Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 19/01/1963 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 18 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni è sostituito dal seguente |
Art. 4. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento [...] |
Art. 5. L'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 6. A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e [...] |
Art. 7. Il primo periodo del primo comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunio ha per [...] |
Art. 8. Al secondo comma dell'art. 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è apportata la seguente modificazione: alle parole ”fino alla misura dell'indennità per [...] |
Art. 9. Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti commi: “In ogni caso la retribuzione annua è [...] |
Art. 10. All'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: “Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali [...] |
Art. 11. L'art. 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “Se l'infortunato è apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure [...] |
Art. 12. Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 13. Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e [...] |
Art. 14. L'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente |
Art. 15. Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla L. 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari [...] |
Art. 16. Il primo comma dell'art. 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si [...] |
Art. 17. Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e [...] |
Art. 18. Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo art. 29, alle [...] |
Art. 19. Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio [...] |
Art. 20. Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge [...] |
Art. 21. Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, [...] |
Art. 22. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla [...] |
Art. 23. La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto [...] |
Art. 24. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla [...] |
Art. 25. Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della [...] |
Art. 26. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della [...] |
Art. 27. Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in [...] |
Art. 28. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto [...] |
Art. 29. Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni [...] |
Art. 30. Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza [...] |
Art. 31. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente [...] |
§ 77.2.3d - Legge 19 gennaio 1963, n. 15.
Modifiche e integrazioni al regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.L.LGT. 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.
(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28).
L'art. 1 del
“E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori: 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo; 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie; 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio; 6) di produzione, trasformazione, estrazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'elettricità, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali; 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici; 10) di carico e scarico; 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art. 34 del regio
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Sono escluse altresì dall'assicurazione secondo il presente decreto le attività previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonché al 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal
L'art. 6 del
“I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 18.
Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
- le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 18;
- le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
- gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
- le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
- le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni;
- le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo art. 3, n. 8);
- gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;
- gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano persone nei lavori previsti dall'art. 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano più di tre; si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1 nonché di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privata, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".
L'art. 18 del
“Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale, od anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'art. 24 del
“Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, un'aliquota crescente col grado della inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, un'aliquota pari al grado di inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, un'aliquota pari al cento per cento.
Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima; per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza.
Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.
Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 27 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'art. 27.
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.
Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del
A decorrere dal 1° luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilità permanente, a norma del secondo comma dell'art. 24 del
Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
Il primo periodo del primo comma dell'art. 27 del
A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sarà ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.
Al secondo comma dell'art. 35 del
Il terzo comma dell'art. 39 del
Per il triennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentottantacinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.
All'art. 40 del
Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.
L'art. 41 del
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della
Alla
a) nel primo comma dell'art. 1 alle parole: “per gli uomini di età superiore a sedici anni, lire 400; per le donne di età superiore a sedici anni, lire 300; per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni, lire 150" sono sostituite le seguenti: “per i lavoratori di età superiore a sedici anni, lire 700; per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525";
b) nel primo comma dell'art. 2, alle parole: “retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni".sono sostituite le seguenti: “retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni".
c) il quarto comma del medesimo art. 2 è sostituito dal seguente: “Per i casi di inabilità permanente, assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita è integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000";
d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti: “Oltre alla rendita di cui al primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 27 del
Le rendite per inabilità permanente e per morte e le misure delle indennità da inabilità temporanea, corrisposte a norma della
Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il 10 per cento nel corso del triennio, determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennità per inabilità temporanea.
Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si farà riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1961.
L'art. 61 del
“Presso l'Istituto nazionale infortuni è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere ammessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'art. 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro".
Per ciascun anno verrà stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della
I partecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61 della
Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma, del
Le modalità per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla
Dal gettito della predetta addizionale sarà annualmente prelevata e versata al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sarà devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'art. 14 della presente legge.
Il primo comma dell'art. 67 del
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 15 luglio 1962.
