Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 19/02/1948 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data |
Art. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui [...] |
Art. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 77.5.38 – D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254. [1]
Miglioramenti al trattamento economico in caso di infortuni sul lavoro nell'industria.
(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).
Agli articoli 24, 27 e 39 del
a) il terzo comma dell'art. 24 del
b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'articolo 27 del
"L'assegno è di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi.
Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi;"
c) il terzo comma dell'art. 39 del
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del
"Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla metà".
Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data.
Tuttavia ai titolari di rendite liquidate a norma del
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dall'art. unico della