Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 29/07/2004 |
Numero: | 3368 |
§ 79.2.233 - O.P.C.M. 29 luglio 2004, n. 3368.
Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.
(G.U. 9 agosto 2004, n. 185)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvioni e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, recante «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonchè altre misure urgenti di protezione civile»;
Visto il Capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, recante «Misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000»;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1° giugno 2001 recante «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il Capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile»;
Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;
Visto l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, reante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggjo 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;
Visto il
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»,
Visto il verbale delle riunione del Comitato istituzionale del 25 giugno 2004, nel corso della quale è emersa l'opportunità di un ulteriore periodo di proroga degli stati di emergenza per consentire, oltre al completamento delle attività di riperimetrazione delle aree a rischio, la trasformazione in legge, da parte del consiglio regionale della Campania, del disegno di legge approvato dalla giunta, concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, cui saranno trasferite la gestione ed attuazione di tutte le residue attività in corso;
Visto il
Ravvisata la necessità di adottare misure dirette a favorire la cessazione dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le finalità connesse alle emergenze in atto e di cui alla premesse della presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, può procedere in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04, con esclusione di quelle sottoindicate:
Art. 2.
1. Il termine per la riperimetrazione delle aree esposte a rischio di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 luglio 2004. La Commissione grandi rischi, Sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del
Art. 3.
1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335/04 è sostituito dal seguente: «I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro tale data il Commissario delegato definisce le condizioni sulla base delle quali i contributi stessi possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, può provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza.» [1].
Art. 4.
1. Al fine di assicurare l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 5.
1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98 rimane in carica fino al 31 dicembre 2004.
2. I termini di cui all'art. 2, commi 1 e 5, all'art. 3, comma 5, e all'art. 6, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3335/04 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004 [2].
3. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 è correlato alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 dicembre 2004.
5. Il termine del 30 giugno 2004 di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 dicembre 2004. Conseguentemente il Comitato ivi previsto opera a far data dal 1° gennaio 2005 [3].
6. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 30 settembre 2004.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 2 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 2 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 2 della