§ 77.5.33 – D.Lgs.C.P.S. 1 settembre 1947, n. 1108.
Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:01/09/1947
Numero:1108


Sommario
Art. 1.      Le tabelle C, D, G, H, I, L, M, N, O, P, annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono sostituite rispettivamente, dalle tabelle [...]
Art. 2.      Gli assegni di superinvalidità, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono stabiliti nelle seguenti misure
Art. 3.      L'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 5700
Art. 4.      L'assegno supplementare di cura è elevato ad annue L. 6440 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una [...]
Art. 5.      Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, per gli assegni di superinvalidità, [...]
Art. 6.      L'aumento integratore per i figli a favore degli invalidi di prima categoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è [...]
Art. 7.      L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed [...]
Art. 8.      L'aumento integratore per gli orfani di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, [...]
Art. 9.      L'aumento previsto dagli articoli 43 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, a favore dei genitori che abbiano [...]
Art. 10.      Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti, a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti [...]
Art. 11.      L'assegno speciale temporaneo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, è elevato, a favore dei titolari di pensione o di [...]
Art. 12.      La riduzione di un decimo della pensione od assegno di guerra prevista, per gli operai della guerra 1915-1918, dal primo comma dell'art. 71 del regio decreto 12 luglio [...]
Art. 13.      Nell'ammontare delle pensioni e degli assegni risultante dall'applicazione del presente decreto, resta assorbita l'integrazione temporanea prevista dal regio [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana
Art. 16.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 77.5.33 – D.Lgs.C.P.S. 1 settembre 1947, n. 1108. [1]

Nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra.

(G.U. 23 ottobre 1947, n. 244).

 

     Art. 1.

     Le tabelle C, D, G, H, I, L, M, N, O, P, annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono sostituite rispettivamente, dalle tabelle corrispondenti annesse al presente decreto firmate dal Ministro per il tesoro.

     Le tabelle G-1, H-1, I-1, L-1, annesse al sopracitato decreto legislativo luogotenenziale n. 193 sono soppresse e ai titolari delle pensioni corrispondenti si applicano le nuove misure previste dalle tabelle G, H, I, L.

 

          Art. 2.

     Gli assegni di superinvalidità, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, sono stabiliti nelle seguenti misure:

lettera

A

annue

L.

66.400

"

A-bis

"

"

58.900

"

B

"

"

51.400

"

C

"

"

40.900

"

D

"

"

36.000

"

E

"

"

32.600

"

F

"

"

24.100

"

G

"

"

11.400

     La tabella F, riguardante gli assegni per cumulo di infermità, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e modificata dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     L'assegno supplementare di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 5700.

 

          Art. 4.

     L'assegno supplementare di cura è elevato ad annue L. 6440 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta ed è stabilito in annue L. 3600 quando le stesse infermità siano ascrivibili ad una delle categorie dalla sesta all'ottava.

 

          Art. 5.

     Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra non privilegiati.

 

          Art. 6.

     L'aumento integratore per i figli a favore degli invalidi di prima categoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stabilito in annue L. 1700.

 

          Art. 7.

     L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 9940 se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato C, e ad annue L. 8700 se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato D.

 

          Art. 8.

     L'aumento integratore per gli orfani di cui all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67.

 

          Art. 9.

     L'aumento previsto dagli articoli 43 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, a favore dei genitori che abbiano perduto più figli per eventi di guerra, è stabilito in annue L. 600 per il secondo figlio, in annue L. 2000 per il terzo figlio e in annue L. 4000 per ciascuno degli altri figli oltre il terzo.

 

          Art. 10.

     Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti, a norma dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate:

     del 160% sulle prime L. 4500 annue;

     del 150% sulle seconde L. 4500 annue;

     del 120% sulle terze L. 4500 annue;

     del 95% sulla rimanente somma.

 

          Art. 11.

     L'assegno speciale temporaneo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1946, n. 576, è elevato, a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti e indiretti, alle seguenti misure:

     L. 140.400 annue per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;

     L. 78.000 annue per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;

     L. 54.600 annue per i pensionati di seconda categoria;

     L. 37.440 annue per i pensionati di terza categoria;

     L. 21.840 annue per i pensionati di quarta categoria;

     L. 12.480 annue per i pensionati di quinta categoria;

     L. 7800 annue per i pensionati di sesta categoria;

     L. 4680 annue per i pensionati di settima categoria;

     L. 3900 annue per i pensionati di ottava categoria;

     L. 15.600 annue per le vedove o per gli orfani, ivi compresi i titolari delle pensioni spettanti in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

     L. 7800 annue per i genitori, collaterali, avi ed assimilati;

     L. 2600 annue per i genitori provvisti di assegno alimentare speciale.

 

          Art. 12.

     La riduzione di un decimo della pensione od assegno di guerra prevista, per gli operai della guerra 1915-1918, dal primo comma dell'art. 71 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è soppressa.

     Gli assegni di superinvalidità e di cumulo, anzichè la riduzione di un terzo, stabilita dal secondo comma dello stesso articolo, subiscono la riduzione di un quarto prevista dall'art. 17 del citato decreto n. 1491.

     In caso di morte la pensione è concessa ai successivi aventi diritto secondo le norme stabilite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, semprechè l'operaio defunto risulti già pensionato per una invalidità di prima o seconda categoria.

     Qualora la morte sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la pensione dovrà decorrere da detta data e, se la domanda sia presentata oltre il termine di un anno dalla data stessa, la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli effetti della prescrizione resta fermo il disposto dell'art. 59 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

 

          Art. 13.

     Nell'ammontare delle pensioni e degli assegni risultante dall'applicazione del presente decreto, resta assorbita l'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299.

     Detta integrazione temporanea è, pertanto, soppressa come emolumento a sè stante.

 

          Art. 14. [2]

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     Le nuove misure delle pensioni e degli assegni risultanti dall'applicazione del presente decreto sono dovute a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1947.

 

          Art. 16.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della L. 8 aprile 1952, n. 212.