell'ambito del territorio provinciale di competenza della prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione e di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     1.4. Le imprese devono garantire la continuità del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

     1.5. Capitale sociale.

     La maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di proprietà esclusiva di cittadini dell'Unione europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre essere esercitato da cittadini dell'Unione europea.

     Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto è pari ad almeno 50.000 euro.

     1.6. Requisiti tecnici. [3]

     Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti nell'allegato C "Parametri tecnici dei sistemi di sicurezza".

     1.7. Le imprese devono essere assicurate, proporzionalmente al rischio massimo dell'attività svolta, in materia di responsabilità civile in caso di incidenti per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei bagagli e delle merci.

     1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti, qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione, devono richiedere tali interventi ai locali organi di Polizia.

     1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali accertamenti.

 

     Allegato B - (art. 5, comma 2) - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA

     1. Il personale addetto ad attività di sicurezza devo essere in possesso dei requisiti contenuti nel presente allegato.

     1.1. Requisiti personali.

     1.1.1. Requisiti fisici.

     I requisiti fisici devono essere attestati da certificato medico delle autorità sanitarie.

     Requisiti fisici richiesti:

     a) buona salute fisica e mentale;

     b) assenza di daltonismo;

     c) assenza di uso di droga e di alcool;

     d) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto.

     1.1.2. Requisiti culturali: [4]

     a) diploma media/superiore a seconda delle mansioni;

     b) conoscenza di almeno una lingua straniera (scritta e parlata) di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua è considerata titolo preferenziale.

     1.1.3. Requisiti giuridici:

     a) curriculum vitae corredati di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);

     b) qualifica di guardia particolare giurata ex art. 134, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta sulla base dei requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:

     a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contratto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;

     b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area aeroportuale.

     1.2. Requisiti professionali.

     I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

     Gli addetti alla sicurezza devono essere formati tra l'altro per:

     a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;

     b) conoscere le tecniche per scoprire le persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;

     c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);

     d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;

     e) conoscere le tecniche di verifica manuale del bagagli a mano, dei bagaglio da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili;

     f) conoscere le tecniche di intervista ai passeggeri e tecniche di lettura degli atteggiamenti dei passeggeri sottoposti all'intervista.

     1.3. Modalità di selezione.

     I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

     livello di conoscenza generale;

     capacità di espressione verbale;

     grado di conoscenza della lingua inglese;

     capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;

     attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

     1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto una specifica formazione professionale documentata.

 

     Allegato C - (Art. 6) - SPECIFICHE TECNICHE MINIME PER APPARATI RADIOGENI E PROCEDURE DI TEST [5]

 

     1. RIVELATORI DI METALLO

     1.1 Definizione

     Per rivelatori di metallo si intendono apparecchiature che usano un campo elettromagnetico per rivelare armi ed altri oggetti metallici.

     Si definiscono WTMD (walk-through metal detector) i rivelatori di metallo a portale, per il controllo di persone in movimento.

     Si definiscono HHMD (hand-held metal detector) i rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle persone fermate ai punti di controllo.

     1.2 Specifiche Tecniche

     1.2.1 Prestazioni WTMD

     1.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e dalla velocità con cui attraversano lo stesso.

     1.2.1.2 Le tipologie, le quantità e le forme degli oggetti che il WTMD deve rivelare nonché la probabilità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono rese note dall'ENAC.

     1.2.2 Requisiti essenziali WTMD

     1.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità, sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

     1.2.2.2 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese note dall'ENAC.

     1.2.2.3 L'apparecchiatura deve effettuare un'auto diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve richiedere alcuna conseguente regolazione da parte dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di guasto.

     1.2.2.4 Le funzioni automatiche di auto diagnosi e ricalibrazione non devono incidere sull'operatività dell'apparecchiatura.

     1.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere corredata da uno strumento di test conforme ai requisiti resi noti dall'ENAC.

     1.2.2.6 L'apparecchiatura deve consentire una rapida programmazione dei propri parametri, al fine di poter operare secondo il livello di sicurezza stabilito. La sensibilità d'intercettazione dell'apparecchiatura deve essere regolabile, per le finalità e con le modalità rese note dall'ENAC.

     1.2.2.7 L'apparecchiatura non deve manifestare variazioni delle proprie prestazioni a causa di fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati alla linea di alimentazione, in presenza di interferenze elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze del varco, quando è installata a breve distanza una apparecchiatura a raggi X, in presenza di metal detector portatili o a portale impiegati in prossimità del varco, in presenza di masse metalliche esterne in movimento presso la struttura; inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di masse metalliche statiche esterne, anche di grande dimensione, senza mostrare alcuna variazione delle proprie prestazioni.

     1.2.2.8 L'apparecchiatura non deve produrre allarmi causati da vibrazioni meccaniche.

     1.2.2.9 L'apparecchiatura non deve alterare il funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori, ecc.

     1.2.2.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con, apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

     1.2.2.11 L'apparecchiatura deve disporre di una batteria tampone ad intervento automatico, per il funzionamento in caso di interruzione dell'energia elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata.

