Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 11/01/1952 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno [...] |
Art. 2. La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000. |
Art. 3. Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai [...] |
Art. 4. Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro [...] |
Art. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del regio [...] |
Art. 6. Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio [...] |
§ 77.2.15 - Legge 11 gennaio 1952, n. 33.
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(G.U. 6 febbraio 1952, n. 31)
Al
A) Al terzo comma dell'art. 24 è sostituito il seguente:
"Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 è sostituito il seguente:
"L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi".
La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonchè, con effetto dal 1° gennaio 1951 in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del
Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.
La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'art. 3 della
Le rendite liquidate a norma del
a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;
b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.
Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:
a) per le rendite di inabilità, del grado di inabilità in base al quale fu liquidata la rendita in corso;
b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto, n. 1765.
Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'art. 40 del
La rendita rivalutata non può essere inferiore nè superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.
Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella già calcolata a norma dell'art. 5 della
Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1° gennaio 1949 ed in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l'art. 3 della
Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della
Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo delle rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'art. 7 della
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del
Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del
Allegato N. 1
Tabella delle menomazioni che possono dar luogo
all'assegno per l'assistenza personale continuata
(Articolo 1, lettera A)
1. - Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2. - Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. - Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori:
4. - Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro alla altezza del collo del piede o al di sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5. - Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;
b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7. - Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. - Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.