§ 59.4.2c - Legge 20 febbraio 1958, n. 96.
Modificazione dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:20/02/1958
Numero:96


Sommario
Art. unico.      Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente


§ 59.4.2c - Legge 20 febbraio 1958, n. 96.

Modificazione dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(G.U. 7 marzo 1958, n. 58).

 

 

     Art. unico.

     Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale".