§ 97.3.10 - D.L. 19 aprile 2002, n. 68.
Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.3 disciplina generale
Data:19/04/2002
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina.
Art. 2.  Lotta agli incendi boschivi.
Art. 3.  Copertura finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 97.3.10 - D.L. 19 aprile 2002, n. 68.

Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. [1]

(G.U. 19 aprile 2002, n. 92).

 

 

Art. 1. Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina.

     1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

     a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

     b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Un apposito statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori [2].

     3. Il pagamento delle indennità e dei contributi e le modalità di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, sono assicurati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia». I materiali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti è riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo è stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali [3].

     4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

     5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

     6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subìto nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola: «indennizzo» sono inserite le seguenti: «fino al 30 giugno 2001»; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

     8. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica [4].

     9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

     10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1 gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

     11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

     12. Con relazione trimestrale, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

     13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1 gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56,805 milioni di euro.

     14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13 è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 2. Lotta agli incendi boschivi.

     1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni [5].

     2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel settore della tutela del patrimonio forestale per finalità di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel contesto di potenziamento dell'azione generale di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme per la lotta contro gli incendi boschivi, le Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi diretti anche alla definizione di attività di presidio estivo antincendio, nonché alla prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalità di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalità, termini e procedure definite nei predetti accordi e convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto ad euro 100.000.000 per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Decreto legge convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 giugno 2002, n. 118 (G.U. 18 giugno 2002, n. 141). Al comma 2 dello stesso art. 1 viene disposto il permanere di validità di atti, provvedimenti, effetti ed rapporti giuridici seguiti al decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

[2] Comma così modificato dalla L. 18 giugno 2002, n. 118, di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. 18 giugno 2002, n. 118, di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. 18 giugno 2002, n. 118, di conversione.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.