§ 79.2.155 - O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:12/04/2002
Numero:3196


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 è così sostituito:
Art. 2.      1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 6.      1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
Art. 7.      1. Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997, per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di [...]
Art. 8.      1. I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7 e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di [...]
Art. 9.      1. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli - traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi il 25 giugno 2001, i redditi [...]
Art. 10.      1. Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 è prorogato sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della provincia di Rieti a [...]
Art. 11.      1. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri 3090/2000, 3092/2000 [...]
Art. 12.      1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129 del 30 aprile 2001, il sindaco del comune di Asti - commissario delegato, è autorizzato a derogare, nel [...]
Art. 13.      1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio [...]
Art. 14.      1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 è così integrato:
Art. 15.      1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
Art. 16.      1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 è prorogato al 15 giugno 2002.
Art. 17.      1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attività istruttoria relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è svolta dalla [...]
Art. 18.      1. Per le attività di cui in premessa è riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e Toscana interessati da [...]
Art. 19.      1. In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi derivanti [...]


§ 79.2.155 - O.P.C.M. 12 aprile 2002, n. 3196.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

(G.U. 19 aprile 2002, n. 92)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3170/2001 è così sostituito:

     "3. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma il sindaco di Venezia - commissario delegato, si avvale della collaborazione del magistrato delle acque al quale conferisce specifici compiti attuativi nelle materie di cui alla presente ordinanza, nonché di un comitato consultivo, presieduto dal prefetto di Venezia e composto da rappresentanti della capitaneria di porto, del comune di Venezia, dell'ispettorato di porto, del magistrato delle acque, della questura di Venezia, della soprintendenza per i beni e le attività culturali di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei comuni interessati rientranti nell'ambito di intervento di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 marzo 1963, n. 366". [1]

 

          Art. 2.

     1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Al medesimo fine, il commissario delegato provvede per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla provincia di Venezia, laddove si prevede l'obbligo per i natanti a motore, dotati di motori di potenza superiore al limite individuato, di essere muniti di appositi contrassegni identificativi, rilasciati dagli uffici competenti, anche in via d'urgenza".

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 3170/2001 è sostituito dal seguente:

     "1. Fatte salve le responsabilità penali ed amministrative e le conseguenti pene e sanzioni previste dall'ordinamento vigente, relativamente alle infrazioni in materia di transito e circolazione in caso di mancato rispetto dei limiti di velocità e delle disposizioni in materia di applicazione e funzionamento dei sistemi elettronici di rilevamento della posizione e della velocità dell'imbarcazione da installare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della presente ordinanza, nonché di obbligo di dotazione dei prescritti contrassegni identificativi per i natanti a motore, o di loro occultamento, è immediatamente disposto dagli organi accertatori il fermo amministrativo dell'imbarcazione per i periodi di seguito indicati: sette giorni per la prima violazione; quattordici giorni per la seconda violazione; ventuno giorni per la terza violazione; trenta giorni per la quarta e successive violazioni".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Il commissario delegato per acquisire compiuta conoscenza delle situazioni di stabilità dei fabbricati prospicienti i rii interni ed esterni del centro storico e delle isole della laguna, adotta specifiche idonee disposizioni di natura regolamentare con i poteri del consiglio comunale, con efficacia correlata alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     "3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il magistrato delle acque è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, a stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella stabilita per lo stato di emergenza nel limite massimo di 24 unità, da assegnare al servizio di polizia lagunare.

     4. Il personale del Magistrato delle acque incaricato dell'espletamento dei compiti di polizia lagunare, limitatamente agli accertamenti delle violazioni alle norme contenute nella legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge le funzioni di cui all'art. 27 della medesima legge n. 366/1963".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3170/2001 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

     "4. Agli oneri di cui all'art. 5, comma 3, anche con riferimento all'acquisizione di mezzi operativi, il magistrato delle acque provvederà con imputazione sui fondi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, fino ad un importo massimo di Euro 650.000,00".

 

          Art. 7.

