Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 29/12/1946 |
Numero: | 576 |
Sommario |
Art. 1. A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure: |
Art. 2. L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure: |
Art. 3. L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946. |
Art. 4. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 77.6.27 - D.Lgs.C.P.S. 29 dicembre 1946, n. 576 [1].
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.
(G.U. 23 gennaio 1947, n. 18).
A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure:
L. 108.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 60.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 42.000 annue lorde per i pensionati di seconda categoria;
L. 28.800 annue lorde per i pensionati di terza categoria;
L. 16.800 annue lorde per i pensionati di quarta categoria;
L. 9.600 annue lorde per i pensionati di quinta categoria;
L. 6.000 annue lorde per i pensionati di sesta categoria;
L. 3.600 annue lorde per i pensionati di settima categoria;
L. 3.000 annue lorde per i pensionati di ottava categoria.
L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure:
L. 12.000 annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani;
L. 6.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati;
L. 2.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori.
L'assegno di L. 12.000 previsto dal presente articolo è dovuto anche in aggiunta alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del
L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla