Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 07/07/1948 |
Numero: | 1093 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio [...] |
Art. 2. Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, di cui agli articoli [...] |
Art. 3. Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di L. 312 mensili per [...] |
Art. 4. Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle [...] |
Art. 5. Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 77.5.43 – L. 7 luglio 1948, n. 1093. [1]
Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
(G.U. 20 agosto 1948, n. 193).
Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del
Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, di cui agli articoli 3 e 4 del
Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di L. 312 mensili per tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.
Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di L. 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti, di cui al
Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle seguenti misure percentuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi:
a) Assegni familiari:
3,45% 3,45% per il settore dell'industria;
3% per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);
2,60% per i settori del commercio e professioni e arti;
3,30% per il settore del credito;
3,30% per il settore dell'assicurazione;
3,60% per il settore dei servizi tributari appaltati;
2,60% per il settore delle aziende artigiane;
9% per i giornalisti professionisti.
b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:
1,53% per le pensioni dell'assicurazione generale;
1,53% per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotramviarie;
0,21% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;
0,27% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
0,23% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
0,26% per le prestazioni di disoccupazione;
0,03% per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1,80% sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.
Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del
La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del