Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 01/09/1947 |
Numero: | 1108 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle C, D, G, H, I, L, M, N, O, P, annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono sostituite rispettivamente, dalle tabelle [...] |
Art. 2. Gli assegni di superinvalidità, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono stabiliti nelle seguenti misure |
Art. 3. L'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 5700 |
Art. 4. L'assegno supplementare di cura è elevato ad annue L. 6440 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una [...] |
Art. 5. Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, per gli assegni di superinvalidità, [...] |
Art. 6. L'aumento integratore per i figli a favore degli invalidi di prima categoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è [...] |
Art. 7. L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed [...] |
Art. 8. L'aumento integratore per gli orfani di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, [...] |
Art. 9. L'aumento previsto dagli articoli 43 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, a favore dei genitori che abbiano [...] |
Art. 10. Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti, a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti [...] |
Art. 11. L'assegno speciale temporaneo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, è elevato, a favore dei titolari di pensione o di [...] |
Art. 12. La riduzione di un decimo della pensione od assegno di guerra prevista, per gli operai della guerra 1915-1918, dal primo comma dell'art. 71 del regio decreto 12 luglio [...] |
Art. 13. Nell'ammontare delle pensioni e degli assegni risultante dall'applicazione del presente decreto, resta assorbita l'integrazione temporanea prevista dal regio [...] |
Art. 14. |
Art. 15. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
Art. 16. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
§ 77.5.33 – D.Lgs.C.P.S. 1 settembre 1947, n. 1108. [1]
Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra.
(G.U. 23 ottobre 1947, n. 244).
Le tabelle C, D, G, H, I, L, M, N, O, P, annesse al
Le tabelle G-1, H-1, I-1, L-1, annesse al sopracitato decreto legislativo luogotenenziale n. 193 sono soppresse e ai titolari delle pensioni corrispondenti si applicano le nuove misure previste dalle tabelle G, H, I, L.
Gli assegni di superinvalidità, di cui all'art. 2 del
lettera |
A |
annue |
L. |
66.400 |
" |
A-bis |
" |
" |
58.900 |
" |
B |
" |
" |
51.400 |
" |
C |
" |
" |
40.900 |
" |
D |
" |
" |
36.000 |
" |
E |
" |
" |
32.600 |
" |
F |
" |
" |
24.100 |
" |
G |
" |
" |
11.400 |
La tabella F, riguardante gli assegni per cumulo di infermità, allegata alla
L'assegno supplementare di cui all'art. 3 del
L'assegno supplementare di cura è elevato ad annue L. 6440 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta ed è stabilito in annue L. 3600 quando le stesse infermità siano ascrivibili ad una delle categorie dalla sesta all'ottava.
Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 5 del
L'aumento integratore per i figli a favore degli invalidi di prima categoria di cui all'art. 6 del
L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 7 del
L'aumento integratore per gli orfani di cui all'art. 8 del
L'aumento previsto dagli articoli 43 del
Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti, a norma dell'art. 35 del
del 160% sulle prime L. 4500 annue;
del 150% sulle seconde L. 4500 annue;
del 120% sulle terze L. 4500 annue;
del 95% sulla rimanente somma.
L'assegno speciale temporaneo, di cui al
L. 140.400 annue per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 78.000 annue per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 54.600 annue per i pensionati di seconda categoria;
L. 37.440 annue per i pensionati di terza categoria;
L. 21.840 annue per i pensionati di quarta categoria;
L. 12.480 annue per i pensionati di quinta categoria;
L. 7800 annue per i pensionati di sesta categoria;
L. 4680 annue per i pensionati di settima categoria;
L. 3900 annue per i pensionati di ottava categoria;
L. 15.600 annue per le vedove o per gli orfani, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 35 del
L. 7800 annue per i genitori, collaterali, avi ed assimilati;
L. 2600 annue per i genitori provvisti di assegno alimentare speciale.
La riduzione di un decimo della pensione od assegno di guerra prevista, per gli operai della guerra 1915-1918, dal primo comma dell'art. 71 del
Gli assegni di superinvalidità e di cumulo, anzichè la riduzione di un terzo, stabilita dal secondo comma dello stesso articolo, subiscono la riduzione di un quarto prevista dall'art. 17 del citato decreto n. 1491.
In caso di morte la pensione è concessa ai successivi aventi diritto secondo le norme stabilite dal
Qualora la morte sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la pensione dovrà decorrere da detta data e, se la domanda sia presentata oltre il termine di un anno dalla data stessa, la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli effetti della prescrizione resta fermo il disposto dell'art. 59 del
Nell'ammontare delle pensioni e degli assegni risultante dall'applicazione del presente decreto, resta assorbita l'integrazione temporanea prevista dal regio
Detta integrazione temporanea è, pertanto, soppressa come emolumento a sè stante.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
Le nuove misure delle pensioni e degli assegni risultanti dall'applicazione del presente decreto sono dovute a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1947.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Tabelle
(Omissis)
[1] Ratificato dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della