Le rendite per inabilità permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del
Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) lire 685.000 massimale a lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo;
b) lire 990.000 per i comandanti e capo-macchinisti;
lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, in sostituzione dei massimali attualmente in vigore.
Le rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1° luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzione.
Ai titolari di rendite per inabilità permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'art. 24, quarto comma, del citato
Le rendite liquidate ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della
Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla
Nei casi nei quali la rendita originaria sia stata liquidata su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'art. 40 del
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti artt. 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo art. 29, alle rendite liquidate ai sensi del
Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 24 del
Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, già indennizzati ai sensi della
con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 25.000;
con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 24 del
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
Con decorrenza dal 1° luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del
con grado di inabilità dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;
con grado di inabilità dal 60 al 79 per cento, se liquidate in capitale, lire 5.000;
con grado di inabilità dall'80 all'89 per cento, lire 13.000;
con grado di inabilità dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;
con grado di inabilità 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 24 del
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilità permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania.
La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento, da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al
Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza, quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla
Le rendite di infortunio di cui agli artt. 1 e 3 del regio
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla
La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'art. 48 del
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 3, n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 48 sopra citato.
Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962, e per gli anni successivi, fin quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti.
Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra è fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sarà determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro, in misura non superiore al 20 per cento.
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.
Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
Tale contributo è commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, della
Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963.
Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1° gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1° luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1962, si applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1° luglio 1962 e con decorrenza da tale data.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall'art. 3 della
Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti. [2]
Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio "in itinere" in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso d'interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dal lavoro. [3]
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purché il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato mutato o interrotto, se non per necessità essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.
ALLEGATO A
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione
Grado di inabilità |
Aliquota percentuale |
Rendita base annua per 1.000 lire di retribuzione annua |
Grado di inabilità |
Aliquota percentuale |
Rendita base annua per 1.000 lire di retribuzione annua |
|||||
11 |
50,00 |
55 |
37 |
57,50 |
213 |
|||||
12 |
50,20 |
60 |
38 |
58,00 |
220 |
|||||
13 |
50,40 |
66 |
39 |
59,00 |
230 |
|||||
14 |
50,60 |
71 |
40 |
60,00 |
240 |
|||||
15 |
50,80 |
76 |
41 |
61,00 |
250 |
|||||
16 |
51,00 |
82 |
42 |
62,00 |
260 |
|||||
17 |
51,20 |
87 |
43 |
63,00 |
271 |
|||||
18 |
51,40 |
93 |
44 |
64,00 |
282 |
|||||
19 |
51,60 |
98 |
45 |
65,00 |
292 |
|||||
20 |
51,80 |
104 |
46 |
66,00 |
304 |
|||||
21 |
52,00 |
109 |
47 |
67,00 |
315 |
|||||
22 |
52,20 |
115 |
48 |
68,00 |
326 |
|||||
23 |
52,40 |
121 |
49 |
69,00 |
338 |
|||||
24 |
52,60 |
126 |
50 |
70,00 |
350 |
|||||
25 |
52,80 |
132 |
51 |
72,00 |
367 |
|||||
26 |
53,00 |
138 |
52 |
74,00 |
385 |
|||||
27 |
53,20 |
144 |
53 |
76,00 |
403 |
|||||
28 |
53,40 |
150 |
54 |
78,00 |
421 |
|||||
29 |
53,60 |
155 |
55 |
80,00 |
440 |
|||||
30 |
54,00 |
162 |
56 |
82,00 |
459 |
|||||
31 |
54,50 |
169 |
57 |
84,00 |
479 |
|||||
32 |
55,00 |
176 |
58 |
86,00 |
499 |
|||||
33 |
55,50 |
183 |
59 |
88,00 |
519 |
|||||
34 |
56,00 |
190 |
60 |
90,00 |
540 |
|||||
35 |
56,50 |
198 |
61 |
92,00 |
561 |
|||||
36 |
57,00 |
205 |
62 |
94,00 |
583 |
|||||
63 |
96,00 |
605 |
82 |
100,00 |
820 |
|||||
64 |
98,00 |
627 |
83 |
100,00 |
830 |
|||||
65 |
100,00 |
650 |
84 |
100,00 |
840 |
|||||
66 |
100,00 |
660 |
85 |
100,00 |
850 |
|||||
67 |
100,00 |
670 |
86 |
100,00 |
860 |
|||||
68 |
100,00 |
680 |
87 |
100,00 |
870 |
|||||
69 |
100,00 |
690 |
88 |
100,00 |
880 |
|||||
70 |
100,00 |
700 |
89 |
100,00 |
890 |
|||||
71 |
100 |
710 |
90 |
100 |
900 |
|||||
72 |
100 |
720 |
91 |
100 |
910 |
|||||
73 |
100 |
730 |
92 |
100 |
920 |
|||||
74 |
100 |
740 |
93 |
100 |
930 |
|||||
75 |
100 |
750 |
94 |
100 |
940 |
|||||
76 |
100 |
760 |
95 |
100 |
950 |
|||||
77 |
100 |
770 |
96 |
100 |
960 |
|||||
78 |
100 |
780 |
97 |
100 |
970 |
|||||
79 |
100 |
790 |
98 |
100 |
980 |
|||||
80 |
100 |
800 |
99 |
100 |
990 |
|||||
81 |
100 |
810 |
100 |
100 |
1.000 |
ALLEGATO B
Tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni annue (periodo 1957-1961)
Tabella I
Periodo 1937-1942 |
|
Anno di avvenimento dell'infortunio |
Coefficiente di rivalutazione |
1937 |
118,30 |
1938 |
113,51 |
1939 |
103,38 |
1940 |
86,68 |
1941 |
80,64 |
1942 |
70,52 |
Tabella II
Anno 1943 |
|||||
Mese di avvenimento dell'infortunio |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Gennaio |
69,99 |
70,16 |
69,10 |
70,16 |
69,63 |
Febbraio |
69,81 |
69,99 |
67,85 |
69,99 |
68,74 |
Marzo |
69,81 |
69,81 |
66,26 |
69,63 |
67,68 |
Aprile |
69,63 |
69,45 |
65,01 |
69,10 |
66,43 |
Maggio |
69,45 |
68,74 |
63,24 |
68,74 |
65,19 |
Giugno |
68,21 |
67,68 |
61,10 |
68,03 |
63,59 |
Luglio |
65,90 |
66,43 |
58,80 |
67,32 |
61,99 |
Agosto |
63,41 |
65,19 |
56,31 |
66,61 |
60,22 |
Settembre |
60,75 |
63,59 |
54,18 |
65,72 |
58,26 |
Ottobre |
58,26 |
61,82 |
52,05 |
64,83 |
56,66 |
Novembre |
55,78 |
59,86 |
50,09 |
63,95 |
55,24 |
Dicembre |
53,29 |
57,55 |
48,14 |
62,70 |
53,82 |
Tabella III
Anno 1944 |
|||||
Mese di avvenimento dell'infortunio |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
Gennaio |
50,98 |
55,60 |
46,18 |
61,28 |
52,40 |
Febbraio |
48,67 |
53,29 |
44,41 |
60,04 |
51,34 |
Marzo |
46,01 |
50,62 |
42,63 |
58,26 |
50,09 |
Aprile |
42,99 |
47,96 |
40,85 |
56,31 |
48,85 |
Maggio |
39,79 |
44,94 |
39,08 |
54 |
47,25 |
Giugno |
37,12 |
42,28 |
37,30 |
51,51 |
45,65 |
Luglio |
34,82 |
38,55 |
35,35 |
48,85 |
43,34 |
Agosto |
32,86 |
35,70 |
33,57 |
46,01 |
41,57 |
Settembre |
31,44 |
32,51 |
31,80 |
42,99 |
39,79 |
Ottobre |
30,37 |
30,20 |
30,02 |
39,79 |
37,48 |
Novembre |
29,49 |
28,24 |
28,42 |
37,30 |
35,70 |
Dicembre |
28,42 |
26,47 |
27 |
35,17 |
34,28 |
Tabella IV
Anno 1945 |
|||||
Mese di avvenimento dell'infortunio |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
Gennaio |
27,53 |
25,40 |
25,76 |
33,22 |
33,39 |
Febbraio |
26,64 |
24,34 |
24,69 |
31,62 |
32,33 |
Marzo |
25,76 |
23,27 |
23,62 |
30,20 |
31,26 |
Aprile |
24,87 |
22,20 |
22,74 |
28,78 |
30,02 |
Maggio |
24,34 |
21,32 |
21,85 |
27,53 |
28,78 |
Giugno |
23,45 |
20,61 |
20,96 |
26,29 |
27,71 |
Luglio |
22,74 |
19,72 |
20,25 |
25,22 |
25,93 |
Agosto |
22,03 |
18,83 |
19,54 |
24,16 |
24,34 |
Settembre |
21,32 |
18,12 |
18,83 |
23,09 |
22,56 |
Ottobre |
20,61 |
17,23 |
18,30 |
22,03 |
20,96 |
Novembre |
19,72 |
16,52 |
17,59 |
20,96 |
19,72 |
Dicembre |
19,01 |
15,81 |
17,05 |
19,89 |
18,47 |
Tabella V
Anno 1946 |
|||||
Mese di avvenimento dell'infortunio |
(16) |
(17) |
(18) |
(19) |
(20) |
Gennaio |
18,30 |
15,28 |
16,70 |
19,01 |
17,59 |
Febbraio |
17,59 |
14,92 |
16,34 |
18,12 |
16,70 |
Marzo |
16,87 |
14,92 |
15,99 |
17,05 |
15,99 |
Aprile |
16,16 |
14,74 |
15,63 |
16,34 |
15,28 |
|
Tutta l'Italia |
||||
Maggio |
14,39 |
||||
Giugno |
13,32 |
||||
Luglio |
11,72 |
||||
Agosto |
10,48 |
||||
Settembre |
9,41 |
||||
Ottobre |
8,70 |
||||
Novembre |
7,99 |
||||
Dicembre |
7,46 |
Tabella VI
Mese di avvenimento dell'infortunio |
Anno 1947 |
Gennaio |
6,93 |
Febbraio |
6,39 |
Marzo |
5,68 |
Aprile |
5,15 |
Maggio |
4,97 |
Giugno |
4,62 |
Luglio |
4,26 |
Agosto |
3,91 |
Settembre |
3,55 |
Ottobre |
3,20 |
Novembre |
2,84 |
Dicembre |
2,66 |
Tabella VII
Mese di avvenimento dell'infortunio |
Anno 1948 |
Gennaio |
2.54 |
Febbraio |
2,42 |
Marzo |
2,20 |
Aprile |
2,20 |
Maggio |
2,13 |
Giugno |
2,04 |
Luglio |
1,97 |
Agosto |
1,92 |
Settembre |
1,88 |
Ottobre |
1,85 |
Novembre |
1,85 |
Dicembre |
1,85 |
Tabella VIII
Mese di avvenimento dell'infortunio |
Anno 1949 - 1961 |
|
|
1949 |
1,7763 |
1950 |
1,7071 |
1951 |
1,5407 |
1952 |
1,4637 |
1953 |
1,4327 |
1954 |
1,3786 |
1955 |
1,2933 |
1956 |
1,2342 |
1957 |
1,1850 |
1958 |
1,1352 |
1959 |
1,1136 |
1960 |
1,0585 |
1961 e oltre |
1,0000 |
[1] Con sentenza 8 luglio 1969, n. 116, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
[2] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1965 dall'art. unico della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 30 giugno 1965 dall'art. unico della