Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 21/12/1972 |
Numero: | 819 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti: |
Art. 2. L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, è stabilita in lire 430 per ogni giornata di effettivo servizio. |
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972. |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle [...] |
§ 80.9.23A - Legge 21 dicembre 1972, n. 819.
Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336)
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 22 dell'allegato alla
"a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".
L'indennità forfettaria, di cui al primo comma dell'art. 1 della
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1972.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante, in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, a lire 780 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad a lire 200.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione, rispettivamente per lire 350 milioni e per lire 430 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 101 e 108 dei relativi stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1972 e 1973 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le somme iscritte nel capitolo 120 degli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.