§ 77.2.15 - Legge 11 gennaio 1952, n. 33.
Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:11/01/1952
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno [...]
Art. 2.      La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.
Art. 3.      Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai [...]
Art. 4.      Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro [...]
Art. 5.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del regio [...]
Art. 6.      Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio [...]


§ 77.2.15 - Legge 11 gennaio 1952, n. 33.

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(G.U. 6 febbraio 1952, n. 31)

 

     Art. 1.

     Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A) Al terzo comma dell'art. 24 è sostituito il seguente:

     "Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".

     B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 è sostituito il seguente:

     "L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi".

     La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonchè, con effetto dal 1° gennaio 1951 in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951.

     Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.

 

          Art. 2.

     La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.

 

          Art. 3.

     Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:

     a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;

     b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.

     Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:

     a) per le rendite di inabilità, del grado di inabilità in base al quale fu liquidata la rendita in corso;

     b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto, n. 1765.

     Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949, anzichè su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella.

     La rendita rivalutata non può essere inferiore nè superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.

     Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella già calcolata a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sarà corrisposta in quest'ultima misura.

     Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1° gennaio 1949 ed in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sarà effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonchè in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilità permanente assoluta la misura dell'assegno è elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera A della presente legge.

     Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo delle rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'art. 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuerà a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dall'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima, e alla pesca marittima.

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

 

 

Allegato N. 1

Tabella delle menomazioni che possono dar luogo

all'assegno per l'assistenza personale continuata

(Articolo 1, lettera A)

 

     1. - Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;

     2. - Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;

     3. - Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori:

     4. - Amputazione bilaterale degli arti inferiori:

     a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro alla altezza del collo del piede o al di sopra;

     b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;

     5. - Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;

     6. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:

     a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;

     b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;

     7. - Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

     8. - Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.