§ 59.4.27 - Legge 5 luglio 1965, n. 798.
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:05/07/1965
Numero:798


Sommario
Art. 1.      Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.  [4]
Art. 6.  [5]
Art. 7.  [6]
Art. 8.  [7]
Art. 9.      Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme [...]
Art. 10.  [8]
Art. 11.      Gli articoli 2,3,4,12,23e24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono [...]
Art. 12.  [9]
Art. 13.  [10]
Art. 14.  [11]
Art. 15.  [12]
Art. 16.  [13]


§ 59.4.27 - Legge 5 luglio 1965, n. 798.

Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

(G.U. 17 luglio 1965, n. 177)

 

 

 

     Art. 1.

     Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

     1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;

     2) i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge;

     3) i contributi previsti dall'art. 3 della presente legge;

     4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'art. 4 della presente legge;

     5) la percentuale prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

     6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

     7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65;

     8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

     9) i redditi del patrimonio;

     10) il contributo previsto dall'art. 16 della presente legge;

     11) ogni altra eventuale entrata.

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5. [4]

     La pensione si consegue:

     a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

     b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

     c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età ed abbia complessivamente 25 anni di libero esercizio professionale.

     In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

     Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato.

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9.

     Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti;

     a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;

     b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

     c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;

     d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

     e) per le spese di gestione della Cassa;

     f) per la copertura di eventuali disavanzi.

     Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'art. 1, della presente legge.

 

          Art. 10. [8]

     Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

 

          Art. 11.

     Gli articoli 2,3,4,12,23e24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.

 

 

Dell'assistenza sanitaria

 

          Art. 12. [9]

 

          Art. 13. [10]

 

          Art. 14. [11]

 

          Art. 15. [12]

 

          Art. 16. [13]


[1]  Articolo modificato dalla L. 12 marzo 1968, n. 410, sostituito dalla L. 24 dicembre 1969, n. 991 e abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[2]  Articolo modificato dalla L. 12 marzo 1968, n. 410, sostituito dalla L. 24 dicembre 1969, n. 991 e abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[3]  Articolo modificato dalla L. 12 marzo 1968, n. 410 e abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[5]  Articolo modificato dalla L. 24 dicembre 1969, n. 991 e abrogato dall'art. 9 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[6]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 25 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 20 settembre 1980, n. 576.

[9]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.

[10]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.

[11]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.

[12]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.

[13]  Articolo soppresso dall'art. 9 della L. 12 marzo 1968, n. 237.