Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 05/07/1965 |
Numero: | 798 |
Sommario |
Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti |
Art. 2. [1] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. [6] |
Art. 8. [7] |
Art. 9. Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme [...] |
Art. 10. [8] |
Art. 11. Gli articoli 2,3,4,12,23e24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono [...] |
Art. 12. [9] |
Art. 13. [10] |
Art. 14. [11] |
Art. 15. [12] |
Art. 16. [13] |
§ 59.4.27 - Legge 5 luglio 1965, n. 798.
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.
(G.U. 17 luglio 1965, n. 177)
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge;
3) i contributi previsti dall'art. 3 della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'art. 4 della presente legge;
5) la percentuale prevista dall'art. 5 della
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'art. 6 della
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'art. 7 della
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall'art. 16 della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.
La pensione si consegue:
a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;
b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della
c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della
In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.
Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato.
Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti;
a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;
b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'art. 17 della
c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;
d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;
e) per le spese di gestione della Cassa;
f) per la copertura di eventuali disavanzi.
Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'art. 1, della presente legge.
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Gli articoli 2,3,4,12,23e24 della
Dell'assistenza sanitaria
[1] Articolo modificato dalla
[2] Articolo modificato dalla
[3] Articolo modificato dalla
[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[5] Articolo modificato dalla
[6] Articolo soppresso dall'art. 9 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 31 della
[9] Articolo soppresso dall'art. 9 della
[10] Articolo soppresso dall'art. 9 della
[11] Articolo soppresso dall'art. 9 della
[12] Articolo soppresso dall'art. 9 della
[13] Articolo soppresso dall'art. 9 della