§ 69.4.22 - Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:25/06/1999
Numero:205


Sommario
Art. 1.  (Delega).
Art. 2.  (Competenza del giudice di pace).
Art. 3.  (Disciplina degli alimenti).
Art. 4.  (Disciplina della navigazione).
Art. 5.  (Circolazione stradale ed autotrasporto).
Art. 6.  (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).
Art. 7.  (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
Art. 8.  (Assegni bancari e postali).
Art. 9.  (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
Art. 10.  (Sanzioni alternative alla detenzione).
Art. 11.  (Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).
Art. 12.  (Modifica all'articolo 624 del codice penale).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
Art. 14.  (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).
Art. 15.  (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
Art. 16.  (Disposizioni finali).
Art. 17.  (Esercizio delle deleghe).
Art. 18.  (Abrogazioni e modifiche al codice penale).
Art. 19.  (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).
Art. 20.  (Riferimenti a provvedimenti normativi).


§ 69.4.22 - Legge 25 giugno 1999, n. 205.

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

(G.U. 28 giugno 1999, n. 149).

 

     Art. 1. (Delega).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 2. (Competenza del giudice di pace).

     1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

 

          Art. 3. (Disciplina degli alimenti).

     1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;

     b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

     d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

     e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

     f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

 

          Art. 4. (Disciplina della navigazione).

     1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

     b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).

 

          Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto).

     1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;

     b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

     c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

     d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

     e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

 

          Art. 6. (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).

     1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorità amministrativa;

     b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

     c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

     d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

     2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

     3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi;

     a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

     b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

     c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

     d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.

 

          Art. 7. (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).

     1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

     b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

     c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

     d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

     1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

     2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

     3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

     4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

     5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

     6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

     7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

     8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

     9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

     10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

     12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

     13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

     14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

     15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

     16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

     17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

     18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

     19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

     21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

     22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

     23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

     24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

     25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

     26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

     27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

     28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

     29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

     30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

     31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

     33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

     e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;

     f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;

     g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.

 

          Art. 8. (Assegni bancari e postali).

     1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

     d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);

     e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

     f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);

     g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

 

          Art. 9. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

     2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

     1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

     2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

     3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

     4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

     5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

     b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

     c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

     1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

     2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

     3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

     4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

     d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

     e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

     f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

     g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

     h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

     i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

     l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

 

          Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

     b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a)in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

     c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

 

          Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

     1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e di immissione" sono sostitute dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o di immissione".

 

          Art. 12. (Modifica all'articolo 624 del codice penale).

     1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".

 

          Art. 13. (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).

     1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".

 

          Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).

     1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: "adibiti alla custodia di essi," sono inserite le seguenti: "si procede d'ufficio e".

 

          Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

     1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561;".

     2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

          Art. 16. (Disposizioni finali).

     1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:

     a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

     b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;

     c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

 

          Art. 17. (Esercizio delle deleghe).

     1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

 

          Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale).

     1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

     2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

     3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".

     4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".

 

          Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).

     1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

     2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

          Art. 20. (Riferimenti a provvedimenti normativi).

     1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.