§ 79.2.250 - O.P.C.M. 23 dicembre 2004, n. 3388.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:23/12/2004
Numero:3388


Sommario
Art. 1.      1. Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004 in considerazione dei compiti connessi [...]
Art. 2.      1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3371, del 10 settembre 2004, per fronteggiare l'emergenza nel [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, possono [...]
Art. 5.      1. In favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, è [...]
Art. 6.      1. Al fine di consentire, l'adozione, da parte del Commissario delegato - Generale Roberto Jucci, di misure di carattere urgente finalizzate al completamento del modulo biologico della Foce del [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione [...]
Art. 9.      1. In relazione alle esigenze manifestate dal Sindaco di San Giuliano di Puglia, al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, [...]
Art. 10.      1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 6 giugno 2003, le parole «massima di 12 mesi» sono sostituite dalle parole «dello stato d'emergenza»
Art. 11.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Il Dipartimento della protezione civile è [...]
Art. 12.      1. In ragione della perdurante necessità di assicurare continuità all'attività di prevenzione in materia di incendi boschivi, in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle [...]


§ 79.2.250 - O.P.C.M. 23 dicembre 2004, n. 3388.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 30 dicembre 2004, n. 305)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America», cosi come modificata dall'ordinanza n. 3379 del 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile 2696/1997, n. 2707/1997, n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n. 3251/2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del 10 settembre 2004 con la quale il Prefetto Domenico Bagnato è nominato Commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio della regione Calabria, nonchè la successiva ordinanza n. 3379 del 2004;

Vista la nota del 15 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stata estesa anche al territorio della regione Puglia;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, con il quale, gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le note del Commissario delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia, del 26 febbraio, 4 e 9 marzo, 8 e 29 settembre e del 12 novembre 2004, e del Presidente della regione Molise - Commissario delegato del 19 maggio 2004, con le quali viene rappresentata l'esigenza di prevedere apposita norma che consenta ai comuni interessati dagli eventi sismici in questione di compensare le minori entrate non riscosse per effetto delle sospensioni disposte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 31 marzo 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno con la quale viene manifestata la disponibilità a provvedere nei sensi richiesti dalle predette strutture commissariali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato la stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale lo stato d'emergenza sopra citato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico - ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 del 8 ottobre 2004 e n. 3382 del 18 novembre 2004;

Vista la nota del 1° dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione della Regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004 con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana;

Vista la nota del 19 novembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano;

Vista la nota del 2 dicembre 2004 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 6 giugno 2003, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forli-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;

Vista la nota dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa e protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004 in considerazione dei compiti connessi all'espletamento delle iniziative affidate, nonchè in ragione dei maggiori compiti attribuiti, è corrisposto un compenso pari al 50% della retribuzione complessiva mensile in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 5 della medesima ordinanza.

     2. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004 è cosi sostituito: «5. Per i consulenti di cui al precedente comma 4, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito».

 

     Art. 2.

     1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3371, del 10 settembre 2004, per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 20.000.000,00.

     2. All'onere di cui al comma 2 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in particolare, quanto a euro 5.257.200,00 nell'ambito dell'U.P.B. 6.2.3.3 - capitolo 8551 - residui anno 2003 e quanto a euro 14.742.800,00 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - competenza anno 2004.

 

     Art. 3. [1]

     1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, è prorogata l'efficacia delle disposizioni previste rispettivamente all'art. 1, comma 5, primo capoverso, dell'ordinanza n. 3199 del 2002, all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3315/2004, all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3333/2004 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003 per gli anni 2004 e 2005.

 

     Art. 4.

     1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate nell'anno 2005 per le medesime finalità.

     2. Al fine di garantire il funzionamento del Centro funzionale decentrato della regione Calabria, in attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, è autorizzata la proroga, per ulteriori dodici mesi, dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dell'ARPA - Calabria.

 

     Art. 5.

     1. In favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia, individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, è concessa, per gli anni 2004 e 2005, dal Ministero dell'interno un'anticipazione di importo pari al 50% di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal medesimo Ministero. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per gli anni 2004 e 2005.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari delegati - Presidenti delle regioni Molise e Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di consentire, l'adozione, da parte del Commissario delegato - Generale Roberto Jucci, di misure di carattere urgente finalizzate al completamento del modulo biologico della Foce del fiume Sarno è stanziata la somma di euro 10 milioni a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082, competenza anno 2004, da trasferirsi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato medesimo.

     2. L'importo previsto all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003 è elevato a 4.000 euro.

     3. Il soggetto attuatore di cui al comma 8 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3378/2004, così come modificato dal comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3382/2004, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

     4. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 3, sulla base della consistenza e della durata dell'attività demandata ai medesimi; i predetti compensi sono corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

 

     Art. 7. [2]

     1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza finalizzata a garantire una corretta esecuzione degli interventi di bonifica dei siti nazionale della regione Siciliana, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, è attribuita al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente la somma di Euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con delibera Cipe del 27 settembre 2004, n. 19 - punti F.2.4 e F.3.2 «Rischio di compromissione ambientale (acqua suolo)».

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro».

 

     Art. 8.

     1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Grado Marano, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di euro 4.400.000,00.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - competenza anno 2004.

 

     Art. 9.

     1. In relazione alle esigenze manifestate dal Sindaco di San Giuliano di Puglia, al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, dalle parole «specializzato» fino alle parole «B3» sono soppresse e così sostituite: «specializzato - area D - posizione economica D3 - nonchè di 2 unità di personale tecnico specializzato - area C - posizione economica C1».

 

     Art. 10.

     1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3292 del 6 giugno 2003, le parole «massima di 12 mesi» sono sostituite dalle parole «dello stato d'emergenza».

 

     Art. 11.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato ad impiegare le risorse finanziarie derivanti da atti di liberalità e donazioni per effettuare interventi ed assumere iniziative volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita anche mediante il compimento di attività umanitarie e di assistenza alla popolazione».

 

     Art. 12.

     1. In ragione della perdurante necessità di assicurare continuità all'attività di prevenzione in materia di incendi boschivi, in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il medesimo Dipartimento è autorizzato alla prosecuzione delle attività negoziali per le sperimentazioni poste in essere ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2004, n. 3365 per l'intera durata della campagna antincendi boschivi per l'estate 2005.

     2. Al fine di assicurare la necessaria efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Per una proroga dell'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 6 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3852.