§ 59.4.22 - Legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:08/01/1952
Numero:6


Sommario
Art. 1.      E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Gli organi della Cassa sono
Art. 4.      Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta [...]
Art. 5.      Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme [...]
Art. 6.      Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo [...]
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano [...]
Art. 8.      I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni
Art. 10.  [3]
Art. 11.      La Giunta ha le seguenti funzioni
Art. 12.      Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel [...]
Art. 13.      Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno [...]
Art. 14.      I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari
Art. 15.      Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori [...]
Art. 16.      Il patrimonio della Cassa è costituito
Art. 17.  [5]
Art. 18.      I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti
Art. 19.  [6]
Art. 20.      Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo
Art. 21.      I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento
Art. 22.  [7]
Art. 23.      I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti
Art. 24.  [8]
Art. 25.  [9]
Art. 26.  [10]
Art. 27.  [11]
Art. 28.  [12]
Art. 29.  [13]
Art. 30.      Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato [...]
Art. 31.  [14]
Art. 32.  [15]
Art. 33.  [16]
Art. 34.  [17]
Art. 35.  [18]
Art. 36.  [19]
Art. 37.  [20]
Art. 38.      L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non è ammesso [...]
Art. 39.  [21]
Art. 40.  [22]
Art. 41.  [23]
Art. 42.  [24]
Art. 43.  [25]
Art. 44.  [26]
Art. 45.  [27][28]
Art. 46.  [29]
Art. 47.  [30]
Art. 48.  [31]
Art. 49.  [32]
Art. 50.      L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 51.  [33]
Art. 52.      La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate [...]
Art. 53.      Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario
Art. 54.      Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, [...]
Art. 55.  [35]
Art. 56.      Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1° [...]
Art. 57.      L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla [...]
Art. 58.      Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1° [...]
Art. 59.  [39]
Art. 60.      Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di [...]
Art. 61.      La disposizione prevista dall'art. 25 è applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di [...]
Art. 62.      Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, [...]
Art. 63.      Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione [...]
Art. 64.      Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto [...]
Art. 65.      Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dell'art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. [...]
Art. 66.      Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e [...]
Art. 67.      Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il [...]
Art. 68.      Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 [...]
Art. 69.      L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa
Art. 70.      Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano d'età
Art. 71.      La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.4.22 - Legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(G.U. 19 gennaio 1952, n. 16)

 

 

Capo I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

 

     Art. 1.

     E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

     La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2. [1]

     Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

     Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

     Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

     Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Gli organi della Cassa sono:

     a) il presidente;

     b) il vice presidente;

     c) il Comitato dei delegati;

     d) il Consiglio di amministrazione;

     e) la Giunta esecutiva;

     f) il Collegio dei revisori dei conti;

     g) i Consigli dell'Ordine.

 

          Art. 4.

     Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

     Il presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

     a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

     b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

     c) nomina il Consiglio di amministrazione;

     d) approva i bilanci;

     e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

     f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.

     Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

 

          Art. 6.

     Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

     L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

     Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:

     a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

     b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

     c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

     Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

     Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Quando devono essere eletti quattro o più componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno [2] .

     Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

     I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

 

          Art. 8.

     I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni;

     a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

     b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

     c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

     d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

     e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

 

          Art. 10. [3]

     La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione.

 

          Art. 11.

     La Giunta ha le seguenti funzioni:

     a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

     b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

     c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

     d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

     e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.

 

          Art. 12.

     Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

 

          Art. 13.

     Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti [4] .

     Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

     I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

     Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 14.

     I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

 

          Art. 15.

     Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

     La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

     Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

 

Capo II

DEL PATRIMONIO

 

          Art. 16.

     Il patrimonio della Cassa è costituito:

     a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

     b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 62;

     c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

 

          Art. 17. [5]

 

          Art. 18.

     I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

 

          Art. 19. [6]

 

          Art. 20.

     Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

 

          Art. 21.

     I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

 

          Art. 22. [7]

 

          Art. 23.

     I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.

     Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.

 

          Art. 24. [8]

 

          Art. 25. [9]

 

          Art. 26. [10]

     Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto.

 

          Art. 27. [11]

 

          Art. 28. [12]

     I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

 

          Art. 29. [13]

     Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento.

 

          Art. 30.

     Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.

 

Capo III

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

          Art. 31. [14]

     Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

     a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

     b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'art. 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

     L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale.

 

          Art. 32. [15]

 

          Art. 33. [16]

     Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.

     Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

     La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente.

 

          Art. 34. [17]

 

          Art. 35. [18]

 

          Art. 36. [19]

 

          Art. 37. [20]

 

          Art. 38.

     L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

 

          Art. 39. [21]

 

          Art. 40. [22]

 

          Art. 41. [23]

     La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia.