     1.2.2.12 L'apparecchiatura deve disporre di funzioni di misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei metalli.

     1.2.3 Prestazioni HHMD

     1.2.3.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non magnetici.

     1.2.3.2 Le tipologie, le quantità, le forme e la distanza minima di rivelazione sono rese note dall'ENAC.

     1.2.4 Requisiti essenziali HHMD

     1.2.4.1 L'apparecchiatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di radio interferenze.

     1.2.4.2 Le prestazioni dell'apparecchiatura devono essere regolabili per le finalità e con le modalità resi note dall'ENAC.

     1.2.4.3 L'apparecchiatura non deve richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione.

     1.2.4.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di una funzione di auto-calibrazione.

     1.2.4.5 L'apparecchiatura non deve disporre di regolatore di sensibilità accessibile all'operatore.

     1.2.4.6 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

     1.2.4.7 L'apparecchiatura deve disporre di un interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da prevenire spegnimenti accidentali.

     1.2.4.8 L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e l'operatività.

     Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili.

     1.2.4.9 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature mediche, quali le protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc.

     1.2.4.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.

     1.2.4.11 L'apparecchiatura deve produrre un segnale visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della batteria di alimentazione prima che la sensibilità di rilevazione si modifichi.

     Ulteriori requisiti degli WTMD e degli HHMD sono resi noti dall'ENAC.

     1.3 Rispondenza alle Specifiche Tecniche

     La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche tecniche deve essere determinata attraverso test (T), misurazioni (M) e/o esame documentale (D).

     La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm) deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.

     Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

     2. APPARECCHIATURE RADIOGENE

     2.1 DEFINIZIONE

     Si definiscono apparecchiature radiogene gli strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi X e forniscono all'operatore una immagine da interpretare.

     2.2 Specifiche Tecniche

     2.2.1 Prestazioni

     Le seguenti prestazioni devono essere garantite da qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su aeromobili.

     2.1.1.1 Risoluzione del singolo filo metallico (single wire resolution - SWR) Definisce la capacità dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro ridotto.

     Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo visibile non inferiore ad [A]

     2.1.1.2 Penetrazione utile (useful penetration - UP) Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato sotto un determinato spessore di materiale noto.

     Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di alluminio pari a [C]

     2.1.1.3 Risoluzione spaziale (spatial resolution - SR) Definisce la capacità dell'apparecchiatura di discriminare e visualizzare oggetti molto ravvicinati.

     Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di griglie visibili non superiore a [D]

     2.1.1.4 Penetrazione semplice (simple penetration - SP) Definisce sia lo spessore del metallo che l'apparecchiatura è in grado di penetrare sia la capacità di visualizzare fogli metallici molto sottili.

     Verifica della capacità di differenziare spessori metallici sottili attraverso il TEST 4 a - spessore della lamina visibile non superiore ad [E]

     Verifica della capacità di visualizzare oggetti dietro elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b - spessore della lastra di acciaio dietro cui è visibile la sagoma di piombo non inferiore a [F]

     2.2.1.5 Discriminazione dei materiali (Material Discrimination - MD) Definisce la capacità di discriminare materiali con differente peso atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra materiale organico ed inorganico.

     Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale e dello zucchero con differenti colorazioni

     I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti dall'ENAC.

     2.2.2 Requisiti essenziali

     2.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e di sicurezza.

     2.2.2.2 L'apparecchiatura deve visualizzare un'immagine completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel.

     2.2.2.3 L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi.

     2.2.2.4 L'operatore deve avere la possibilità di arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso di marcia.

     2.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere pienamente funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione.

     2.2.2.6 Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa dell'ultimo oggetto esaminato.

     2.2.2.7 Le funzioni selezionate devono attivarsi entro 1/2 secondo.

     2.2.2.8 L'immagine deve essere visualizzata senza tremolii.

     2.2.2.9 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti.

     2.2.2.10 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.

     2.2.2.11 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.

     2.2.2.12 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.

     2.2.2.13 L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete.

     2.2.2.14 La versione del software deve essere visualizzata all'avvio.

     2.2.2.15 L'apparecchiatura deve indicare visivamente i materiali che non può penetrare.

     2.2.2.16 Ogni funzione selezionata deve annullarsi automaticamente quando un oggetto successivo viene esaminato.

     2.2.2.17 Il sistema deve poter recuperare almeno l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato.

     Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

     2.3 RISPONDENZA ALLE PRESTAZIONI

     2.3.1 Strumento di test standard (Standard Test Piece STP)

     Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche riportate di seguito.

     2.3.1.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,51 mm) e 36 AWG (0,13 mm), con valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono essere disposti in forma sinusoidale.

     2.3.1.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81mm, 10,94mm e 14,06mm, dietro la quale sono disposti dei fili di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1 che precede.

     2.3.1.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere tre coppie di griglie con passo di 1,00mm, 1,50mm e 2,00mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale.