     1. Il prefetto di Caltanissetta - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2621/1997, per il completamento delle opere di protezione e consolidamento della diga foranea del porto isola di Gela, procede all'affidamento urgente, anche a trattativa privata, dei lavori, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata nell'art. 7 della medesima ordinanza n. 2621/1997 nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

          Art. 8.

     1. I termini indicati nell'art. 2, commi 1, 2 e 4, nell'art. 3, commi 1, 3, 5 e 7 e nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001, sono differiti sino al termine dello stato di emergenza connesso ai fenomeni eruttivi del vulcano Etna che dal 13 luglio 2001 hanno interessato la provincia di Catania.

     2. Agli oneri relativi all'art. 3 della ordinanza n. 3145 del 25 luglio 2001 si provvede a carico dei finanziamenti a disposizione del commissario delegato - presidente della provincia regionale di Catania.

     3. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dall'ordinanza n. 3145/2001, decorre dal 1° luglio 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione.

 

          Art. 9.

     1. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione sito nel comune di Napoli - traversa San Severino n. 5, andato distrutto a seguito del crollo verificatosi il 25 giugno 2001, i redditi delle singole unità immobiliari non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'I.C.I. fino alla definitiva ricostruzione delle stesse, ovvero sino alla durata dello stato di emergenza connesso a tale evento.

 

          Art. 10.

     1. Il termine di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 è prorogato sino alla data di cessazione dello stato di emergenza determinatosi nel territorio della provincia di Rieti a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997.

 

          Art. 11.

     1. Il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dalle ordinanze numeri 3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000, già previsto a partire 1° gennaio 2002, decorre dal 10 dicembre 2002. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo della durata della sospensione.

     2. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, si applica anche ai territori di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3095/2000 colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000, fino al termine del relativo stato di emergenza, nel limite dei finanziamenti già disponibili negli appositi capitoli dei bilanci regionali.

 

          Art. 12.

     1. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'ordinanza n. 3129 del 30 aprile 2001, il sindaco del comune di Asti - commissario delegato, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle seguenti disposizioni:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni ed integrazioni;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216 e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6 comma 5 e articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

     decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49.

 

          Art. 13.

     1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provvede, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sempreché non vi provvedano gli organi competenti; provvede, altresì, alle stesse condizioni e con le modalità temporali di cui al precedente comma, ed in deroga agli articoli 17 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'approvazione del piano stralcio di bacino regionale per le risorse idriche previsto dai predetti articoli della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alle disposizioni indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, come modificato ed integrato dal successivo art. 14 della presente ordinanza, il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, può anche avvalersi, ove ritenuto necessario a ragione della ricorrente somma urgenza, di società speciali a totale capitale pubblico ed enti pubblici nazionali e regionali.

     3. Il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - è autorizzato, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2003, ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione.

     4. I predetti provvedimenti, adottati in conformità alle direttive comunitarie, nonché alle norme nazionali di applicazione delle stesse direttive, potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi d'attuazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14.

     5. Per la realizzazione di nuove opere dirette alla riduzione dell'emergenza idrica, il presidente della regione - commissario delegato è autorizzato a procedere mediante affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

 

          Art. 14.

     1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996 è così integrato:

     decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e 47;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37-bis, 37-ter, 37-quater;

     legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20;

     decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

     decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

     delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

     delibera CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi adeguamenti ed integrazioni;

     legge 7 agosto 1990, n. 241;

     legge regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 326;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6;

     legge regione autonoma della Sardegna 18 gennaio 2001, art. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

     legge 18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20;

     legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

     decreto Ministero ambiente n. 158 del 22 novembre 2001;

     delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4;

     delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14;

     delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, per la parte in cui abroga le norme vigenti al 31 dicembre 2001, in materia di occupazione d'urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione di opere e di interventi di pubblica utilità.

 

          Art. 15.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3179/2002 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Per l'attuazione dei propri compiti, il prefetto di Salerno - commissario delegato può avvalersi, ove ritenuto necessario, di un comitato con funzioni di supporto e consulenza tecnico-amministrativa composto, oltre che dal commissario delegato, da pubblici dipendenti individuati dallo stesso commissario, dotati di adeguate professionalità e conoscenze. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato così come quantificati dal prefetto di Salerno - commissario delegato, sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 2 della presente ordinanza".

