§ 80.9.23A - Legge 21 dicembre 1972, n. 819.
Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:21/12/1972
Numero:819


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:
Art. 2.      L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle [...]


§ 80.9.23A - Legge 21 dicembre 1972, n. 819.

Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

     b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".

 

          Art. 2.

     L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.