§ 59.4.28 - Legge 12 marzo 1968, n. 237.
Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:12/03/1968
Numero:237


Sommario
Art. 1.      La pensione indiretta, prevista dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore [...]
Art. 2.      I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati [...]
Art. 3.      La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di [...]
Art. 4.      Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto [...]
Art. 5.      I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni
Art. 6.      Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede
Art. 7.      I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni
Art. 8.      Per la prima attuazione del disposto di cui all'art. 7 della presente legge, la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante [...]
Art. 9.      Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi


§ 59.4.28 - Legge 12 marzo 1968, n. 237.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense.

(G.U. 28 marzo 1968, n. 81)

 

 

     Art. 1.

     La pensione indiretta, prevista dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

 

          Art. 2.

     I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'art. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 3.

     La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

 

          Art. 4.

     Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

     Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta, tale iscrizione è facoltativa.

 

          Art. 5.

     I seguenti familiari dell'iscritto avente diritto possono beneficiare delle medesime prestazioni:

     1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

     2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

     3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

     Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altre forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie.

 

          Art. 6.

     Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

     a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal comitato dei delegati, con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia, e che potrà essere modificato, con l'osservanza delle stesse formalità, in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. Qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti.

     La riscossione da parte della cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuata tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna [1] ;

     b) con l'eventuale concorso finanziario della cassa.

 

          Art. 7.

     I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

     Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.

 

          Art. 8.

     Per la prima attuazione del disposto di cui all'art. 7 della presente legge, la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1970.

 

          Art. 9.

     Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.


[1]  Lettera così modificata dall'art. 17 della L. 22 luglio 1975, n. 319.