     2.3.1.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - STP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05mm, 0,10mm e 0,15mm.

     TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di acciaio di spessore compreso fra 14,00mm e 30,00mm, con gradini di 2,00mm, dietro cui è posta una sagoma di piombo.

     2.3.1.5 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD) Per consentire tale valutazione, lo STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti.

     2.3.2 Modalità di esecuzione dei TEST

     Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP può essere posizionato in qualsiasi punto del nastro trasportatore e può essere sottoposto a più passaggi; per le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei contorni, ecc.).

     2.3.2.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution SWR) L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore ad [A] montato su plexiglas.

     2.3.2.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration UP) L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C].

     2.3.2.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR) L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di passo [D] ricavate nel foglio di rame.

     2.3.2.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter distinguere la lamina di acciaio di spessore [E].

     2.3.2.5 TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter vedere la sagoma di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio.

     2.3.2.6 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD) L'operatore deve poter distinguere lo zucchero dal sale attraverso una differenziazione cromatica.

     I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di cui al paragrafo 2.2.

     Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

     3. RIVELATORI AUTOMATICI DI ESPLOSIVI E DI ORDIGNI ESPLODENTI

     3.1 Definizioni

     Per rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti si intendono apparecchiature in grado di rivelare e segnalare mediante allarme automatico la presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un ordigno esplodente.

     Si definiscono EDS - Esplosive Detection System i rivelatori automatici di materiale esplosivo.

     Si definiscono EDDS - Esplosive Device Detection System, i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di rivelare uno o più elementi degli stessi.

     3.2 Specifiche Tecniche

     3.2.1 Prestazioni

     3.2.1.1 La rivelazione deve essere indipendente dal materiale con cui il bagaglio è fabbricato nonché dalla forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno esplodente. La presenza di contromisure in grado di impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme.

     3.2.1.2 Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa (che prevede l'intervento di un operatore), la qualità dell'immagine che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti dall'ENAC.

     3.2.2 Prestazioni per EDS

     Le tipologie, le quantità e le forme dei materiali esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia di materiale esplosivo) e la probabilità massima di falsi allarmi, sono rese note dall'ENAC.

     3.2.3 Prestazioni per EDDS

     3.2.3.1 Le tipologie degli elementi di ordigni esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonché la capacità minima di rivelazione e la probabilità massima di falsi allarmi sono resi noti dall'ENAC.

     3.2.3.2 Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle espresse al punto 3.2.2.

     3.2.4 Requisiti Essenziali

     3.2.4.1 Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sanità e di sicurezza.

     3.2.4.2 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.

     3.2.4.3 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.

     3.2.4.4 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.

     3.2.4.5 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.

     3.2.4.6 L'apparecchiatura deve avere la capacità di trasferire i dati sia in locale che in rete.

     Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

     3.2.5 Rispondenza alle prestazioni

     3.2.5.1 Nel caso in cui gli apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalità indicativa, le prestazioni concernenti la qualità dell'immagine vengono accertate con le modalità rese note dall'ENAC.

     3.2.5.2 La capacità di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilità di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm), in relazione alle diverse tipologie e quantità di materiali esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve essere accertata, secondo le modalità rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da Organismi riconosciuti.

     Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilità dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

     4. RIVELATORI DI TRACCE DI ESPLOSIVI

     4.1 Definizione

     Per rivelatori di tracce di esplosivi (ETDS - Explosive Trace Detection System) si intendono apparecchiature in grado di rilevare particelle e/o vapori di esplosivo.

     4.2 Specifiche Tecniche

     4.2.1 Prestazioni

     4.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto dall'ENAC.

     4.2.2 Requisiti essenziali

     4.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.

     4.2.2.2 L'apparecchiatura deve effettuare un'autodiagnosi all'accensione.

     4.2.2.3 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.

     4.2.2.4 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.

     Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

     Una contenuta variabilità di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, è comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficoltà nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.

     5. CAMERE DI SIMULAZIONE

     5.1 Definizione

     Per camere di simulazione si intendono apparecchiature in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari.

     5.2 Specifiche Tecniche

     5.2.1 Prestazioni

     5.2.1.1 Le camere di simulazione devono provocare l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo le indicazioni rese note dall'ENAC.

     5.2.2 Requisiti essenziali

     5.2.2.1 deve essere potenziabile in funzione degli sviluppi tecnologici.

     5.2.2.2 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanità e sicurezza.

     5.2.2.3 deve consentire l'esecuzione automatica delle procedure di simulazione.

     5.2.2.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di un controllo video a circuito chiuso.

     Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.

     6. ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE - Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale verranno rese note dall'ENAC.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 13 settembre 2002, n. 263.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.M. 13 settembre 2002, n. 263.

[3]  Punto così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 21 maggio 1999, n. 117.

[4]  Punto così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 21 maggio 1999, n. 117.

[5] Allegato così sostituito dall'art. 2 del D.M. 13 settembre 2002, n. 263.