§ 77.5.43 – L. 7 luglio 1948, n. 1093.
Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:07/07/1948
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio [...]
Art. 2.      Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, di cui agli articoli [...]
Art. 3.      Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di L. 312 mensili per [...]
Art. 4.      Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.5.43 – L. 7 luglio 1948, n. 1093. [1]

Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(G.U. 20 agosto 1948, n. 193).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità di caropane di cui all'art. 1 ed all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, già aumentata nella misura indicata nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, è ulteriormente aumentata del 150 per cento.

 

          Art. 2.

     Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza cui all'articolo precedente le maggiorazioni delle prestazioni delle assicurazioni sociali, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità di caropane di L. 312 mensili per tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari e limitatamente agli impiegati per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

     Parimenti sono aumentati allo stesso titolo di L. 312 mensili gli assegni familiari per i giornalisti professionisti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Con decorrenza 1° agosto 1948 è dovuto dai datori di lavoro un contributo supplementare per le maggiorazioni delle prestazioni, di cui agli articoli 2 e 3, nelle seguenti misure percentuali della retribuzione soggetta a contributi assicurativi:

     a) Assegni familiari:

     3,45% 3,45% per il settore dell'industria;

     3% per il settore dell'agricoltura (limitatamente agli impiegati);

     2,60% per i settori del commercio e professioni e arti;

     3,30% per il settore del credito;

     3,30% per il settore dell'assicurazione;

     3,60% per il settore dei servizi tributari appaltati;

     2,60% per il settore delle aziende artigiane;

     9% per i giornalisti professionisti.

     b) Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali:

     1,53% per le pensioni dell'assicurazione generale;

     1,53% per le pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale delle aziende autoferrotramviarie;

     0,21% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di telefonia;

     0,27% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

     0,23% per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

     0,26% per le prestazioni di disoccupazione;

     0,03% per le prestazioni della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

     c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

     1,80% sui premi dovuti dal 1° agosto 1948.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° agosto 1948 l'addizionale ai normali contributi dovuta per i lavoratori dell'agricoltura non aventi qualifica impiegatizia ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni, è maggiorata di L. 3,15 per ogni giornata di lavoro di salariati e braccianti accertata nei confronti dei datori di lavoro agricolo agli effetti del pagamento dei contributi unificati.

     La maggiorazione della addizionale predetta sarà riscossa con le modalità previste per i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.