§ 79.2.261 - O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:28/01/2005
Numero:3397


Sommario
Art. 1.      1. Il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi [...]
Art. 2.      1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località [...]
Art. 3.      1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalità, senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle [...]
Art. 5.      1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327/2003, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005»
Art. 6.      1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilità speciali, all'uopo [...]
Art. 7.      1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, il Commissario delegato - Prefetto di [...]
Art. 8.      1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, è autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le [...]


§ 79.2.261 - O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 8 febbraio 2005, n. 31)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente all'emergenza rifiuti che ha interessato la regione Campania;

Viste le note del 16 novembre, 20 dicembre 2004 e in data 11 gennaio 2005 del commissario delegato - prefetto Catenacci, con le quali si chiede di recuperare le risorse finanziarie dovute e non corrisposte per le tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

Acquisite le intese della regione Campania e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con note del 19 gennaio 2005, sulla predetta problematica;

Ritenuto che il mancato introito di dette risorse finanziarie, compromette irrimediabilmente la doverosa azione di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, penalizzando del tutto le iniziative commissariali volte a consentire il superamento dello stato di gravissima emergenza ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004 concernente la proroga, fino al 30 giugno 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3368 del 29 luglio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernente: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista la nota del 27 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia con la quale si chiede di disciplinare le donazioni pervenute al medesimo comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici del 2002;

Vista  la nota del 28 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;

Vista la nota del 20 dicembre 2004 del presidente della regione Molise, concernente la richiesta di utilizzare i finanziamenti assegnati alla medesima regione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, da destinare al comune di Bojano per la realizzazione di alcuni prefabbricati da adibire ad attività scolastiche;

Considerato che in conseguenza dei gravi eventi calamitosi verificatisi nell'area del sud-est asiatico, e di cui alle ordinanze di protezione civile 3389 del 26 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005 e n. 3394 del 18 gennaio 2005, risultano accresciute le dimensioni e la complessità degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, la proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227 del 7 novembre 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento dell'emergenza;

Vista la nota del 29 dicembre 2004 del presidente della Regione siciliana - commissario delegato;

Vista la nota GAB/2005/639/BO9 del 20 gennaio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante: «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista la nota del 15 dicembre 2004 del sindaco del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, del 30 aprile 2003, n. 3285, e del 19 dicembre 2003, n. 3331;

Vista l'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ora SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 2005, nel corso della quale il dott. ing. Angelo Balducci - soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza n. 3275/2003 ha consegnato il Piano per l'emergenza SARS e bioterrorismo;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative di carattere finanziario volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrenti i presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresì certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.

     2. All'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le parole «tre unità di personale» sono sostituite da «quattro unità di personale» e dopo le parole «Forze di Polizia» sono aggiunte «e nel limite massimo di due unità di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e enti locali».

     3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, le parole «quattro unità di personale» sono sostituite da «sei unità di personale».

 

     Art. 2.

     1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

     2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005, alla zonazione delle aree comprese tra l'attuale linea rossa e la riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie misure di salvaguardia per i territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. Il medesimo commissario delegato provvede, altresì, a definire i criteri per la concessione dei contributi ai nuclei familiari ed alle attività produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che hanno colpito i medesimi territori. All'assegnazione dei predetti contributi provvedono i sindaci dei comuni interessati a cui il commissario delegato trasferisce le relative somme nel limite massimo di Euro 500.000,00. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     3. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005 [1].

     4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 1998, e successive modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005 [2].

     5. Il termine del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, è differito al 30 giugno 2005. Conseguentemente il comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a far data dal 1° luglio 2005 [3].

 

     Art. 3.

     1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalità, senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in seguito agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune è autorizzato alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto previsto dalla delibera consiliare n. 28 del 19 novembre 2004, limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e con esclusione del punto 4, secondo criteri di rigorosa perequazione.

     2. Nell'ambito dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, in considerazione della situazione di criticità finanziaria del comune di S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a Euro 100.000,00 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     3. In relazione agli esiti degli accertamenti compiuti dalla regione Molise sulla vulnerabilità delle strutture scolastiche nel territorio del comune di Bojano, che è stato riclassificato di prima categoria, è autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito della quota già assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004 - allegato 1.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione.

Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessità di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attribuiti dal capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327/2003, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

     2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334/2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005».

 

     Art. 6.

     1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilità speciali, all'uopo istituite, intestate ai soggetti attuatori nominati dal capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

     Art. 7.

     1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, il Commissario delegato - Prefetto di Messina medesimo si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, delle seguenti risorse [4]:

     Euro 2.366.163,00 a valere sulle risorse residue di cui all'accordo di programma del 25 novembre 1998 e atti integrativi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Enea, esistenti sui capitoli 1805 e 1806 U.P.B. 3.1.1.0, sui capitoli 7503 e 7504 U.P.B. 3.2.3.1 e sul capitolo 7592 U.P.B. 3.2.3.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla delibera CIPE n. 19 del 29 settembre 2004. Tali risorse sono trasferite direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002;

     Euro 5.467.730,00 a valere sulle risorse assegnate al commissario delegato - presidente della Regione siciliana - nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche - allegato A. Tali risorse sono trasferite direttamente dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - emergenza isole Eolie ordinanza di protezione civile n. 3225/2002.

     2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 avrà luogo sulla base delle priorità individuate dal commissario delegato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari [5].

     3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare al commissario delegato - sindaco di Lipari, nell'importo massimo di Euro 413.165,52, le somme relative alla realizzazione della scuola elementare e media nell'isola di Stromboli, già compresa nel Programma comunitario P.O.M. T 95.99, misura 4. Le somme stesse saranno restituite al Dipartimento della protezione civile da parte del predetto commissario delegato al momento in cui si renderanno disponibili al comune di Lipari le somme relative al predetto progetto [6].

 

     Art. 8.

     1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, è autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2003 citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad Euro 27.721.067,41 a favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, e pari ad Euro 12.302.116,21 a favore dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano [7].

     2. Il commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unità previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonchè del Fondo della protezione civile nel limite di Euro 1.393.183,62.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine del 30 giugno 2005, previsto dal presente comma è stato differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

[2] Il termine del 30 giugno 2005, previsto dal presente comma è stato differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

[3] Il termine del 30 giugno 2005, previsto dal presente comma è stato differito al 31 dicembre 2005 dall'art. 3 della O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

[4] Alinea così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 10 luglio 2008, n. 3691.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 19 marzo 2009, n. 3749.

[6] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 1 della O.P.C.M. 19 marzo 2009, n. 3749.

[7] Il riferimento all'ordinanza di protezione civile n. 3375 di cui al presente comma è da intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275 per effetto dell’art. 1 della O.P.C.M. 24 marzo 2005, n. 3417.