 

          Art. 42. [24]

 

          Art. 43. [25]

 

          Art. 44. [26]

 

          Art. 45. [27][28]

     L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali.

 

          Art. 46. [29]

 

          Art. 47. [30]

     Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato.

 

Capo IV

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

 

          Art. 48. [31]

 

          Art. 49. [32]

 

Capo V

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 50.

     L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

     Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

 

          Art. 51. [33]

 

          Art. 52.

     La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

     Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso e attoriale di pagamento.

     La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

 

          Art. 53.

     Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.

     In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 54.

     Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

     Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai cinquant'anni, ai termini dell'art. 80, comma primo, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, fino ad un massimo di venticinque quote [34] .

     Tale integrazione non è estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.

     Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

     Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.

 

          Art. 55. [35]

     Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di età.

 

          Art. 56.

     Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1° dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

     Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficati.

     Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

     Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

     1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

     2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale [36] ;

     3) [37]

     4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;

     5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.

     Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza è subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.

     Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente è ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di età e non è richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di età.

     Il conseguimento della pensione non è subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di età.

     Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età nella quale è ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.

 

          Art. 57.

     L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'età nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.

 

          Art. 58.

     Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero.

     Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.

     (Omissis) [38]

     Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

 

          Art. 59. [39]

 

          Art. 60.

     Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.

     L'ammontare del contributo suppletivo è dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art. 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero.

     Le somme dovute dal richiedente come contributo suppletivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età di 70 anni e sono riscosse con le modalità previste dall'articolo 52.

     L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari o con indennità di contingenza e, a richiesta dell'interessato, può essere ridotto nella misura e con le modalità previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni.

     Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

     b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

     c) reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta complementare, inferiore a lire 2 milioni, ovvero non raggiungente il minimo imponibile;

     d) regolare pagamento di tutti i contributi dovuti.

     La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'età di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

     In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

 

          Art. 61.

     La disposizione prevista dall'art. 25 è applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.

 

          Art. 62.

     Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.

 

          Art. 63.

     Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art. 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.

 

          Art. 64.

     Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di età e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

     L'iscrizione per un anno alla Cassa non è richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di età.

 

          Art. 65.

     Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dell'art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

 

          Art. 66.

     Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennità di contingenza.

 

          Art. 67.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 68.

     Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49.

     Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle già accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

 

          Art. 69.

     L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.

     La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.

     Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939 n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

     Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

     (Omissis) [40]

     (Omissis) [41]

     (Omissis) [42]

     (Omissis) [43]

 

          Art. 70.

     Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano d'età.

 

          Art. 71.

     La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

     Tabella A - Pensione dopo 40 anni d'iscrizione [44]

Età

Pensione diretta senza riversibilità

Pensione con riversibilità

65

268.056

Da determinarsi dopo il primo

66

277.144

bilancio tecnico

67

286.836

 

68

297.156

 

69

300.170

 

70

319.946

 

71

332.474

 

72

345.826

 

73

360.082

 

74

375.330

 

75

390.600

 

76

408.672

 

77

426.162

 

78

443.910

 

79

462.136

 

80 e oltre

480.776

 

 

     Tabella B - Pensione dopo 25 anni d'iscrizione con almeno 70 anni di età [45]

Età

Pensione diretta senza riversibilità

Pensione con riversibilità

70

136.696

Da determinarsi dopo il primo

71

142.050

bilancio tecnico

72

147.754

 

73

153.884

 

74

160.360

 

75

167.314

 

76

174.604

 

77

182.078

 

78

189.660

 

79

197.448

 

80 e oltre

205.412

 

 

     Tabella C - Pensione a 70 anni di età con almeno 25 anni di iscrizione [46]

Anni di iscrizione

Pensione senza riversibilità

Pensione con riversibilità

25

136.696

Da determinarsi dopo il primo

26

145.680

bilancio tecnico

27

155.044

 

28

164.806

 

29

174.584

 

30

185.594

 

31

196.656

 

32

208.186

 

33

220.208

 

34

232.740

 

35

245.806

 

36

259.426

 

37

273.624

 

38

288.426

 

39

303.858

 

40

319.946

 

 

     Tabella D - Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44

Dopo anni

Indennità una tantum

Dopo anni

Indennità una tantum

1

24.000

21

788.674

2

49.020

22

846.192

3

75.104

23

906.156

4

102.296

24

968.156

5

130.642

25

1.033.836

6

160.196

26

1.101.704

7

191.004

27

1.172.598

8

223.122

28

1.246.434

9

256.604

29

1.323.408

10

291.508

30

1.403.652

11

327.898

31

1.487.308

12

365.834

32

1.574.518

13

405.382

33

1.647.436

14

446.610

34

1.760.216

15

489.592

35

1.859.026

16

534.400

36

1.962.034

17

581.112

37

2.069.420

18

629.808

38

2.181.372

19

680.576

39

2.298.086

20

733.500

40

2.419.478

 

