§ 59.4.26 - Legge 25 febbraio 1963, n. 289.
Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:25/02/1963
Numero:289


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      L'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 6.  [4]
Art. 7.      L'art. 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato
Art. 9.      L'art. 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 12.  [5]
Art. 13.      L'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante
Art. 15.      Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi
Art. 16.  [6]
Art. 17.  [7]
Art. 18.      L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha [...]
Art. 19.      Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa può adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente [...]
Art. 20.      L'art. 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 21.      L'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 22.      L'art. 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 23.  [9]
Art. 24.  [10]
Art. 25.      Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno [...]
Art. 26.      Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 1, l'Amministrazione della Cassa stanzierà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e [...]


§ 59.4.26 - Legge 25 febbraio 1963, n. 289.

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

(G.U. 27 marzo 1963, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

     Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

     Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

     Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge".

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     L'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'avvocato o il procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

     a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

     b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

     c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

     d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

     La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

     La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".

 

          Art. 6. [4]

     A decorrere dal 1° gennaio 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto della iscrizione alla Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

     Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

     Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di "non riscosso come riscosso".

     Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 50.000.

     La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione.

 

          Art. 7.

     L'art. 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto".

 

          Art. 8.

     L'art. 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

     I conti individuali previsti dall'art. 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari già effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni.

     Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'art. 11, lettera b) della presente legge.

 

          Art. 9.

     L'art. 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili".

 

          Art. 10.

     L'art. 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento".

 

          Art. 11.

     L'art. 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

     a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

     b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'art. 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

     L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale".

 

          Art. 12. [5]

 

          Art. 13.

     L'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.

     Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

     La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".

 

          Art. 14.

     Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:

     a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all'art. 6, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;

     b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

     Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'art. 2 della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sarà così utilizzata:

     1) Il 20 per cento:

     a) per la copertura delle spese generali;

     b) per l'assistenza agli iscritti e loro familiari;

     c) per la costituzione di un fondo di riserva.

     2) il 50 per cento sarà suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una rendita di reversibilità, attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;

     3) il 30 per cento sarà accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.

     Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, è pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.

     Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sarà prelevato quanto necessario dalla riserva.

     Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota del 30 per cento destinata ai conti individuali.

     L'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.

 

          Art. 15.

     Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi.

 

          Art. 16. [6]

 

          Art. 17. [7]

 

          Art. 18.

     L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.

     In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.

     All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.

 

          Art. 19.

     Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa può adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalità dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare.

     I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati [8] .

     I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

 

          Art. 20.

     L'art. 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".

 

          Art. 21.

     L'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali".

 

          Art. 22.

     L'art. 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato".

 

          Art. 23. [9]

 

          Art. 24. [10]

 

          Art. 25.

     Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sarà considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'art. 13.

     Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purché si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

 

          Art. 26.

     Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'art. 1, l'Amministrazione della Cassa stanzierà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge.

 

 

     Tabella dei montanti dopo n anni, di lire 1.000 versate alla fine di ogni anno, al tasso del 4,50 per cento

n.

Montante

1

1.000

2

2.045

3

3.137,02

4

4.278,19

5

5.470,71

6

6.716,89

7

8.019,15

8

9,380,01

9

10.802,11

10

12.288,21

11

13.841,18

12

15.464,03

13

17.159,91

14

19.932,11

15

20.784,05

16

22.719,34

17

24.741,71

18

26.855,08

19

29.063,56

20

31.371,42

21

33.783,14

22

36.303,38

23

38.937,03

24

41.689,20

25

44.565,21

26

47.570,64

27

50.711,32

28

53.993,33

29

57.423,03

30

61.007,07

31

64.752,39

32

68.666,25

33

72.756,23

34

77.030,26

35

81.496,62

36

86.163,97

37

91.041,34

38

96.138,20

39

101.464,42

40

107.030,32

41

112.846,69

42

118.924,79

43

125.276,40

44

131.913,84

45

138.849,97

46

146.098,21

47

153.672,63

48

161.587,90

49

169.859,36

50

178.503,03

 

     Rendita mensile corrispondente ad un montante di lire 100.000 di contributi versati

Età alla costituzione della rendita

Rendita

60

587,97

61

601,12

62

615,28

63

629,31

64

645,94

65

662,48

66

682,33

67

703,95

68

725,71

69

751,56

70

779,91

71

809,77

72

842,35

73

877,84

74

916,35

75

954,89

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[4]  Articolo così modificato dall'art. 6 della L. 24 dicembre 1969, n. 991.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[7]  Articolo modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 1969, n. 991, dall'art. 6 della L. 22 luglio 1975, n. 319 e abrogato dall'art. 25 della L. 11 febbraio 1992, n. 141.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 5 luglio 1965, n. 798.