Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 22/12/2008 |
Numero: | 200 |
Sommario |
Art. 1. Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente |
Art. 2. Abrogazioni espresse |
Art. 3. Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 80.3.46 - D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. [1]
Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
(G.U. 22 dicembre 2008, n. 298 - S.O. n. 282)
Art. 1. Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
1. [Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della
2. [Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni statali già impegnato nel programma di cui al comma 1 [3];
b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della
c) alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del
3. [Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della
Art. 2. Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della
1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della
1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri [8].
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri [9].
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del
Art. 3. Modifiche all'Allegato A annesso al
1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al
1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al
a) la voce n. 224, relativa al
b) la voce n. 328, relativa al
c) la voce n. 423, relativa alla
d) la voce n. 431, relativa alla
e) la voce n. 526, relativa alla
f) la voce n. 835, relativa alla
g) la voce n. 974, relativa al
h) la voce n. 1076, relativa alla
i) la voce n. 1123, relativa alla
l) la voce n. 1179, relativa alla
m) la voce n. 1406, relativa al
n) la voce n. 1832, relativa alla
o) la voce n. 2021, relativa al
p) la voce n. 2878, relativa alla
q) la voce n. 2904, relativa alla
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1 [14]
(Omissis)
Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del
3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della
Art. 2. Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.
Art. 3. Modifiche all'Allegato A del
1. Sono soppresse dall'Allegato A del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(Omissis)
Allegato 2
(Omissis)
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 311, della
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma abrogato dall'art. 1, comma 311, della
[5] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 311, della
[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Allegato già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 4 della