Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 28/07/2006 |
Numero: | 3536 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri [...] |
Art. 2. 1. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi straordinari ed urgenti previsti nel piano di delocalizzazione e di ricostruzione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo nel [...] |
Art. 3. 1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006 le parole «comma 203» sono soppresse e così sostituite «comma 213» |
Art. 4. 1. Il sindaco di Asti è confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime [...] |
Art. 5. 1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 22 e 23 ottobre 2005 hanno colpito il Comune di Martina Franca in [...] |
Art. 6. 1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella [...] |
Art. 7. 1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, ed alla necessità di realizzare, [...] |
Art. 8. 1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli [...] |
Art. 9. 1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione [...] |
Art. 10. 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento del Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, le risorse [...] |
Art. 11. 1. A valere sul complessivo importo assegnato alla regione Molise sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 in data 9 marzo 2006 - Allegato 1, la medesima [...] |
Art. 12. 1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni: Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, [...] |
Art. 13. 1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario [...] |
Art. 14. 1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3419 del 24 marzo 2005, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro [...] |
Art. 15. 1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire la messa in sicurezza della rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla in provincia di Reggio [...] |
Art. 16. 1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385, del 10 dicembre 2004 è soppresso e sostituito dal seguente: «L'Assessore alle reti, servizi di pubblica [...] |
Art. 17. 1. Al fine di assicurare l'operatività della Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile anche assicurando ogni necessario collegamento con le strutture operative del [...] |
Art. 18. 1. Per consentire l'organizzazione delle connesse attività finalizzate allo svolgimento del «Grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 citato in [...] |
Art. 19. 1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con [...] |
Art. 20. 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 [...] |
Art. 21. [4] |
Art. 22. 1. Allo scopo di fronteggiare le numerose emergenze in atto mediante criteri di rigorosa perequazione al personale non dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, [...] |
Art. 23. 1. Nell'ottica di un progressivo rientro nell'ordinario, rispetto al contesto critico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 ed essendo cessata la [...] |
§ 79.1.94 - O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3536.
Disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 10 agosto 2006, n. 185).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, n. 3518 del 27 aprile 2006 e n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 5;
Visto l'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005;
Vista la
Considerato che si rende necessario perequare il trattamento economico del personale esperto impiegato per conto del Dipartimento della protezione civile nelle diverse missioni umanitarie all'estero;
Tenuto conto che nell'ambito delle iniziative di carattere umanitario finalizzate al completo e pieno ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione del Sudan si rende necessario avvalersi, anche per il tramite di organizzazioni non governative, della collaborazione di personale esperto aventi particolare esperienza anche nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio 2006, n. 669 recante «attribuzioni e composizione della Struttura temporanea di missione per l'attuazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a dissesti idrogeologici con annessi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto»;
Considerate le risultanze istruttorie relative al quadro economico dell'intervento di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto rappresentate dal soggetto attuatore con nota n. 52 del 30 maggio 2006;
Vista la nota del comune di Cerzeto prot. n. 2559 del 6 giugno 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 in data 25 gennaio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista la nota del 26 maggio 2006 con la quale il sindaco di Asti - Commissario delegato chiede la proroga del poteri commissariali;
Vista la nota del 3 luglio 2006 della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2005, n. 3475, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006 e dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006;
Vista la nota del 20 marzo 2006 del Presidente della regione Puglia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 in data 16 agosto 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia»;
Vista la nota 13 giugno 2006, con la quale il Presidente della regione Puglia ha rappresentato l'esigenza che vengano confermati in capo al medesimo i poteri di Commissario delegato al fine di provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle opere già programmate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 gennaio 2005, n. 3397, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 7;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'11 luglio 2006, prot. GAB/2006/5378/B08, nella quale per la risoluzione delle problematiche afferenti all'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari detto Dicastero destina 12.000.000,00 di euro;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8 e n. 3529 del 2006 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2006, n. 3504, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;
Vista la nota del 12 giugno 2006 dell'Assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «Grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», così come integrata dagli articoli 9 e 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
Visto l'art. 11-quaterdecies del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2005 concernente la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Visto l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006, recante: «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del
Vista la nota n. 5916 del 3 dicembre 2005 del Presidente della regione Molise, concernente la richiesta di utilizzare i finanziamenti assegnati alla medesima regione da destinare al proseguimento delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
Vista la nota n. 330 del 13 luglio 2006 della regione Calabria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 24 marzo 2006, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticità in atto nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del 24 marzo 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
Vista la nota n. 256 del 18 luglio 2006 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del sistema gran Sasso;
Vista la nota del 17 luglio 2006 della prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo, con la quale il Prefetto segnala la grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa la rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Vista l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2004, n. 3385, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2005, n. 3413, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2005, n. 3469, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5;
