§ 77.2.43 - Legge 11 marzo 1965, n. 158.
Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:11/03/1965
Numero:158


Sommario
Art. unico.      I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando [...]


§ 77.2.43 - Legge 11 marzo 1965, n. 158.

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere.

(G.U. 23 marzo 1965, n. 73)

 

     Art. unico.

     I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.