Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 29/04/1946 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella E allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, modificata dall'art. 2 del decreto [...] |
Art. 2. La norma contenuta nell'art. 1 - 4° comma - della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si [...] |
Art. 3. L'integrazione temporanea, prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, é per quanto riguarda le pensioni o assegni [...] |
Art. 4. Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e [...] |
Art. 5. I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945. |
Art. 6. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. |
Art. 7. Per i pensionati residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha effetto a decorrere dal [...] |
§ 77.6.23 - D.Lgs.Lgt. 29 aprile 1946, n. 299. [1]
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.
(G.U. 17 maggio 1946, n. 114).
A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella E allegata alla
Per gli invalidi di prima categoria forniti di assegno supplementare tale indennità è fissata in lire duemila lorde.
Per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiato nella misura della tabella D allegata al
L'importo della indennità di contingenza è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.
L'importo della indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre ottobre-dicembre 1945, che si considera uguale a 100.
In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.
La norma contenuta nell'art. 1 - 4° comma - della
L'integrazione temporanea, prevista dal regio
cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse;
novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse;
settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni di esse;
cinquanta per cento sulla rimanente somma.
L'indennità di contingenza di cui al precedente articolo 1 non si computa ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea.
Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del regio
Per l'applicazione dell'integrazione temporanea sull'altro trattamento di quiescenza dovranno essere tenute presenti le percentuali stabilite nell'art. 1 del citato decreto n. 85 considerando, nell'applicazione delle aliquote stesse, anche l'ammontare della pensione o dell'assegno di guerra, e avendo riguardo alla limitazione sancita dall'art. 13 dei suddetto decreto n. 85.
I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Per i pensionati residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il
[1] Abrogato dall'art. 2 del