Vista la nota del presidente della giunta regionale della regione Lombardia del 18 luglio 2006, prot. A1.2006.0084154, nella quale si chiede di assicurare la continuità della gestione commissariale mediante l'attribuzione della funzione di commissario delegato all'assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della predetta regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di grande evento nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento del «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 19 aprile 2006, n. 3514, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento di cui al predetto
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella - Costa Merlata;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera f), della predetta ordinanza con cui viene demandato al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito, tra l'altro, di disporre per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;
Vista la
Viste le note del 22 febbraio 2006 e del 21 marzo 2006 con cui l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano rappresentano l'esigenza di rendere immediatamente disponibili le predette somme;
Vista la nota del 7 giugno 2006 del Ministero della salute;
Viste le note del 25 luglio 2006, del Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo, e CIPE con le quali si comunica la propria intesa rispetto al trasferimento immediato delle citate risorse;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390/2004 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola d'Ischia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3521/2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3526/2006 inerente agli interventi urgenti nella Repubblica indonesiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola di Lampedusa;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004;
Visto il
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1996, n. 2450 e successive modificazioni, del 31 maggio 1999, n. 2985 e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura di Bari prot. n. 06/6540/9C/GAB del 4 maggio 2006;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, fino al 30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi degli esperti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;
2. Al fine di favorire la realizzazione di alcune iniziative di carattere umanitario nel Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire alle organizzazioni non governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di motivata richiesta, la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata professionalità, cui è riconosciuto il regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale di cui alla
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che è stato appositamente integrato con la somma di euro 1.000.000,00 dal Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Al fine di consentire il proseguimento degli interventi straordinari ed urgenti previsti nel piano di delocalizzazione e di ricostruzione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo nel comune di Cerzeto (Cosenza) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005 n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 36.700.000,00 milioni di euro.
2. In ragione del protrarsi della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, il sindaco di Cerzeto è autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2007, i due contratti stipulati con professionisti per attività di consulenza specialistica ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.
3. Il personale della struttura temporanea di missione istituita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005 n. 3427, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio 2006, n. 669, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilità.
1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006 le parole «comma 203» sono soppresse e così sostituite «comma 213».
2. All'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006, le parole «Con il decreto di cui al comma 1» sono soppresse e così sostituite: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,».
1. Il sindaco di Asti è confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico di commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio del medesimo comune.
1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali che il 22 e 23 ottobre 2005 hanno colpito il Comune di Martina Franca in provincia di Taranto, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006 provvede all'attuazione del necessari interventi in regime ordinario ed in termini di somma urgenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata al predetto commissario delegato la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta l'occorrente disponibilità. Le predette risorse finanziarie sono trasferite nella contabilità del commissario delegato di cui al comma 1.
1. Allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Puglia, le residue disponibilità finanziarie giacenti alla data del 30 giugno 2006 sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - Presidente della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3188 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono trasferite al bilancio della predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione [1].
1. Per dare compiuta e proficua soluzione ai problemi dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari, ed alla necessità di realizzare, contemporaneamente alle relative strutture, un sistema di produzione di energia ad esse funzionali tramite tecnologie innovative, il commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria disponibile o attivabile per lo scopo, di euro 12.000.000,00 già assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con
2. [Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato a nominare un soggetto attuatore con il compito di coadiuvare il sindaco di Lipari per lo svolgimento delle attività di competenza] [2].
1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli adempimenti della struttura commissariale relativi alla chiusura entro il 31 gennaio 2007 dello stato d'emergenza di cui trattasi, il commissario delegato è autorizzato ad assumere un'unità di personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del
1. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006, è integrato con quattro componenti di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, al commissario delegato è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento ai direttori della regione Abruzzo, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.
1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento del Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 11-quaterdecies del
1. A valere sul complessivo importo assegnato alla regione Molise sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 in data 9 marzo 2006 - Allegato 1, la medesima regione è autorizzata ad utilizzare la somma di euro 327.763,00 da destinare al proseguimento delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005.
1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni: Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra S. Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanaconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.
2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 è concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.
4. I versamenti, non eseguiti per effetto del differimento del termine di scadenza della sospensione di cui all'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini scadono nel periodo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo, in dodici rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.
5. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 le parole «non superiore al 30%» sono soppresse e così sostituite: «non superiore al 60%».
6. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 7 luglio 2006 è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato può corrispondere una anticipazione del contributo di cui al precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni unità abitativa, sulla base di apposita autocertificazione attestante l'entità del danni subiti ai beni mobili. Detto contributo sarà detratto in fase di liquidazione della somma eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.».
7. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, sulla base del censimento dei danni effettuati dai competenti uffici e della valutazione economica presuntiva della loro entità, predispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, con la quantificazione finanziaria occorrente per la realizzazione degli interventi. Per la predisposizione del piano il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006.
8. In favore del personale del Settore protezione civile della regione Calabria, nel limite massimo di 30 unità, impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili pro-capite.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006.
10. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, le parole «da trasferire al Commissario delegato» sono soppresse.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del 15 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato sono confermati fino al 31 dicembre 2006.
2. Per assicurare la completa attuazione degli interventi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3525 del 2006, nonchè per gli interventi di messa a norma dei laboratori con particolare riferimento all'antincendio, al Commissario delegato è attribuita l'ulteriore somma di 4.500.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, di cui è stata accertata l'occorrente disponibilità.
1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3419 del 24 marzo 2005, è assegnata al Commissario delegato la somma di euro 3.000.000,00 da destinare al consolidamento del lato ovest del costone del Colle Guasco annesso alla Cattedrale di S. Ciriaco ed al Museo Diocesano siti nel territorio del comune di Ancona, nonchè la somma di euro 850.000,00 da destinare al ripristino ed al completamento del Duomo di Orbetello.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere finalizzati a consentire la messa in sicurezza della rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla in provincia di Reggio Calabria interessata dal dissesto idrogeologico di cui in premessa, è assegnata alla prefettura di Reggio Calabria la somma di euro 49.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.
1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385, del 10 dicembre 2004 è soppresso e sostituito dal seguente: «L'Assessore alle reti, servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della regione Lombardia è nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza».
1. Al fine di assicurare l'operatività della Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile anche assicurando ogni necessario collegamento con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per la durata degli stati emergenza in premessa citati, ad utilizzare personale appartenente a dette strutture, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del
2. Al personale di cui al comma 1, nei limiti temporali di cui al comma precedente, impiegato per assicurare la piena operatività della Sala situazione Italia è corrisposta una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva commisurata a trenta ore di straordinario festivo e notturno da corrispondersi in relazione ai giorni di effettivo impiego. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.
1. Per consentire l'organizzazione delle connesse attività finalizzate allo svolgimento del «Grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 citato in premessa, è assegnata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, al Comitato organizzatore Varese 2008 la somma di euro 850.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 101, della
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2006 nell'ambito dell'U.P.B. 3.2.3.31 - capitolo 7282, e di cui all'art. 1, comma 101, della
1. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'attuazione delle convenzioni e degli accordi di cui all'art. 2, comma 2, del
2. Allo scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento delle finalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il coordinamento dei grandi eventi di cui al
3. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del 27 aprile 2006, così come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006, dopo la parola «rimozione» aggiungere le seguenti «e demolizione anche in sito».
[1. Le risorse assegnate ai sensi della
2. Il soggetto attuatore a chiusura degli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 provvede a trasmettere un'apposita relazione al CIPE, al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero della salute.]
1. Allo scopo di fronteggiare le numerose emergenze in atto mediante criteri di rigorosa perequazione al personale non dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio:
a) per le emergenze verificatesi in territorio estero una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento [5];
b) per le emergenze ed i grandi eventi verificatisi in territorio italiano una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei territori ove è dichiarato lo stato di emergenza o di grande evento, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento [6];
c) per entrambe le tipologie di cui ai punti precedenti al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile possono essere corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente previa autorizzazione del capo del Dipartimento [7].
2. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale impiegato nei territori esteri di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3468/2005 e successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n. 3526/2006 e successive modificazioni si applica il comma 1, lettera a), del presente articolo. Al personale impiegato in missione in territorio italiano ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3266/2003, n. 3521/2006, n. 3531/2006, n. 3427/2005, n. 3350/2004 e successive modificazioni, n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera b). Al personale impiegato presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi delle ordinanze n. 3427/2005, n. 3468/2005 e successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n. 3489/2005, n. 3350/2004, n. 3479/2006, si applica il comma 1, lettera c).
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 al personale dirigenziale impiegato nelle emergenze di protezione civile è attribuito, in deroga all'art. 24 del
a) per le emergenze verificatesi in territorio estero e nazionale ed i grandi eventi una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei detti territori, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento [8];
b) nella ricorrenza delle tipologie di cui alla lettera a) al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile una speciale indennità operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 30% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni contrastanti ed al personale dirigenziale impiegato nelle situazioni emergenziali o nei grandi eventi in premessa citati si applica il comma 3 del presente articolo.
5. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.
1. Nell'ottica di un progressivo rientro nell'ordinario, rispetto al contesto critico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 ed essendo cessata la competenza del prefetti in materia di rilascio delle autorizzazioni per le discariche dei rifiuti urbani di cui agli articoli 27 e 28 del
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 4 della
[4] Articolo soppresso dall'art. 11 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della