§ 77.5.38 – D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254.
Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:19/02/1948
Numero:254


Sommario
Art. 1.      Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data
Art. 4.      Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.5.38 – D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254. [1]

Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.

(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).

 

     Art. 1.

     Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sostituito dal seguente: "se l'inabilità permanente è assoluta la rendita pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile una assistenza personale continuativa la rendita sarà ulteriormente aumentata di un quinto";

     b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     "L'assegno è di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi.

     Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi;"

     c) il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate".

 

          Art. 2.

     L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla metà".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data.

     Tuttavia ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, per infortunio sul lavoro e malattia professionale avvenuto sino al 31 dicembre 1947, i quali abbiano un grado di invalidità permanente al lavoro in forma definitiva dal quaranta al cento per cento, nonchè ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure fino al 31 dicembre 1947, è concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza fra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire sessantamila e la rendita, assegno integrativo e quote integrative in corso.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.