§ 67.2.78 - D.M. 10 maggio 2005, n. 121.
Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:10/05/2005
Numero:121


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Titoli professionali del diporto
Art. 3.  Matricole e documenti di lavoro
Art. 4.  Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
Art. 4 bis.  (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe).
Art. 5.  (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto).
Art. 6.  (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto).
Art. 7.  (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto).
Art. 8.  Sezione coperta - Specializzazione vela
Art. 9.  Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
Art. 10.  Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
Art. 11.  Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
Art. 12.  Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto
Art. 12 bis.  (Funzioni equivalenti).
Art. 13.  (Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto).
Art. 14.  Disposizioni transitorie


§ 67.2.78 - D.M. 10 maggio 2005, n. 121. [1]

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

(G.U. 5 luglio 2005, n. 154)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;

Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto e di noleggio occasionale di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 2 e 49-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

 

     Art. 2. Titoli professionali del diporto

     1. Sono istituiti i seguenti titoli professionali del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

     a) Sezione coperta:

     01) ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe;

     1) ufficiale di navigazione del diporto;

     2) capitano del diporto;

     3) comandante del diporto;

     b) Sezione macchina:

     1) ufficiale di macchina del diporto;

     2) capitano di macchina del diporto;

     3) direttore di macchina del diporto.

 

     Art. 3. Matricole e documenti di lavoro

     1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

     2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, salva la facoltà per gli interessati di iscriversi nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

 

     Art. 4. Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto

     1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto i 16 anni di età;

     b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

     c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

     1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di navigazione del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     1-ter. Nel libretto di cui al comma 2 è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta delegato.

 

     Art. 4 bis. (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe).

     1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:

     a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;

     b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

     2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto 18 anni di età;

     b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

     c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;

     d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonchè il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

     e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

     g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

     h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 5. (Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto).

     1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare:

     a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;

     b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT;

     c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio.

     2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto 18 anni di età;

     b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

     c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti durate:

     1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     2) se in possesso della qualifica di comune di guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     3) se in possesso della qualifica di marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     4) se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     5) se in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, diverso da quello di cui al numero 4, integrato dal completamento, con esito favorevole, di un percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, svolto presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonchè il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

     e) dopo il completamento del periodo di addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 6. (Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto).

     1. Il capitano del diporto può imbarcare:

     a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza;

     b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.

     2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

     b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

     c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di capitano del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.

 

     Art. 7. (Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto).

     1. Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.

     2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

     b) aver completato un periodo di navigazione della durata di 24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione;

     c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

     3. Se l'interessato non è in possesso dell'attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV), il certificato di comandante del diporto è rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate di tali sistemi e mezzi.

 

     Art. 8. Sezione coperta - Specializzazione vela

     1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.

     2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico svolto in conformità a quanto previsto per il conseguimento dell'abilitazione alla navigazione a vela per le patenti nautiche di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

     3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

     5. La specializzazione è annotata sul certificato.

     5-bis. Coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela conseguono senza esami la specializzazione di cui al comma 2.

 

     Art. 9. Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto

     1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto i 16 anni di età;

     b) aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o essere in possesso di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

     c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

     1-bis. Al momento dell'imbarco, il comandante rilascia all'allievo ufficiale di macchina del diporto un libretto di addestramento conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     1-ter. Nel libretto di cui al comma 1-bis è riportato l'addestramento a bordo, effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina delegato.

 

     Art. 10. Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto

     1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

     2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto 18 anni di età;

     b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane, integrato dallo svolgimento, con esito favorevole, di un percorso formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il percorso formativo integrativo non è necessario se l'interessato è in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

     c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico, indirizzo trasporti e logistica, opzione conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati e impianti marittimi e di tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti, o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

     d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per l'equipaggio (security awareness), engine resource management leadership and teamwork a livello operativo e high voltages technology a livello operativo, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

     e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento dell'addestramento di cui alla lettera c), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 11. Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto

     1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su imbarcazioni o navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.

     2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;

     b) aver effettuato un periodo di navigazione di 12 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

     c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente a un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina;

     d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 12. Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto

     1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

     2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

     a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;

     b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

     b-bis) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2 del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina presso enti, istituti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione delle competenze specifiche di macchina.

 

     Art. 12 bis. (Funzioni equivalenti).

     1. Ai fini del rinnovo dei certificati di ufficiale di navigazione del diporto e capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto le seguenti occupazioni, svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare:

     a) pilota del porto;

     b) ormeggiatore;

     c) ispettore di organismi di classifica;

     d) impiego presso cantieri navali per l'effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.

 

     Art. 13. (Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto).

     1. I certificati di competenza di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, consentono ai loro possessori di ottenere le seguenti abilitazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

     a) il certificato di competenza di ufficiale di coperta consente di ottenere il certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

     b) i certificati di competenza di primo ufficiale di coperta consentono di ottenere il certificato di capitano del diporto;

     c) i certificati di competenza primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e di comandante consentono di ottenere il certificato di comandante del diporto;

     d) il certificato di competenza di ufficiale di macchina consente di ottenere il certificato di ufficiale di macchina del diporto;

     e) i certificati di competenza di primo ufficiale di macchina consentono di ottenere il certificato di capitano di macchina del diporto;

     f) i certificati di competenza di direttore di macchina consentono di ottenere il certificato di direttore di macchina del diporto.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. [Abrogato].

     2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.

     2-bis. I certificati del diporto rilasciati o rinnovati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione conservano validità e specie di abilitazione fino alla scadenza, con possibilità di rinnovo, anche prima della scadenza, dimostrando il possesso dei certificati di addestramento previsti dal presente regolamento.

     2-ter. I certificati di addestramento e i moduli formativi necessari per il conseguimento di un titolo superiore per il quale è richiesto un titolo inferiore che è stato conseguito prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono quelli previsti dal presente regolamento.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.M. 13 dicembre 2023, n. 227.