 

          Art. 16.

     1. Il termine di trenta giorni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 è prorogato al 15 giugno 2002.

     2. In relazione alla situazione di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001 citato in premessa, il gen. Roberto Jucci, già commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3108/2001, fino al subentro del presidente della regione Siciliana - commissario delegato nella gestione delle attività volte al superamento della situazione emergenziale, e comunque fino al termine di cui al precedente comma 1, continua ad espletare tutte le attività precedentemente avviate, provvedendo, in particolare, ai pagamenti relativi agli interventi realizzati o in via di completamento, nonché al proseguimento delle procedure amministrative, contabili e di gara in corso di espletamento, avvalendosi, ove necessario, anche con riferimento alla provvista di personale, delle deroghe alla normativa vigente di cui alla medesima ordinanza n. 3108/2001.

 

          Art. 17.

     1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'attività istruttoria relativa ai progetti degli interventi di cui all'art. 4, comma 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 è svolta dalla struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/02; i progetti relativi agli interventi di cui sopra sono sottoposti al successivo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza n. 2980/1999, la cui composizione è integrata da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. [2]

     2. All'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2002, il secondo periodo è soppresso.

     3. Il termine del 1° marzo 2002 previsto all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002 è differito al 1° maggio 2002.

     4. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3180 del 7 febbraio 2002 le parole "e con esclusione dell'ufficio compartimentale di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza n. 3174/2001" sono soppresse.

     5. Al fine di assicurare il necessario supporto all'ufficio compartimentale del servizio idrografico e mareografico di Napoli, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a disporre con propria determinazione l'assegnazione temporanea di proprio personale tecnico da utilizzare esclusivamente in affiancamento alla struttura ivi esistente per la sorveglianza della rete pluviometrica al servizio del piano interprovinciale dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998.

     6. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999, l'erogazione dell'importo di Euro 3.098.741,39 per l'anno 2002 per i fini di cui al comma 5, dell'art. 5, della stessa legge n. 226/1999 [3] .

     7. Per la gestione, fino al 30 giugno 2002, del campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località "Fontenovella" del comune di Lauro, è assegnata al prefetto di Avellino la somma di Euro 130.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base 13.2.1.3 (Cap. 974) del centro di responsabilità 13, "Protezione civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 18.

     1. Per le attività di cui in premessa è riconosciuto ai comandanti di stazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nei territori delle regioni Campania, Liguria e Toscana interessati da situazioni emergenziali connesse agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico, in ragione dell'impegno e delle responsabilità conseguenti, per la durata dello stato di emergenza, l'incremento, nella misura dell'80 per cento, dell'emolumento loro attribuito in attuazione dell'art. 53 del decreto Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254.

     2. Al relativo onere, valutato in Euro 720.762,00 si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato (capo 10, capitolo 3458) per la successiva riassegnazione dei fondi al centro di responsabilità n. 23 dell'Arma dei carabinieri - unità previsionale di base 23.1.1.1 sui capitoli 2626 e 2638, art. 2 e 2639, art. 2.

 

          Art. 19.

     1. In considerazione delle particolari condizioni d'impiego e dell'impegno straordinario richiesti al servizio elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi derivanti dalle numerose situazioni d'emergenza in atto sul territorio nazionale e di cui alle specificazioni e motivazioni contenute in premessa, al personale del medesimo servizio è riconosciuto per l'anno 2002 un compenso forfettario mensile aggiuntivo variabile da Euro 300,00 a Euro 700,00 in funzione dell'incarico ricoperto.

     2. Per le esigenze operative e tecnico-manutentive, il medesimo personale è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese, fino a 24 ore mensili oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

     3. Al relativo onere, valutato in Euro 3.076.000,00, si provvede a carico del fondo della protezione civile. La relativa somma è versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" del Ministero dell'interno.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 6 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.

[2]  Comma così modificato dall'art. 6 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.

[3]  Comma così modificato dall'art. 12 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.