     Tabella E - Assegno vitalizio per ogni lira di capitale (Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma dell'art. 36)

Età

Pensione senza riversibilità

Pensione con riversibilità

45

0,0718

Da determinarsi dopo il

46

0,0729

primo bilancio tecnico

47

0,0741

 

48

0,0754

 

49

0,0768

 

50

0,0783

 

51

0,0798

 

52

0,0815

 

53

0,0833

 

54

0,0852

 

55

0,0873

 

56

0,0895

 

57

0,0918

 

58

0,0943

 

59

0,0970

 

60

0,1000

 

61

0,1031

 

62

0,1064

 

63

0,1102

 

64

0,1141

 

65

0,1185

 

66

0,1231

 

67

0,1282

 

68

0,1336

 

69

0,1395

 

70

0,1459

 

71

0,1529

 

72

0,1604

 

73

0,1685

 

74

0,1772

 

75

0,1863

 

76

0,1962

 

77

0,2068

 

78

0,2182

 

79

0,2305

 

80 e oltre

0,2436

 

 

     Tabella F - Valore di una lira di assegno vitalizio (Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 39 e 65)

Età

Pensione diretta

Età

Pensione diretta

45

13,9306

63

9,0779

46

13,7229

64

8,7604

47

13,4890

65

8,4406

48

13,2582

66

8,1210

49

13,0194

67

7,8021

50

12,7775

68

7,4834

51

12,5278

69

7,1667

52

12,2711

70

6,8519

53

12,0075

71

6,5408

54

11,7373

72

6,2334

55

11,4608

73

5,9343

56

11,1781

74

5,6447

57

10,8913

75

5,3663

58

10,5996

76

5,0962

59

10,3031

77

4,8360

60

10,0017

78

4,5828

61

9,6979

79

4,3389

62

9,4016

80 e oltre

4,1052

 

     Tabella G - Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44 e 55 per gli avvocati che hanno una età superiore ai 50 anni (Oltre l'ammontare delle somme accreditate nei conti individuali dell'Ente di previdenza, e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 51)

Dopo anni

Indennità una tantum Lire

Dopo anni

Indennità una tantum Lire

1

36.000

14

669.915

2

73.530

15

734.288

3

112.650

16

801.600

4

153.444

17

871.668

5

195.963

18

944.712

6

240.294

19

1.020.864

7

286.506

20

1.100.250

8

334.683

21

1.183.011

9

384.905

22

1.269.288

10

437.262

23

1.359.234

11

491.847

24

1.452.490

12

548.751

25

1.550.754

13

608.073

 

 

 


[1]  Articolo modificato dalla L. 31 luglio 1956, n. 991 e così sostituito dall'art. 1 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[2]  Comma sostituito dall'art. 2 della L. 31 luglio 1956, n. 991 e così modificato dall'art. 22 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[5]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991, dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[6]  Articolo sostituito dalla  L. 31 luglio 1956, n. 991, dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[7]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991, dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[8]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991, dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[9]  Articolo modificato dalla L. 31 luglio 1956, n. 991, sostituito dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 7 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[14]  Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[15]  Articolo sostituito dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[16]  Articolo modificato dalla L. 31 luglio 1956, n. 911 e così sostituito dall'art. 13 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[17]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 14 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[18]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[19]  Articolo sostituito dalla L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[20]  Articolo modificato dalla L. 31 luglio 1956, n. 911, sostituito dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[21]  Articolo sostituito dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[23]  Articolo sostituito dall'art. 20 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[26]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[28]  La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1986, n. 201, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalità anzichè nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi.

[29]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[30]  Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[31]  Articolo abrogato dall'art. 25 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[32]  Articolo sostituito dalla L. 25 febbraio 1963, n. 289 e abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[33]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[34]  Comma così modificato dall'art. 14 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[35]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[36]  Numero così sostituito dall'art. unico della L. 20 febbraio 1958, n. 96.

[37]  Numero abrogato dall'art. 14, comma 2 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[38]  Comma abrogato dall'art. 16 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[39]  Articolo abrogato dall'art. 16 della L. 31 luglio 1956, n. 991.

[40]  Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[41]  Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[42]  Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[43]  Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 31 luglio 1956, n. 991 e abrogato dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[44]  Tabella abrogata dall'art. 14 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[45]  Tabella abrogata dall'art. 14 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.

[46]  Tabella abrogata dall'art. 14 della L. 25 febbraio 1963, n. 289.